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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13022/2026

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ente domiciliato inROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 14704/2020Numero sezionale 1957/2025Numero di raccolta generale 13022/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 4/2020Data pubblicazione 06/05/2026depositata il 7/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto domandamonitoria con la quale ha chiesto al Tribunale di Bari di ingiungerealla società Vele al [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento di euro 1.257.458,89.Il ricorrente ha dedotto che, con convenzione del 15 giugno 2000,controparte gli aveva affidato, congiuntamente all’ingegnereAmoruso, la redazione della progettazione architettonica di settelotti e di tutte le opere di urbanizzazione primaria e le sistemazioniesterne del Settore D del Programma di [OSCURATO:PERSONA] SanPaolo – [OSCURATO:PERSONA] di Bari, nonché la direzione dei lavori relativaallo stesso settore; che l’incarico relativo alla progettazionedell’hotel Parco del Re (lotti 5, 6 e 7) era stato esteso ad altri seiprofessionisti; che il 14 febbraio 2003 gli altri sei professionisti el’ingegnere Amoruso vi avevano rinunciato; che, successivamente atale data e sino alla revoca dell’incarico (7 maggio 2004), ilricorrente aveva continuato a svolgere le ulteriori attività previstenella convenzione.

Il decreto è stato concesso dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione, eccependo chei corrispettivi richiesti non erano dovuti, avendo l’opposto redattoinsieme agli altri professionisti soltanto il progetto di massimadell’hotel e quello per l’ottenimento del parere antincendio;l’opponente ha quindi proposto domanda riconvenzionale dicondanna dell’opposta al pagamento di euro 8.836.518 a titolo dirisarcimento dei danni.

Il Tribunale ha nominato un primoconsulente tecnico che ha depositato la propria relazione esuccessive integrazioni; con successiva ordinanza ne ha nominatoun secondo, disponendo la rinnovazione dell’attività di consulenzatecnica; il secondo consulente ha depositato la propria relazione, in2 di 9Numero registro generale 14704/2020Numero sezionale 1957/2025parte divergente rispetto alla prima (soprattutto in merito allaNumero di raccolta generale 13022/2026valutazione del costo delle opere e alla natura esecutivaD aota pmubbelincaozio ne 06/05/2026della progettazione redatta da Carella).Con la sentenza n. 1385/2014 il Tribunale di Bari ha accoltol’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’oppostoal pagamento di euro 299.611,44.

Il Tribunale, osservato che larinnovazione della consulenza d’ufficio non era stata disposta peressere nulla quella redatta dal primo ausiliare, ma sostanzialmenteper ragioni di opportunità (contenendo giudizi sulla professionalitàe sull’attività dell’opposto, nonché considerazioni in punto didiritto), ha ritenuto di poterla utilizzare ai fini della decisione, ancheperché la seconda relazione presentava una serie di errori.2.

La pronuncia è stata impugnata dal Carella.

Con la sentenza n.4/2020 la Corte d’appello di Bari ha unicamente accolto il terzomotivo di gravame con il quale l’appellante si doleva dell’integralecompensazione delle spese di lite e ha così compensato le spese diprimo grado e di secondo grado in ragione della metà,condannando l’appellata alla restante metà delle stesse.3.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione Raffaele ArcangeloCarella.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che haincorporato per fusione la società [OSCURATO:SOCIETA]., a sua voltaincorporante per fusione la società Vele al [OSCURATO:SOCIETA]Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dallacontroricorrente.[OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è articolato in quattro motivi.1.

Il primo motivo denuncia, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.,violazione degli artt. 62, 192, 193 c.p.c., nullità della primaconsulenza tecnica d’ufficio e della sentenza che su di essa si basa:il giudice di primo grado ha disposto la rinnovazione dellaconsulenza tecnica d’ufficio e ciononostante ha fondato la sua3 di 9Numero registro generale 14704/2020Numero sezionale 1957/2025Numero di raccolta generale 13022/2026decisione su tale consulenza; il profilo è stato denunciato conData pubblicazione 06/05/2026l’appello e la Corte d’appello ha ritenuto che solo quando unaconsulenza tecnica sia stata dichiarata nulla per violazione delleregole del contraddittorio sia precluso al giudice di utilizzarla; talemotivazione è erronea in quanto, contrariamente a quanto ritenutodalla Corte d’appello, la prima consulenza tecnica d’ufficio è nulla, ilche comporta la nullità della sentenza di secondo grado.Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha richiamatol’orientamento di questa Corte secondo il quale, quando sono statedisposte più consulenze d’ufficio, solo quando una di esse sia statadichiarata nulla per violazione delle regole del contraddittorio èprecluso al giudice di utilizzarla, restando la consulenza priva diqualsiasi effetto probatorio (cfr. in tal senso Cass. n. 4401/2011).Nel caso in esame la prima consulenza tecnica non è statadichiarata nulla, cosicché legittimamente il giudice di primo gradoha ritenuto di utilizzare gli elementi da essi evincibili. [OSCURATO:PERSONA] ha poi escluso con proprio accertamento che la relazionedel primo consulente fosse affetta da vizi invalidanti, tali darenderla inutilizzabile.

D’altro canto, tale relazione sarebbe adavviso del ricorrente affetta da nullità perché il consulente ha inessa manifestato “gratuite valutazioni sulla [sua] figuraprofessionale” ed espresso “giudizi giuridici e di interpretazionecontrattuale a lui preclusi” (pag. 17 del ricorso).

Il ricorrentepertanto non lamenta che il primo consulente abbia acquisitodocumenti non prodotti o indagato su fatti non dedotti o che abbiaviolato il contraddittorio, ma unicamente che abbia formulatogiudizi e valutazioni non involti dal quesito del giudice o comunqueappannaggio della sfera valutativa di quest’ultimo, in relazione allanatura giuridica delle relative questioni.

In tal caso ci troviamo difronte a considerazioni dell’ausiliario in sé non utilizzabili da partedel giudice e non di fronte a ipotesi di nullità della consulenzatecnica, che altrimenti finirebbe per ridursi a formalistica sanzione4 di 9Numero registro generale 14704/2020Numero sezionale 1957/2025del comportamento dell’ausiliario, non essendo state in alcun modoNumero di raccolta generale 13022/2026conculcate le guarentigie fondamentali delle parti.

In altriD attae prumbbilincaiz,io ne 06/05/2026l’operato dell’ausiliario viene, in questo caso, “assorbito” da quellodel giudice, di modo che la sentenza, se immune da vizi propri, nonpotrà dirsi nulla per “derivazione” dalla nullità della consulenzad’ufficio (si veda al riguardo Cass. n. 24695/2024).2.

Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione degliartt. 1362, 1363, 2237 c.c., 10 legge 143/1949, 636 c.p.c. ai sensidel n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: la Corte d’appello ha escluso checompeta al ricorrente alcun compenso per la progettazioneesecutiva sia dell’hotel che dell’edificio residenziale; la Corte haerroneamente ignorato, o quantomeno erroneamente interpretato,la convenzione conclusa inter partes, violando gli artt. 1362 e 1363c.c. in quanto la convenzione, alle clausole 1 e 3, non prevede laprogettazione delle strutture e degli impianti, non propedeutichealla progettazione esecutiva realizzata dal ricorrente, come inveceaffermato dal primo consulente tecnico d’ufficio e quindi dal giudiced’appello, in quanto l’impresa si era riservata la redazione di talielaborati; le parole utilizzate dai contraenti nella clausola 1 dellaconvenzione sono chiare e univoche nell’escludere qualsiasiriferimento ai progetti delle strutture e degli impianti; la Corted’appello ha ancora violato il canone di interpretazione letterale inriferimento alla lettera di Vele al Vento del 25 maggio 2004,affermando che tale riconoscimento non riguarderebbe il ricorrente,ma solo gli altri progettisti; nella parcella inviata dai coprogettisti etrasmessa da Vele al Vento a Carella il costo complessivo dell’hotelè indicato in euro 18.729.000 e non in euro 13.580.145,43 comeritenuto dal primo consulente tecnico d’ufficio; il giudice d’appelloha poi violato gli artt. 10 della legge 143/1949 e 2237 c.c., ched’opera senza annettere alcun rilievo alla causa del recesso delcommittente, che è però tenuto a corrispondere al professionista il5 di 9Numero registro generale 14704/2020Numero sezionale 1957/2025compenso per la parte di lavoro svolta e per gli esborsi sostenuti,Numero di raccolta generale 13022/2026indipendentemente dall’utilità che sia ad esso derivata dDaatlal ’poupbbelicraazio ne 06/05/2026del professionista; infine il giudice d’appello ha violato l’art. 636c.p.c. in quanto non ha considerato i pareri tecnici espressidall’Ordine degli ingegneri circa la natura dei progetti esecutivi delricorrente.Il motivo non può essere accolto.

