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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37710/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna emessa dal Tribunale di Palmi per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 e furto pluriaggravato.

Era contestato all'imputato di avere, in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, coltivato una piantagione composta da almeno 287 piante di cannabis indica, contenenti principio attivo pari a 1,8 kg., da cui erano ricavabili 74.561,8 dosi medie giornaliere (capo A dell'imputazione) Era altresì contestato all'imputato di essersi impossessato di una quantità di acqua non determinabile, tramite allaccio abusivo alla rete idrica, allo scopo di irrorare la piantagione (capo B della imputazione).

L'esponente articola i seguenti motivi di ricorso, riassumibili come segue, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

I) Inosservanza e/o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e/o decadenza per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; omessa pronuncia su specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado con i motivi di appello in relazione agli artt. 125; 192; 533; 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; 624, 625 n. 2 e 7, 61 n. 2 cod. pen. contestati al capo B) dell'imputazione.

II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche. di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62-bis. 132 e 133 cod. pen. 2.

Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Con il primo motivo la difesa si duolle del governo delle emergenze probatorie risultanti in atti e della interpretazione di esse fornita dai giudici in sentenza.

La Corte di appello avrebbe adottato !a decisione sulla scorta di impressioni, avrebbe poi mancato di mettere in correlazione le emergenze probatorie con l'editto accusatorio, non effettuando alcuna verifica sulla compatibilità delle circostanze in atti con ipotesi ricostruttive alternative.

Non sì sarebbe fatto buon governo della prova indiziaria.

Sarebbe assertiva l'affermazione secondo la quale i formali intestatari dei terreni sui quali insisteva la coltivazione di canapa indica non avevano alcun interesse a realizzare sui terreni di loto proprietà il sistema d'irrigazione rinvenuto.

Sarebbe stato maggiormente logico ritenere che il ricorrente si fosse servito di un sistema d'irrigazione preesistente, anche per la difficoltà tecnica di realizzazione dello stesso su un fondo altrui, che lo avrebbe esposto al pericolo di essere scoperto.

In termini logici tale ipotesi, escludente la responsabilità dell'imputato in relazione al furto dell'acqua, sarebbe avvalorata dalla esistenza di altri impianti abusivi in zona.

Ebbene, i rilievi sono palesemente versati in fatto e riproduttivi di doglianze attentamente vagliate dalla Corte di merito, che ha offerto logica ed esaustiva risposta alle prospettazioni difensive.

Si è posto in evidenza in motivazione che il furto dell'acqua è stato realizzato al fine di alimentare la piantagione, realizzata su terreni impervi, da tempo non curati dai proprietari, i quali non erano in condizione di occuparsene (perché emigrati da lungo tempo, ad eccezione del solo [OSCURATO:PERSONA], ultraottantenne).

Si è anche evidenziato che l'impianto idrico presentava caratteristiche tali da essere evidentemente posto al servizio della piantagione di cannabis e che sul terreno in questione, impervio e difficilmente accessibile, l'unica coltura era rappresentata dalla canabis.

Tutto ciò ha logicamente indotto la Corte di merito ad escludere l'ipotesi alternativa ventilata dalla difesa.

In punto di diritto deve evidenziarsi come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la !oro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione.

Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945; Sez.

U., 27-9-1995, Mannino, Rv. 202903; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01) .

La medesima giurisprudenza di legittimità considera, inoltre, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolventi la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc.

Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

5. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

La Corte di merito ha ritenuto congrua la pena irrogata dal giudice in primo grado, giustificando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e della negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali.

La difesa lamenta come la Corte di merito abbia fatto ricorso a mere enunciazioni di stile, inidonee a rivelare argomentazioni a sostegno puntuali e calzanti al caso in esame.

La lettura della motivazione rivela tutt'altro ["In questa prospettiva la Corte reputa di non poter concedere le circostanze attenuanti generiche, per la assenza di ogni elemento positivo di valutazione, per la pessima biografia penale dell'imputato (n. 3 condanne) e per la effettiva entità della condotta, avuto riguardo, come visto, alle concrete caratteristiche della coltivazione e della connessa condotta furtiva A tali fini è del tutto irrilevante, ad una valutazione complessiva di tali indicatori, che i precedenti non siano stati valorizzati per il trattamento recidivante, con statuizione non impugnata dalla parte pubblica: è noto che l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva (così, C'ass. pen., sez. 6, sentenza n. 38780 del 17/06/2014, rv. 260460; conf., Cass. pen., sez.

Un., sentenza n. 20808 del 5/10/2018, n,. 275319, sulla differenza tra le due valutazioni).

Ad analoghe conclusioni -imperniate sulla valutazione congiunta di una serie di profili ostativi -deve giungersi in relazione al positivo esito dell'affidamento in prova valorizzato dalla difesa, posto che di una sentenza di condanna può tenersi conto ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, anche in caso di estinzione del reato cui essa si riferisce (così, Cass. pen., sez. 3, sentenza n. 23952 del 30/04/2015, rv.263850).

Né vi sono stati, nel corso dell'intero procedimento, segni di ravvedimento o condotte collaborative, di nessun genere; da ultimo, secondo Cass. pen., sez.

III, sentenza n. 19639 del 27 gennaio 2012, rv. 252900, il riconoscimento delle generiche richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (caso in cui il giudice di merito -in carenza di congrui elementi di segno positivo -ha dato rilevanza decisiva alle modalità complessive della condotta dall'imputato).

Tale non può certamente considerarsi la scelta dell'imputato -silente in sede di interrogatorio -di non difendersi sul fatto (peraltro conclamato), per giunta solo in relazione al capo A. Neppure è valutabile, a tal fine, la scelta processuale di farsi giudicare con il rito abbreviato, posto che la valutazione premiale di tale scelta è già posta a fondamento della relativa riduzione di pena (Cass. pen., sez.

IV, sentenza n. 6220 del 19 dicembre 2008, rv. 242861; conf.

Casso pen., sez.

IV, sentenza n. 17537 del 1 aprile 2008, rv. 240:394)7.

Le argomentazioni prodotte sono rispettose dei principi espressi ripetutamente in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:«Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato»; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»).

6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna emessa dal Tribunale di Palmi per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 e furto pluriaggravato. Era contestato all'imputato di avere, in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, coltivato una piantagione composta da almeno 287 piante di cannabis indica, contenenti principio attivo pari a 1,8 kg., da cui erano ricavabili 74.561,8 dosi medie giornaliere (capo A dell'imputazione) Era altresì contestato all'imputato di essersi impossessato di una quantità di acqua non determinabile, tramite allaccio abusivo alla rete idrica, allo scopo di irrorare la piantagione (capo B della imputazione). L'esponente articola i seguenti motivi di ricorso, riassumibili come segue, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. I) Inosservanza e/o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e/o decadenza per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; omessa pronuncia su specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado con i motivi di appello in relazione agli artt. 125; 192; 533; 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; 624, 625 n. 2 e 7, 61 n. 2 cod. pen. contestati al capo B) dell'imputazione. II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche. di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62-bis. 132 e 133 cod. pen. 2. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Con il primo motivo la difesa si duolle del governo delle emergenze probatorie risultanti in atti e della interpretazione di esse fornita dai giudici in sentenza. La Corte di appello avrebbe adottato !a decisione sulla scorta di impressioni, avrebbe poi mancato di mettere in correlazione le emergenze probatorie con l'editto accusatorio, non effettuando alcuna verifica sulla compatibilità delle circostanze in atti con ipotesi ricostruttive alternative. Non sì sarebbe fatto buon governo della prova indiziaria. Sarebbe assertiva l'affermazione secondo la quale i formali intestatari dei terreni sui quali insisteva la coltivazione di canapa indica non avevano alcun interesse a realizzare sui terreni di loto proprietà il sistema d'irrigazione rinvenuto. Sarebbe stato maggiormente logico ritenere che il ricorrente si fosse servito di un sistema d'irrigazione preesistente, anche per la difficoltà tecnica di realizzazione dello stesso su un fondo altrui, che lo avrebbe esposto al pericolo di essere scoperto. In termini logici tale ipotesi, escludente la responsabilità dell'imputato in relazione al furto dell'acqua, sarebbe avvalorata dalla esistenza di altri impianti abusivi in zona. Ebbene, i rilievi sono palesemente versati in fatto e riproduttivi di doglianze attentamente vagliate dalla Corte di merito, che ha offerto logica ed esaustiva risposta alle prospettazioni difensive. Si è posto in evidenza in motivazione che il furto dell'acqua è stato realizzato al fine di alimentare la piantagione, realizzata su terreni impervi, da tempo non curati dai proprietari, i quali non erano in condizione di occuparsene (perché emigrati da lungo tempo, ad eccezione del solo [OSCURATO:PERSONA], ultraottantenne). Si è anche evidenziato che l'impianto idrico presentava caratteristiche tali da essere evidentemente posto al servizio della piantagione di cannabis e che sul terreno in questione, impervio e difficilmente accessibile, l'unica coltura era rappresentata dalla canabis. Tutto ciò ha logicamente indotto la Corte di merito ad escludere l'ipotesi alternativa ventilata dalla difesa. In punto di diritto deve evidenziarsi come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la !oro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945; Sez. U., 27-9-1995, Mannino, Rv. 202903; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01) . La medesima giurisprudenza di legittimità considera, inoltre, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolventi la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 5. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso. La Corte di merito ha ritenuto congrua la pena irrogata dal giudice in primo grado, giustificando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e della negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali. La difesa lamenta come la Corte di merito abbia fatto ricorso a mere enunciazioni di stile, inidonee a rivelare argomentazioni a sostegno puntuali e calzanti al caso in esame. La lettura della motivazione rivela tutt'altro ["In questa prospettiva la Corte reputa di non poter concedere le circostanze attenuanti generiche, per la assenza di ogni elemento positivo di valutazione, per la pessima biografia penale dell'imputato (n. 3 condanne) e per la effettiva entità della condotta, avuto riguardo, come visto, alle concrete caratteristiche della coltivazione e della connessa condotta furtiva A tali fini è del tutto irrilevante, ad una valutazione complessiva di tali indicatori, che i precedenti non siano stati valorizzati per il trattamento recidivante, con statuizione non impugnata dalla parte pubblica: è noto che l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva (così, C'ass. pen., sez. 6, sentenza n. 38780 del 17/06/2014, rv. 260460; conf., Cass. pen., sez. Un., sentenza n. 20808 del 5/10/2018, n,. 275319, sulla differenza tra le due valutazioni). Ad analoghe conclusioni -imperniate sulla valutazione congiunta di una serie di profili ostativi -deve giungersi in relazione al positivo esito dell'affidamento in prova valorizzato dalla difesa, posto che di una sentenza di condanna può tenersi conto ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, anche in caso di estinzione del reato cui essa si riferisce (così, Cass. pen., sez. 3, sentenza n. 23952 del 30/04/2015, rv.263850). Né vi sono stati, nel corso dell'intero procedimento, segni di ravvedimento o condotte collaborative, di nessun genere; da ultimo, secondo Cass. pen., sez. III, sentenza n. 19639 del 27 gennaio 2012, rv. 252900, il riconoscimento delle generiche richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (caso in cui il giudice di merito -in carenza di congrui elementi di segno positivo -ha dato rilevanza decisiva alle modalità complessive della condotta dall'imputato). Tale non può certamente considerarsi la scelta dell'imputato -silente in sede di interrogatorio -di non difendersi sul fatto (peraltro conclamato), per giunta solo in relazione al capo A. Neppure è valutabile, a tal fine, la scelta processuale di farsi giudicare con il rito abbreviato, posto che la valutazione premiale di tale scelta è già posta a fondamento della relativa riduzione di pena (Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 6220 del 19 dicembre 2008, rv. 242861; conf. Casso pen., sez. IV, sentenza n. 17537 del 1 aprile 2008, rv. 240:394)7. Le argomentazioni prodotte sono rispettose dei principi espressi ripetutamente in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:«Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato»; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»). 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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