CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 39791/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria inviata per mail; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione è manifestamente infondato e non consentito poiché, come già avvenuto nell'atto di appello, la difesa omette ogni confronto con la circostanza centrale ai fini della affermazione dell'imputato, costituita dalla piena confessione; evidenziato inoltre che la denunzia di contraddittorietà motivazionale appare manifestamente infondata, avendo la decisione di inammissibilità menzionato la confessione e gli ulteriori aspetti (descrizione del rapinatore da parte della persona offesa ed esito della perquisizione nell'abitazione dell'imputato) non nella loro valenza dimostrativa, quanto per attestare gli elementi con i quali l'atto d'appello non si era confrontato e quindi proprio ai fini di dar fondamento alla decisone di inammissibilità per genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]\1siliere e tensore [OSCURATO:PERSONA]- -n