La Corte d’appello ha consideratol’obiezione del ricorrente, relativa all’affidamento ad altriprofessionisti della progettazione strutturale e impiantistica, e alriguardo ha accertato che nel caso in esame la progettazioneesecutiva implicava necessariamente la progettazione strutturale eimpiantistica, che aveva carattere propedeutico rispetto a quellaarchitettonica, e ha così escluso che il ricorrente abbia potutoredigere un progetto esecutivo.

Si tratta di motivato accertamentoin fatto che spettava al giudice di merito compiere e che non puòessere, come tale, sindacato da parte di questa Corte di legittimità.Quanto al dedotto riconoscimento del valore delle opere rispettoagli altri coprogettisti, la Corte d’appello ha rilevato che la sceltadella committente di corrispondere a quei professionisti ilcorrispettivo nella misura da essi richiesta non è anzitutto provatae comunque può essere dipesa da ragioni di opportunità.Quanto poi alla violazione degli artt. 2237 c.c. e 10 della legge n.143/1949 va ricordato che nel contratto di prestazione d'operaintellettuale, in particolare tra architetto e società privata, quandoesista – come nel caso in esame (cfr. pag. 7 della sentenzaimpugnata, che parla al riguardo, pag. 6, di circostanzaincontestata) – una valida intesa fra le parti per determinareconvenzionalmente il compenso, la pattuizione resta sì valida anchenel caso di recesso del committente, ma con la conseguenza dellariduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, inproporzione della parte realizzata, né possono applicarsi ledisposizioni dell'art. 10 della l. n. 143 del 1949, circa la6 di 9Numero registro generale 14704/2020Numero sezionale 1957/2025maggiorazione del venticinque per cento del compenso (cfr. in talNumero di raccolta generale 13022/2026senso Cass. n. 15206/2011 nonché da ultimo CDaatsa spu.b blicnaz.io ne 06/05/202640182/2021).Quanto, infine, alla violazione dell’art. 636 c.p.c., va ricordato che ilparere del competente ordine professionale, titolo idoneo perl’emissione del decreto ingiuntivo, non ha valore probatorio nelsuccessivo giudizio di opposizione dell’effettiva esecuzione dellaprestazione né è vincolante per il giudice (cfr. ad esempio Cass. n.1889/1995 nonché più di recente Cass. n. 14556/2004).3.

Il terzo motivo lamenta, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.,vizio di motivazione fondato sul travisamento della provasull’esecuzione dei progetti da parte di Carella prima della revocadel 7 maggio 2004 dell’incarico: la Corte d’appello ha ritenuto chenon vi sia prova che gli elaborati progettuali datati maggio 2003siano stati effettivamente redatti prima della revoca dell’incarico esiano stati effettivamente accettati dalla committente; la Corted’appello ha in proposito del tutto travisato la prova dell’esecuzionedei progetti da parte del ricorrente prima della revoca del 7 maggio2004 dell’incarico, come si evince dagli atti inerenti il rispetto delcronoprogramma dei lavori e dal sollecito da parte dellacommittente al Carella.Il motivo è inammissibile.

È vero che la Corte d’appello haaffermato che “non vi è prova che gli elaborati progettuali di cuitrattasi siano stati effettivamente redatti prima della revocadell’incarico e che siano stati effettivamente accettati dallacommittente”, ma tale affermazione ha carattere meramenterafforzativo.

La Corte d’appello d’appello rileva, infatti, comeassuma rilievo decisivo la circostanza – già evidenziata supra inrelazione al secondo motivo – dell’accertato carattere nonesecutivo del progetto redatto dal ricorrente.

La Corte d’appello hainfatti accertato, sulla base degli elementi presenti nelle dueconsulenze tecniche d’ufficio espletate, l’impossibilità per il7 di 9Numero registro generale 14704/2020Numero sezionale 1957/2025ricorrente di redigere progetti esecutivi, in mancanza dellaNumero di raccolta generale 13022/2026necessaria progettazione della struttura e degli impianti, Dcatoa spuicbbclihcaézio ne 06/05/2026le circostanze elencate dal ricorrente alle pagg. 26-28 del ricorsonon assumono rilievo dirimente, trattandosi di previsioni deicronoprogrammi, di solleciti inviati dalla committente e di fatture,che non determinano necessariamente l’avvenuta effettuazionedelle prestazioni.4.

Il quarto motivo denuncia, in via subordinata, violazione degliartt. 1362, 1363 c.c., 10 e 18 della legge 143/1949, in quanto, incaso di revoca da parte del committente dell’incarico professionaleall’ingegnere, e di incarico non terminato, a quest’ultimo spetta lamaggiorazione del venticinque per cento rapportata all’interaprestazione prevista dal contratto e a prescindere dall’utilitàdell’opera professionale.Il motivo è infondato.

Come si è già sottolineato in relazione alsecondo motivo, ove, come nel caso in esame, il compenso siapattuito convenzionalmente tra le parti non trovano applicazione ledisposizioni dell'art. 10 della legge n. 143 del 1949 circa lamaggiorazione del venticinque per cento del compenso (cfr. in talsenso Cass. n. 15206/2011 nonché, da ultimo, Cass. n.40182/2021, entrambe già menzionate).II.

Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dàversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida8 di 9Numero registro generale 14704/2020Numero sezionale 1957/2025Numero di raccolta generale 13022/2026in euro 8.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre speseData pubblicazione 06/05/2026generali (15%) e accessori di legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneSeconda civile, in data 30 giugno 2025.La PresidenteMilena Falaschi9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente domiciliato inROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 14704/2020Numero sezionale 1957/2025Numero di raccolta generale 13022/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 4/2020Data pubblicazione 06/05/2026depositata il 7/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto domandamonitoria con la quale ha chiesto al Tribunale di Bari di ingiungerealla società Vele al [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento di euro 1.257.458,89.Il ricorrente ha dedotto che, con convenzione del 15 giugno 2000,controparte gli aveva affidato, congiuntamente all’ingegnereAmoruso, la redazione della progettazione architettonica di settelotti e di tutte le opere di urbanizzazione primaria e le sistemazioniesterne del Settore D del Programma di [OSCURATO:PERSONA] SanPaolo – [OSCURATO:PERSONA] di Bari, nonché la direzione dei lavori relativaallo stesso settore; che l’incarico relativo alla progettazionedell’hotel Parco del Re (lotti 5, 6 e 7) era stato esteso ad altri seiprofessionisti; che il 14 febbraio 2003 gli altri sei professionisti el’ingegnere Amoruso vi avevano rinunciato; che, successivamente atale data e sino alla revoca dell’incarico (7 maggio 2004), ilricorrente aveva continuato a svolgere le ulteriori attività previstenella convenzione. Il decreto è stato concesso dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione, eccependo chei corrispettivi richiesti non erano dovuti, avendo l’opposto redattoinsieme agli altri professionisti soltanto il progetto di massimadell’hotel e quello per l’ottenimento del parere antincendio;l’opponente ha quindi proposto domanda riconvenzionale dicondanna dell’opposta al pagamento di euro 8.836.518 a titolo dirisarcimento dei danni. Il Tribunale ha nominato un primoconsulente tecnico che ha depositato la propria relazione esuccessive integrazioni; con successiva ordinanza ne ha nominatoun secondo, disponendo la rinnovazione dell’attività di consulenzatecnica; il secondo consulente ha depositato la propria relazione, in2 di 9Numero registro generale 14704/2020Numero sezionale 1957/2025parte divergente rispetto alla prima (soprattutto in merito allaNumero di raccolta generale 13022/2026valutazione del costo delle opere e alla natura esecutivaD aota pmubbelincaozio ne 06/05/2026della progettazione redatta da Carella).Con la sentenza n. 1385/2014 il Tribunale di Bari ha accoltol’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’oppostoal pagamento di euro 299.611,44. Il Tribunale, osservato che larinnovazione della consulenza d’ufficio non era stata disposta peressere nulla quella redatta dal primo ausiliare, ma sostanzialmenteper ragioni di opportunità (contenendo giudizi sulla professionalitàe sull’attività dell’opposto, nonché considerazioni in punto didiritto), ha ritenuto di poterla utilizzare ai fini della decisione, ancheperché la seconda relazione presentava una serie di errori.2. La pronuncia è stata impugnata dal Carella. Con la sentenza n.4/2020 la Corte d’appello di Bari ha unicamente accolto il terzomotivo di gravame con il quale l’appellante si doleva dell’integralecompensazione delle spese di lite e ha così compensato le spese diprimo grado e di secondo grado in ragione della metà,condannando l’appellata alla restante metà delle stesse.3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Raffaele ArcangeloCarella.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che haincorporato per fusione la società [OSCURATO:SOCIETA]., a sua voltaincorporante per fusione la società Vele al [OSCURATO:SOCIETA]Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dallacontroricorrente.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in quattro motivi.1. Il primo motivo denuncia, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.,violazione degli artt. 62, 192, 193 c.p.c., nullità della primaconsulenza tecnica d’ufficio e della sentenza che su di essa si basa:il giudice di primo grado ha disposto la rinnovazione dellaconsulenza tecnica d’ufficio e ciononostante ha fondato la sua3 di 9Numero registro generale 14704/2020Numero sezionale 1957/2025Numero di raccolta generale 13022/2026decisione su tale consulenza; il profilo è stato denunciato conData pubblicazione 06/05/2026l’appello e la Corte d’appello ha ritenuto che solo quando unaconsulenza tecnica sia stata dichiarata nulla per violazione delleregole del contraddittorio sia precluso al giudice di utilizzarla; talemotivazione è erronea in quanto, contrariamente a quanto ritenutodalla Corte d’appello, la prima consulenza tecnica d’ufficio è nulla, ilche comporta la nullità della sentenza di secondo grado.Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha richiamatol’orientamento di questa Corte secondo il quale, quando sono statedisposte più consulenze d’ufficio, solo quando una di esse sia statadichiarata nulla per violazione delle regole del contraddittorio èprecluso al giudice di utilizzarla, restando la consulenza priva diqualsiasi effetto probatorio (cfr. in tal senso Cass. n. 4401/2011).Nel caso in esame la prima consulenza tecnica non è statadichiarata nulla, cosicché legittimamente il giudice di primo gradoha ritenuto di utilizzare gli elementi da essi evincibili. [OSCURATO:PERSONA] ha poi escluso con proprio accertamento che la relazionedel primo consulente fosse affetta da vizi invalidanti, tali darenderla inutilizzabile. D’altro canto, tale relazione sarebbe adavviso del ricorrente affetta da nullità perché il consulente ha inessa manifestato “gratuite valutazioni sulla [sua] figuraprofessionale” ed espresso “giudizi giuridici e di interpretazionecontrattuale a lui preclusi” (pag. 17 del ricorso). Il ricorrentepertanto non lamenta che il primo consulente abbia acquisitodocumenti non prodotti o indagato su fatti non dedotti o che abbiaviolato il contraddittorio, ma unicamente che abbia formulatogiudizi e valutazioni non involti dal quesito del giudice o comunqueappannaggio della sfera valutativa di quest’ultimo, in relazione allanatura giuridica delle relative questioni. In tal caso ci troviamo difronte a considerazioni dell’ausiliario in sé non utilizzabili da partedel giudice e non di fronte a ipotesi di nullità della consulenzatecnica, che altrimenti finirebbe per ridursi a formalistica sanzione4 di 9Numero registro generale 14704/2020Numero sezionale 1957/2025del comportamento dell’ausiliario, non essendo state in alcun modoNumero di raccolta generale 13022/2026conculcate le guarentigie fondamentali delle parti. In altriD attae prumbbilincaiz,io ne 06/05/2026l’operato dell’ausiliario viene, in questo caso, “assorbito” da quellodel giudice, di modo che la sentenza, se immune da vizi propri, nonpotrà dirsi nulla per “derivazione” dalla nullità della consulenzad’ufficio (si veda al riguardo Cass. n. 24695/2024).2. Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione degliartt. 1362, 1363, 2237 c.c., 10 legge 143/1949, 636 c.p.c. ai sensidel n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: la Corte d’appello ha escluso checompeta al ricorrente alcun compenso per la progettazioneesecutiva sia dell’hotel che dell’edificio residenziale; la Corte haerroneamente ignorato, o quantomeno erroneamente interpretato,la convenzione conclusa inter partes, violando gli artt. 1362 e 1363c.c. in quanto la convenzione, alle clausole 1 e 3, non prevede laprogettazione delle strutture e degli impianti, non propedeutichealla progettazione esecutiva realizzata dal ricorrente, come inveceaffermato dal primo consulente tecnico d’ufficio e quindi dal giudiced’appello, in quanto l’impresa si era riservata la redazione di talielaborati; le parole utilizzate dai contraenti nella clausola 1 dellaconvenzione sono chiare e univoche nell’escludere qualsiasiriferimento ai progetti delle strutture e degli impianti; la Corted’appello ha ancora violato il canone di interpretazione letterale inriferimento alla lettera di Vele al Vento del 25 maggio 2004,affermando che tale riconoscimento non riguarderebbe il ricorrente,ma solo gli altri progettisti; nella parcella inviata dai coprogettisti etrasmessa da Vele al Vento a Carella il costo complessivo dell’hotelè indicato in euro 18.729.000 e non in euro 13.580.145,43 comeritenuto dal primo consulente tecnico d’ufficio; il giudice d’appelloha poi violato gli artt. 10 della legge 143/1949 e 2237 c.c., ched’opera senza annettere alcun rilievo alla causa del recesso delcommittente, che è però tenuto a corrispondere al professionista il5 di 9Numero registro generale 14704/2020Numero sezionale 1957/2025compenso per la parte di lavoro svolta e per gli esborsi sostenuti,Numero di raccolta generale 13022/2026indipendentemente dall’utilità che sia ad esso derivata dDaatlal ’poupbbelicraazio ne 06/05/2026del professionista; infine il giudice d’appello ha violato l’art. 636c.p.c. in quanto non ha considerato i pareri tecnici espressidall’Ordine degli ingegneri circa la natura dei progetti esecutivi delricorrente.Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha consideratol’obiezione del ricorrente, relativa all’affidamento ad altriprofessionisti della progettazione strutturale e impiantistica, e alriguardo ha accertato che nel caso in esame la progettazioneesecutiva implicava necessariamente la progettazione strutturale eimpiantistica, che aveva carattere propedeutico rispetto a quellaarchitettonica, e ha così escluso che il ricorrente abbia potutoredigere un progetto esecutivo. Si tratta di motivato accertamentoin fatto che spettava al giudice di merito compiere e che non puòessere, come tale, sindacato da parte di questa Corte di legittimità.Quanto al dedotto riconoscimento del valore delle opere rispettoagli altri coprogettisti, la Corte d’appello ha rilevato che la sceltadella committente di corrispondere a quei professionisti ilcorrispettivo nella misura da essi richiesta non è anzitutto provatae comunque può essere dipesa da ragioni di opportunità.Quanto poi alla violazione degli artt. 2237 c.c. e 10 della legge n.143/1949 va ricordato che nel contratto di prestazione d'operaintellettuale, in particolare tra architetto e società privata, quandoesista – come nel caso in esame (cfr. pag. 7 della sentenzaimpugnata, che parla al riguardo, pag. 6, di circostanzaincontestata) – una valida intesa fra le parti per determinareconvenzionalmente il compenso, la pattuizione resta sì valida anchenel caso di recesso del committente, ma con la conseguenza dellariduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, inproporzione della parte realizzata, né possono applicarsi ledisposizioni dell'art. 10 della l. n. 143 del 1949, circa la6 di 9Numero registro generale 14704/2020Numero sezionale 1957/2025maggiorazione del venticinque per cento del compenso (cfr. in talNumero di raccolta generale 13022/2026senso Cass. n. 15206/2011 nonché da ultimo CDaatsa spu.b blicnaz.io ne 06/05/202640182/2021).Quanto, infine, alla violazione dell’art. 636 c.p.c., va ricordato che ilparere del competente ordine professionale, titolo idoneo perl’emissione del decreto ingiuntivo, non ha valore probatorio nelsuccessivo giudizio di opposizione dell’effettiva esecuzione dellaprestazione né è vincolante per il giudice (cfr. ad esempio Cass. n.1889/1995 nonché più di recente Cass. n. 14556/2004).3. Il terzo motivo lamenta, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.,vizio di motivazione fondato sul travisamento della provasull’esecuzione dei progetti da parte di Carella prima della revocadel 7 maggio 2004 dell’incarico: la Corte d’appello ha ritenuto chenon vi sia prova che gli elaborati progettuali datati maggio 2003siano stati effettivamente redatti prima della revoca dell’incarico esiano stati effettivamente accettati dalla committente; la Corted’appello ha in proposito del tutto travisato la prova dell’esecuzionedei progetti da parte del ricorrente prima della revoca del 7 maggio2004 dell’incarico, come si evince dagli atti inerenti il rispetto delcronoprogramma dei lavori e dal sollecito da parte dellacommittente al Carella.Il motivo è inammissibile. È vero che la Corte d’appello haaffermato che “non vi è prova che gli elaborati progettuali di cuitrattasi siano stati effettivamente redatti prima della revocadell’incarico e che siano stati effettivamente accettati dallacommittente”, ma tale affermazione ha carattere meramenterafforzativo. La Corte d’appello d’appello rileva, infatti, comeassuma rilievo decisivo la circostanza – già evidenziata supra inrelazione al secondo motivo – dell’accertato carattere nonesecutivo del progetto redatto dal ricorrente. La Corte d’appello hainfatti accertato, sulla base degli elementi presenti nelle dueconsulenze tecniche d’ufficio espletate, l’impossibilità per il7 di 9Numero registro generale 14704/2020Numero sezionale 1957/2025ricorrente di redigere progetti esecutivi, in mancanza dellaNumero di raccolta generale 13022/2026necessaria progettazione della struttura e degli impianti, Dcatoa spuicbbclihcaézio ne 06/05/2026le circostanze elencate dal ricorrente alle pagg. 26-28 del ricorsonon assumono rilievo dirimente, trattandosi di previsioni deicronoprogrammi, di solleciti inviati dalla committente e di fatture,che non determinano necessariamente l’avvenuta effettuazionedelle prestazioni.4. Il quarto motivo denuncia, in via subordinata, violazione degliartt. 1362, 1363 c.c., 10 e 18 della legge 143/1949, in quanto, incaso di revoca da parte del committente dell’incarico professionaleall’ingegnere, e di incarico non terminato, a quest’ultimo spetta lamaggiorazione del venticinque per cento rapportata all’interaprestazione prevista dal contratto e a prescindere dall’utilitàdell’opera professionale.Il motivo è infondato. Come si è già sottolineato in relazione alsecondo motivo, ove, come nel caso in esame, il compenso siapattuito convenzionalmente tra le parti non trovano applicazione ledisposizioni dell'art. 10 della legge n. 143 del 1949 circa lamaggiorazione del venticinque per cento del compenso (cfr. in talsenso Cass. n. 15206/2011 nonché, da ultimo, Cass. n.40182/2021, entrambe già menzionate).II. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dàversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida8 di 9Numero registro generale 14704/2020Numero sezionale 1957/2025Numero di raccolta generale 13022/2026in euro 8.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre speseData pubblicazione 06/05/2026generali (15%) e accessori di legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneSeconda civile, in data 30 giugno 2025.La PresidenteMilena Falaschi9 di 9