CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 luglio 2026
Cassazione n. 23570/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] di Condojanni, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mazzullo e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce alcontroricorso;-controricorrenti-Numero registro generale 20050/2018Numero sezionale 5278/2026Numero di raccolta generale 23570/2026Data pubblicazione 20/07/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sez.staccata di Messina n. 2569 del 2017, depositata il 6 luglio 2017, nonnotificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di TrioloAngela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli di TrioloGiovanni, deceduto il 20 gennaio 2004, della cartella di pagamento n.29520070011863341, recante l’iscrizione a ruolo delle imposte dovute dalde cuius a seguito dell’ avviso di accertamento n. RJE010501054-2006, concui era stato accertato per l’anno di imposta 2002 un reddito dipartecipazione derivante dall’accertamento del maggior reddito di impresanon dichiarato di euro 210.677 della società Pastificio F.lli [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA].. L’avviso di accertamento nei confronti del sociodeceduto, emesso il 30 agosto 2006 e notificato ai suoi figli nella loro qualitàdi eredi, era divenuto definitivo in mancanza di impugnazione.2. La CTP di Messina aveva accolto il ricorso dei contribuenti che avevanosollevato eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto ai debititributari del defunto in quanto semplici chiamati all’eredità che non avevanoancora provveduto all’accettazione.3. La CTR della Sicilia, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, avevarigettato il gravame fondato sulla cristallizzazione della pretesa tributariaanche sotto il profilo della legittimazione passiva derivante dalla definitivitàdell’avviso di accertamento presupposto non impugnato.4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, e i contribuenti si sonodifesi depositando il controricorso.Successivamente i contribuenti, in data 19.6.2026, hanno depositatomemoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380 bis 1. c.p.c.Numero registro generale 20050/2018Numero sezionale 5278/2026Numero di raccolta generale 23570/2026Data pubblicazione 20/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 sostenendo che la CTR avrebbeerroneamente esaminato nel merito l’eccezione di difetto di legittimazionepassiva sollevata dai contribuenti trascurando il fatto che la pretesatributaria si era ormai cristallizzata per effetto della mancata impugnazionedell’avviso di accertamento prodromico e che, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n.546 del 1992, la cartella di pagamento avrebbe potuto essere impugnatasolo per vizi propri e non per questioni attinenti all’accertamento ormaidivenuto definitivo.2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato,in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli art. 112 e 132 c.p.c. oltre che dell’art. 36 d. lgs. n. 546del 1992 per avere la CTR omesso di pronunciare o, comunque, di motivaresul motivo di appello con cui aveva sostenuto l’inammissibilità dell’eccezionedi carenza di legittimazione passiva e dell’esame nel merito della fondatezzao meno della pretesa tributaria, nel giudizio di impugnazione della cartellaesattoriale scaturita da un avviso di accertamento definitivo.3. I due motivi attengono entrambi alla questione dell’ammissibilità dellaproposizione dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva da parte deichiamati all’eredità rispetto all’obbligazione tributaria del de cuiusnell’ambito del giudizio di impugnazione della cartella di pagamentoscaturita da un avviso di accertamento notificato loro in qualità di eredi delsocio defunto in relazione alla rideterminazione del reddito imponibile dipartecipazione, divenuto definitivo per mancanza di impugnazione.4. Sulla questione di particolare rilevanza non si rinvengono precedentispecifici della Corte che si è pronunciata sulla diversa fattispeciedell’impugnazione della cartella da parte del chiamato all’eredità che,Numero registro generale 20050/2018Numero sezionale 5278/2026Numero di raccolta generale 23570/2026Data pubblicazione 20/07/2026destinatario di un avviso di accertamento relativo a debiti tributari deldefunto divenuto definitivo per mancanza di impugnazione, ha rinunciatoall’eredità, ai sensi dell’art. 521 c.p.c., con effetto retroattivo (Cass. n.17750 del 2026; Cass. n. 22839 del 2024; Cass. n. 37064 del 2022; Cass.n. 13639 del 2018) mentre nel presente giudizio il chiamato non deduce diaver rinunciato all’eredità ma si limita ad affermare di essere rimasto tale adistanza di oltre dieci anni dalla morte del defunto.5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, quindi, necessario rinviare la causa alla pubblicaudienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., attesa la mancanza di precedenti intermini su una questione di particolare rilevanza. P.Q.MDispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO