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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43178/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 27 febbraio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di un motivo nuovo, non dedotto con l'atto di appello, il cui unico motivo era inerente al contenimento della pena inflitta in misura prossima al minimo edittale e non alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 27 febbraio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di un motivo nuovo, non dedotto con l'atto di appello, il cui unico motivo era inerente al contenimento della pena inflitta in misura prossima al minimo edittale e non alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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