CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 settembre 2022
Cassazione n. 35898/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sui ricorsi iscritti al n. 345/2023 R.G. e al n. 2750/2023 proposti da: NASKI Mourad, elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procure allegate ai ricorsi -ricorrente- contro Questura di Torino e Ministero dell'Interno, domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -resistenti- avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino depositata il 14/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], sbarcato presso l’isola di Lampedusa il 28 agosto 2022, era destinatario di un decreto di respingimento adottato dal Questore di Agrigento in data 31 agosto 2022, eseguito con trattenimento presso il C.P.R. di Torino. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino convalidava il provvedimento di trattenimento, osservando, in particolare, che dal foglio notizie allegato in atti risultava che lo straniero era venuto in Italia per trovare lavoro e non aveva richiesto la protezione internazionale; escludeva, inoltre, che l’espulsione fosse collettiva, essendo stata valutata singolarmente la situazione personale del trattenuto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione (rubricato al n. 345/2023) avverso tale decreto, adottato in data 2 settembre 2022, articolando due motivi di censura, nei confronti del Ministero dell’Interno e del Questore della Provincia di Torino, che sono rimasti intimati. 3. Il ricorrente presentava domanda di protezione internazionale in data 12 settembre 2022, a seguito della quale il Questore di Torino disponeva, con contestuale provvedimento, il suo trattenimento ai sensi dell’art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 14 settembre 2022, convalidava tale provvedimento, ritenendo che il caso in esame dovesse sussumersi nella previsione di cui all’art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015. 4. Il suindicato ricorrente ha proposto separato ricorso (rubricato al n. 2750/2023) per la cassazione di tale provvedimento prospettando un unico motivo di doglianza, nei confronti del Ministero dell’Interno e del Questore alla Provincia di Torino, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 5.I ricorsi sono stati fissati per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memorie illustrative, alle quali ha allegato il provvedimento del Giudice di Pace di Agrigento, depositato il 7- 10-2022, di annullamento del citato decreto di respingimento. Considerato che: 6. L’art. 6 d. lgs. 142/2015 stabilisce che il migrante, se nel momento in cui presenta la domanda di protezione internazionale sia già trattenuto in un C.P.R. in funzione del rimpatrio (ex art. 14 d. lgs. 286/1998) e vi sia fondato motivo di ritenere che la domanda abbia mero carattere strumentale e dilatorio (per ritardare o impedire l’espulsione o il respingimento differito), rimane trattenuto nel centro (comma 3), a seguito di un nuovo decreto adottato dal questore e sottoposto a un secondo giudizio di convalida di competenza del tribunale; in caso di convalida (a mente di quanto previsto dal successivo comma 5) inizia un nuovo trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni e i termini dell’originario trattenimento ex art. 14, comma 5, d. lgs. 286/1998 sono sospesi; Si susseguono, così, due diversi provvedimenti di trattenimento, adottati il primo ai sensi dell’art. 14 d. lgs. 286/1998, il secondo ex art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015 in ragione della ritenuta pretestuosità della domanda di asilo presentata da chi si trovi già sottoposto in una condizione di trattenimento. È evidente, perciò, la correlazione fra i due provvedimenti, dato che il secondo in tanto può essere adottato in quanto esista e sia legittimo il primo (giacché, diversamente, il trattenimento nei confronti di chi abbia presentato domanda di asilo può essere disposto soltanto ove ricorrano le diverse condizioni previste dall’art. 6, comma 2, d. lgs. 142/2015). Un simile rapporto di correlazione induce a disporre la riunione del ricorso n. 3174/2023, relativo al procedimento di cd. “riconvalida” conseguente al trattenimento disposto dal questore ex art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015, a quello iscritto al n. 1156/2023, che concerne, invece, il procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento emesso ai sensi dell’art. 14, comma 5, T.U.I., in ragione del rapporto di pregiudizialità esistente fra i due provvedimenti impugnati. Infatti, l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., essendo