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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 20981/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4696/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

UMBRIA n. 293/2018 depositata il 02/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] presentava ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Terni avverso la cartella di pagamento n. 08020150009690509, notificata in data 25/06/2015, emessa dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. 600/73, per l'anno d’imposta 2011, concernente la dichiarazione integrativa Mod.

Unico SC 2012 (per l'anno d'imposta 2011) presentata in data 25/09/2013, e recante l'intimazione al pagamento della somma complessiva di euro 108.738,06, di cui euro 73.444,00 a titolo di minor credito d'imposta Ires spettante.

2. La società ricorreva altresì nei confronti del diniego cli autotutela, comunicato in data 6/11/2015 dall'Ufficio di Foligno, in relazione all'istanza proposta dalla società a seguito della comunicazione di irregolarità n. 0005246713671 del 25/6/2015, conseguente a controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73, avente ad oggetto la dichiarazione integrativa a favore, presentata in data 22/09/2014, per l'anno d'imposta 2012.

3. La contribuente chiedeva l'annullamento dei provvedimenti impugnati, deducendo: i) di avere diritto alla fruizione dell’agevolazione per investimenti ambientali prevista dall'art. 6, commi 13 - 19, della L. n. 388/ 2000 e derivante dalla realizzazione -nell'anno 2010 di impianti fotovoltaici; ii) di non avere usufruito di tale agevolazione per l’anno 2010 per l’incertezza interpretativa in ordina alla cumulabilità della stessa con altre agevolazioni (segnatamente le tariffe incentivanti del c.d.

“secondo conto energia” di cui al D.M. 19/02/2007); iii) che i dubbi interpretativi erano stati chiariti, nel senso della cumulabilità dei due benefici, dal D.M. 5/07/2012, con il quale era stata data interpretazione autentica del decreto 19/02/2007; iv) di avere correttamente utilizzato, a tal fine, il modello operativo introdotto dalla Circolare n. 31/E/2013 per la correzione di errori contabili, inoltrando l’ultimo modello unico integrabile con le risultanze della determinazione operata dall’ing.

Marini, tecnico specializzato della componente ambientale da portare in detassazione.

4. L’Agenzia delle Entrate si costituiva evidenziando che nei modelli di dichiarazione per gli anni 2010 e 2011 non era stata esposta la perdita poi emersa nella dichiarazione integrativa, e che aveva dato origine alla ripresa a tassazione, ed eccependo che l’investimento per l’impianto fotovoltaico era stato sostenuto nell’anno 2009, e non nel 2010 come affermato dalla società contribuente, come risultava dalla fattura n. 105 del 20.12.2009 e che, in ogni caso l’elaborato dell’ing.

Marini prodotto dalla società non poteva essere preso in considerazione, trattandosi di perizia non asseverata; inoltre, precisava l’Amministrazione, l’integrazione della dichiarazione deve ritenersi ammessa per la rettifica di errori contabili, e non per modificare scelte discrezionali dell’imprenditore.

5. I ricorsi venivano riuniti dalla CTR di Perugia, che si pronunciava in senso favorevole alla società.

La CTR dell’Umbria rigettava l’appello dell’Amministrazione.

6. Avverso la predetta sentenza ricorreva l’Agenzia delle Entrate con tre motivi.

Resisteva la contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare, occorre rilevare che: - la socie tà contribuente ha depositato in data 28 giugno 2023 la richiesta di rinvio (da intendersi come richiesta di sospensione) del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; - l'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, pre vede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui ̀ parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi ̀ subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia ̀ stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; -l'art. 1, comma 197, della legge cit., come modificato dall’art. 20, lett. c) del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo ̀ sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; - in presenz a dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicché il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 (10 ottobre 2023) e la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al 10 ottobre 2023 ai sensi dell’ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4696/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. UMBRIA n. 293/2018 depositata il 02/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] presentava ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Terni avverso la cartella di pagamento n. 08020150009690509, notificata in data 25/06/2015, emessa dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. 600/73, per l'anno d’imposta 2011, concernente la dichiarazione integrativa Mod. Unico SC 2012 (per l'anno d'imposta 2011) presentata in data 25/09/2013, e recante l'intimazione al pagamento della somma complessiva di euro 108.738,06, di cui euro 73.444,00 a titolo di minor credito d'imposta Ires spettante. 2. La società ricorreva altresì nei confronti del diniego cli autotutela, comunicato in data 6/11/2015 dall'Ufficio di Foligno, in relazione all'istanza proposta dalla società a seguito della comunicazione di irregolarità n. 0005246713671 del 25/6/2015, conseguente a controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73, avente ad oggetto la dichiarazione integrativa a favore, presentata in data 22/09/2014, per l'anno d'imposta 2012. 3. La contribuente chiedeva l'annullamento dei provvedimenti impugnati, deducendo: i) di avere diritto alla fruizione dell’agevolazione per investimenti ambientali prevista dall'art. 6, commi 13 - 19, della L. n. 388/ 2000 e derivante dalla realizzazione -nell'anno 2010 di impianti fotovoltaici; ii) di non avere usufruito di tale agevolazione per l’anno 2010 per l’incertezza interpretativa in ordina alla cumulabilità della stessa con altre agevolazioni (segnatamente le tariffe incentivanti del c.d. “secondo conto energia” di cui al D.M. 19/02/2007); iii) che i dubbi interpretativi erano stati chiariti, nel senso della cumulabilità dei due benefici, dal D.M. 5/07/2012, con il quale era stata data interpretazione autentica del decreto 19/02/2007; iv) di avere correttamente utilizzato, a tal fine, il modello operativo introdotto dalla Circolare n. 31/E/2013 per la correzione di errori contabili, inoltrando l’ultimo modello unico integrabile con le risultanze della determinazione operata dall’ing. Marini, tecnico specializzato della componente ambientale da portare in detassazione. 4. L’Agenzia delle Entrate si costituiva evidenziando che nei modelli di dichiarazione per gli anni 2010 e 2011 non era stata esposta la perdita poi emersa nella dichiarazione integrativa, e che aveva dato origine alla ripresa a tassazione, ed eccependo che l’investimento per l’impianto fotovoltaico era stato sostenuto nell’anno 2009, e non nel 2010 come affermato dalla società contribuente, come risultava dalla fattura n. 105 del 20.12.2009 e che, in ogni caso l’elaborato dell’ing. Marini prodotto dalla società non poteva essere preso in considerazione, trattandosi di perizia non asseverata; inoltre, precisava l’Amministrazione, l’integrazione della dichiarazione deve ritenersi ammessa per la rettifica di errori contabili, e non per modificare scelte discrezionali dell’imprenditore. 5. I ricorsi venivano riuniti dalla CTR di Perugia, che si pronunciava in senso favorevole alla società. La CTR dell’Umbria rigettava l’appello dell’Amministrazione. 6. Avverso la predetta sentenza ricorreva l’Agenzia delle Entrate con tre motivi. Resisteva la contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare, occorre rilevare che: - la socie tà contribuente ha depositato in data 28 giugno 2023 la richiesta di rinvio (da intendersi come richiesta di sospensione) del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; - l'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, pre vede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui ̀ parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi ̀ subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia ̀ stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; -l'art. 1, comma 197, della legge cit., come modificato dall’art. 20, lett. c) del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo ̀ sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; - in presenz a dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicché il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 (10 ottobre 2023) e la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 10 ottobre 2023 ai sensi dell’ar
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