CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16195/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orla Annamaria, [OSCURATO:PERSONA], FaracoGrazia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MazzacaneDonato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], StranieroSalvatore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Caroppo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Assistenza tra [OSCURATO:PERSONA], inpersona dei liquidatori-legali rappresentanti dott. [OSCURATO:PERSONA], dott.[OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] nonché dei liquidatori della proceduradi liquidazione, avv. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n.6859/2025 depositata il 14/03/2025 (oggetto di correzione di erroremateriale con ordinanza della stessa Corte n. 3486 del 17/02/2026);udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18502/2025Numero sezionale 1716/2026Numero di raccolta generale 16195/2026Data pubblicazione 25/05/20261. — Con ordinanza n. 6859 del 14/03/2025 (poi oggetto dicorrezione di errore materiale, quanto alla distrazione delle spese, conordinanza n. 3486/2026) questa Corte ha rigettato sia il ricorso principaleche il ricorso incidentale proposti da due gruppi di dipendenti del [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del Tribunale di Bari che aveva respinto il reclamoavverso il decreto del 23.2.2021 di apertura della procedura diLiquidazione del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza, Sovvenzioni eAssistenza fra i dipendenti del Comune di Bari, ai sensi dell’art. 14-ter e s.l. n. 3/2012.2. — I ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato la suddettadecisione con ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. affidato ad ununico motivo (errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4) c.p.c.), cui laCassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza fra i dipendenti del [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti e dei liquidatori dellaprocedura ex art. 14-ter e s. l. n. 3 del 2012, ha resistito concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE3. — La domanda di revocazione investe il paragrafo 14dell’ordinanza di questa Corte n. 6859 del 14/03/2025, laddove vienedichiarato inammissibile il nono motivo di doglianza.Secondo i ricorrenti, la pronuncia sarebbe inficiata da errore di fatto inquanto fondata sul presupposto che nel nono motivo dell’originario ricorsofossero state denunciate condotte omissive del Comune di Bari (terzoestraneo alla lite) quando invece sarebbe stato inequivocabile che gliallora ricorrenti principali avevano denunciato condotte intenzionalmenteomissive degli organi gestionali della cd. [OSCURATO:PERSONA], a far datadall’anno 2010, sulle quali il Giudice di merito aveva omesso dipronunciare.In altri termini, l’errore di fatto ascritto al giudice di legittimitàrisiederebbe nella omessa pronuncia sul nono motivo di ricorso e nell’averNumero registro generale 18502/2025Numero sezionale 1716/2026Numero di raccolta generale 16195/2026Data pubblicazione 25/05/2026dato per accertato un fatto – e cioè l’esistenza di bilanci di previsione e diconti consuntivi predisposti dalla [OSCURATO:PERSONA] – che sarebbe stato inveceinequivocabilmente escluso dagli atti di causa e dal contenuto testuale delnono motivo di quel ricorso.4. — La censura non può trovare accoglimento, per un dupliceordine di ragioni.4.1. — Innanzitutto, non risulta che sia stata omessa la decisione sulnono motivo dell’originario ricorso, in quanto dalla lettura dell’ordinanzaemerge che la decisione vi è stata, benché espressa in guisa da risultarecollegata anche alle premesse logiche degli altri motivi connessi, ecomunque sulla base di diversi elementi selezionati dal Collegio. Nessuna“svista” percettiva immediatamente riscontrabile dagli atti, secondo ilparadigma dell’errore revocatorio, ma semmai una autonoma sintesiinterpretativa del motivo esaminato e deciso.Le Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U., n. 10013/2024), hannoinvero chiarito che «In tema di revocazione delle pronunce della Corte dicassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consistenell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizionedell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che ilfatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno didiscussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa evalutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta edell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e)deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidereunicamente sulla pronuncia della Corte. (Nella specie, la S.C. ha dichiaratoinammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungidall'evidenziare un errore di fatto percettivo, ha lamentato un omessoesame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando unrinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione)».Numero registro generale 18502/2025Numero sezionale 1716/2026Numero di raccolta generale 16195/2026Data pubblicazione 25/05/20264.2. — In ogni caso, la doglianza non risulta decisiva ai fini dellatenuta del giudizio complessivo finale di rigetto, posto che – al di là dellafrode, effettivamente ostativa all’accesso alle procedure disovraindebitamento (ma qui non allegata) – non rilevano l’eventualecolpevolezza delle condotte del debitore ai fini dell’apertura dellaprocedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14-ter e s. l. n. 3del 2012.Difatti, l’art. 14-ter, comma 1, richiama solo l’art. 7, comma 2, lett. a) eb), non anche la lett. d-ter) relativa a colpa grave, malafede, dolo per ilconsumatore, mentre l’art. 14-quinquies, comma 1, prevede appunto,come requisito di accesso, solo l’assenza di atti di frode. Inoltre, ladiligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni è prevista solo per ildebitore persona fisica dall’art. 14-ter, comma 3, lett. a), l. cit. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge,da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidenteMassimo Ferro