volto a garantire l'economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro decisioni diverse, pronunciate in separati giudizi, legate l'una all'altra da un rapporto di pregiudizialità e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (Cass. 22631/2011, Cass. 14607/2007). Rilevato che: 7. I motivi del ricorso R.G. n.345/2023 sono così rubricati: « I. violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto – mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale (Cass., n. 5926/15); II. violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – violazione art. 4, Protocollo 4 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – divieto di espulsioni collettive e natura seriale del decreto di respingimento». Il motivo del ricorso R.G. 3174/2023 è così rubricato: «violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto – mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale e illegittimità dei conseguenti decreti questorili (Cass., n. 5926/15)». Il ricorrente, cittadino tunisino, dopo aver premesso di essere giunto a Lampedusa (AG) il 28 agosto 2022 a bordo di un natante insieme a numerosi connazionali, denuncia, con il primo motivo di entrambi i suindicati ricorsi, di non avere ricevuto informazioni circa la possibilità di chiedere la protezione internazionale, come aveva dichiarato all’udienza di convalida del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rimarca che l'obbligo di informare gli stranieri, giunti irregolarmente nel territorio di uno Stato dell'Unione Europea, in merito al diritto di richiedere il riconoscimento della protezione internazionale, è espressamente previsto dall’art.8 della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013; deduce che, nel caso in esame, non risulta alcuna prova dell’assolvimento dell’onere di informazione nei confronti del ricorrente in merito alla possibilità di chiedere protezione internazionale, poiché né il foglio notizie di pre-identificazione del 28 agosto 2022, né quello compilato il 31 agosto 2022 attestano la somministrazione di alcuna informativa, orale o scritta, al ricorrente, né agli atti è allegata la “Scheda informativa per l’eventuale richiesta di protezione internazionale secondo la normativa di cui all’articolo 8 della Direttiva 2013/32/UE”. Con il secondo motivo del ricorso R.G. 1156/2023 rileva che in sede di convalida del trattenimento, si era opposto alla richiesta della Questura di Torino affermando la natura seriale del respingimento di cui era destinatario, unitamente ai 21 connazionali sbarcati il medesimo giorno e trattenuti presso il C.P.R. di Torino. In particolare, il ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, secondo cui l’elemento determinante ai fini dell’individuazione di un’operazione di espulsione collettiva è l’allontanamento di una persona in quanto parte di un gruppo, in assenza di un esame individuale della situazione personale e della possibilità di esporre i motivi di opposizione al provvedimento ablativo. Richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non costituisce espulsione collettiva ai sensi dell'art. 4 del IV Protocollo addizionale alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, l'adozione contestuale di distinti provvedimenti espulsivi nei confronti di una pluralità di soggetti mediante adozione di un modello uniforme, giustificata dall’unicità dell'ipotesi contestata, allorché si proceda all'esame della posizione individuale di ciascuno straniero (Cass., nn. 23134/04, 16571/05, 5359/19). Ad avviso del ricorrente, nel caso di specie, l’esame ragionevole e oggettivo della condizione individuale degli stranieri destinatari del provvedimento di respingimento non ha avuto luogo in quanto prima dell’emissione del decreto di respingimento da parte della Questura di Agrigento, l’attività istruttoria della pubblica amministrazione si era esaurita nella redazione di due cd. “fogli notizie”. 8. Sulle questioni implicate da tale motivo di ricorso questa Sezione, con ordinanze 27 luglio 2023, n. 22806 e 4 agosto 2023, n. 23843, ha disposto la rimessione alla pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico delle stesse. Si rende pertanto opportuno attendere la decisione che verrà assunta nella pubblica udienza con il più ampio dispiegarsi del contraddittorio processuale e la partecipazione anche del Procuratore Generale. La causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione sui ricorsi sopra indicati rimessi alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte riunisce il ricorso rubricato al n. 2750/2023 R.G. al ricorso iscritto al n. 345/2023 R.G. e rinvi