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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1989

ECLI:EU:C:1989:52
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61987J0275 - IT Avis juridique important | 61987J0275 SENTENZA DELLA CORTE DEL 2 FEBBRAIO 1989. - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - RICORSO D'ANNULLAMENTO - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 275/87. raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00259 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Trattato CEE - Art . 235 - Portata - Attuazione per disciplinare, nel contesto di un regime di ammissione temporanea che può essere istituito in forza di altre disposizioni del trattato, l' uso dei container nel traffico interno - Illegittimità ( Trattato CEE, art . 235; regolamento del Consiglio n . 2096/87 ) [OSCURATO:PERSONA] lettera stessa dell' art . 235 del trattato si desume che il valersi di questo articolo, come fondamento giuridico di un atto, è possibile solo se nessun' altra disposizione del trattato attribuisce alle istituzioni comunitarie la competenza necessaria per adottarlo ( vedasi sentenza 26 marzo 1987, causa 45/86, [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio, Racc . pag . 1493 ).

Ciò non avviene quando si tratta d' inserire, in un regolamento che disciplina il regime dell' ammissione temporanea dei container, il quale può essere adottato in forza degli artt . 28 e 113 del trattato, una disposizione relativa all' uso degli stessi nel traffico interno .

Basta infatti constatare che tale disposizione costituisce una parte essenziale del regime dell' ammissione temporanea dei container e non può esserne separata sotto il profilo del fondamento giuridico della sua adozione . [OSCURATO:PERSONA] causa 275/87, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig . [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg . [OSCURATO:PERSONA], direttore, e [OSCURATO:PERSONA], consigliere del servizio giuridico del Consiglio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], direttore del dipartimento affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto l' annullamento del regolamento del Consiglio 13 luglio 1987, n . 2096, relativo al regime dell' ammissione temporanea dei container ( GU L 196, pag . 4 ),

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, R . Joliet e T.F . [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], G.F . Mancini, F.A . Schockweiler e G.C . [OSCURATO:PERSONA], giudici, ( motivazione non riprodotta ) dichiara e statuisce :

[OSCURATO:PERSONA]

1 ) Il regolamento del Consiglio 13 luglio 1987, n . 2096, relativo al regime dell' ammissione temporanea dei contenitori è annullato . 2 ) Detto regolamento continua a produrre effetti fino al momento in cui saranno entrati in vigore i provvedimenti che il Consiglio deve adottare per provvedere all' esecuzione della presente sentenza . 3 ) Il Consiglio è condannato alle spese .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61987J0275 - IT Avis juridique important | 61987J0275 SENTENZA DELLA CORTE DEL 2 FEBBRAIO 1989. - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - RICORSO D'ANNULLAMENTO - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 275/87. raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00259 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Trattato CEE - Art . 235 - Portata - Attuazione per disciplinare, nel contesto di un regime di ammissione temporanea che può essere istituito in forza di altre disposizioni del trattato, l' uso dei container nel traffico interno - Illegittimità ( Trattato CEE, art . 235; regolamento del Consiglio n . 2096/87 ) [OSCURATO:PERSONA] lettera stessa dell' art . 235 del trattato si desume che il valersi di questo articolo, come fondamento giuridico di un atto, è possibile solo se nessun' altra disposizione del trattato attribuisce alle istituzioni comunitarie la competenza necessaria per adottarlo ( vedasi sentenza 26 marzo 1987, causa 45/86, [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio, Racc . pag . 1493 ). Ciò non avviene quando si tratta d' inserire, in un regolamento che disciplina il regime dell' ammissione temporanea dei container, il quale può essere adottato in forza degli artt . 28 e 113 del trattato, una disposizione relativa all' uso degli stessi nel traffico interno . Basta infatti constatare che tale disposizione costituisce una parte essenziale del regime dell' ammissione temporanea dei container e non può esserne separata sotto il profilo del fondamento giuridico della sua adozione . [OSCURATO:PERSONA] causa 275/87, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig . [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg . [OSCURATO:PERSONA], direttore, e [OSCURATO:PERSONA], consigliere del servizio giuridico del Consiglio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], direttore del dipartimento affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto l' annullamento del regolamento del Consiglio 13 luglio 1987, n . 2096, relativo al regime dell' ammissione temporanea dei container ( GU L 196, pag . 4 ), LA CORTE, composta dai signori O . Due, presidente, R . Joliet e T.F . [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], G.F . Mancini, F.A . Schockweiler e G.C . [OSCURATO:PERSONA], giudici, ( motivazione non riprodotta ) dichiara e statuisce : [OSCURATO:PERSONA] 1 ) Il regolamento del Consiglio 13 luglio 1987, n . 2096, relativo al regime dell' ammissione temporanea dei contenitori è annullato . 2 ) Detto regolamento continua a produrre effetti fino al momento in cui saranno entrati in vigore i provvedimenti che il Consiglio deve adottare per provvedere all' esecuzione della presente sentenza . 3 ) Il Consiglio è condannato alle spese .
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