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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 04749/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n.45/Rg 24095 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la loro condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché generico limitandosi alla critica della sentenza impugnata per avere applicato il vizio parziale di mente e non anche il vizio totale di mente senza addurre alcun elemento, giuridico e di fatto, capace di superare gli argomenti contenuti alle pagine 2 e 3; altrettanto inammissibile è il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato proprio sulla personalità dell'imputato e la sua capacità a delinquere (pag. 3 della sentenza di primo grado), cui deve aggiungersi che, come è noto, la loro applicazione non costituisce un diritto dell'imputato e richiede elementi positivi non addotti; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera t nsora [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n.45/Rg 24095 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la loro condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché generico limitandosi alla critica della sentenza impugnata per avere applicato il vizio parziale di mente e non anche il vizio totale di mente senza addurre alcun elemento, giuridico e di fatto, capace di superare gli argomenti contenuti alle pagine 2 e 3; altrettanto inammissibile è il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato proprio sulla personalità dell'imputato e la sua capacità a delinquere (pag. 3 della sentenza di primo grado), cui deve aggiungersi che, come è noto, la loro applicazione non costituisce un diritto dell'imputato e richiede elementi positivi non addotti; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera t nsora [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04749/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris