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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 47180/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 23 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del Turchetta e di accogliere il ricorso del Gentili, limitatamente all'annullamento della misura di sicurezza della libertà vigilata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 9 ottobre 2020 e appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti e su rinuncia a tutti i motivi di appello, ha rideterminato la pena inflitta in primo grado.

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo la violazione degli artt. 599 bis, 602, comma 1-bis, 129.e 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la motivazione sarebbe carente in ordine alle ragioni del mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale sentenza ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendone la violazione dell'art.228 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe confermato la misura di sicurezza della libertà vigilata disposta dalla sentenza di primo grado, pur non sussistendone i presupposti di legge per il mantenimento, e il vizio di motivazione sul punto.

4. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 16 giugno 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Turchetta e di accogliere il ricorso del Gentili limitatamente all'annullamento della misura di sicurezza della libertà vigilata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, ha dedotto la violazione degli artt. 599 bis, 602, comma 1-bis, 129 e 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la motivazione sarebbe carente in ordine alle ragioni del mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il motivo è inammissibile.In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (ex plurimis: Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 (dep. 13/01/2020), M., Rv. 278170 — 01).

La rinuncia ai motivi di impugnazione, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc., pen., non consente, infatti, alla Corte d'appello di pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché, a causa del nuovo effetto devolutivo proprio dell'impugnazione "negoziale", una volta che l'imputato abbia rinunciato a taluni motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai soli motivi non oggetto di rinuncia, sicché nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis il giudice non è tenuto neanche a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 né sull'insussistenza di circostanze aggravanti ovvero sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, essendovi, peraltro, una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal combinato disposto degli artt. 599 bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 51564 del 24.10.2018; Sez 3, n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, Rv. 273755 - 01; Sez. 5, n. 18299 del 19/3/2018).

4. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione dell'art. 228 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe confermato la misura di sicurezza della libertà vigilata disposta dalla sentenza di primo grado, pur non sussistendone i presupposti di legge per il mantenimento, e il vizio di motivazione sul punto.

5. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto il motivo di appello relativo all'applicazione della misura di sicurezza, come si desume dalla proposta di concordato sottoscritto dalle parti, non essendo stato contemplato nell'accordo delle parti espresso ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. è stato dalla parte espressamente rinunciato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in relazione al concordato della pena in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (ex plurimis: Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018 (dep. 18/02/2019), Alessandria, Rv. 275234 - 01).

6. Alla stregua di tali rilievi entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrenteversi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 23 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del Turchetta e di accogliere il ricorso del Gentili, limitatamente all'annullamento della misura di sicurezza della libertà vigilata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 9 ottobre 2020 e appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti e su rinuncia a tutti i motivi di appello, ha rideterminato la pena inflitta in primo grado. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo la violazione degli artt. 599 bis, 602, comma 1-bis, 129.e 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la motivazione sarebbe carente in ordine alle ragioni del mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale sentenza ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendone la violazione dell'art.228 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe confermato la misura di sicurezza della libertà vigilata disposta dalla sentenza di primo grado, pur non sussistendone i presupposti di legge per il mantenimento, e il vizio di motivazione sul punto. 4. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 16 giugno 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Turchetta e di accogliere il ricorso del Gentili limitatamente all'annullamento della misura di sicurezza della libertà vigilata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, ha dedotto la violazione degli artt. 599 bis, 602, comma 1-bis, 129 e 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la motivazione sarebbe carente in ordine alle ragioni del mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il motivo è inammissibile.In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (ex plurimis: Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 (dep. 13/01/2020), M., Rv. 278170 — 01). La rinuncia ai motivi di impugnazione, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc., pen., non consente, infatti, alla Corte d'appello di pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché, a causa del nuovo effetto devolutivo proprio dell'impugnazione "negoziale", una volta che l'imputato abbia rinunciato a taluni motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai soli motivi non oggetto di rinuncia, sicché nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis il giudice non è tenuto neanche a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 né sull'insussistenza di circostanze aggravanti ovvero sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, essendovi, peraltro, una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal combinato disposto degli artt. 599 bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 51564 del 24.10.2018; Sez 3, n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, Rv. 273755 - 01; Sez. 5, n. 18299 del 19/3/2018). 4. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione dell'art. 228 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe confermato la misura di sicurezza della libertà vigilata disposta dalla sentenza di primo grado, pur non sussistendone i presupposti di legge per il mantenimento, e il vizio di motivazione sul punto. 5. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto il motivo di appello relativo all'applicazione della misura di sicurezza, come si desume dalla proposta di concordato sottoscritto dalle parti, non essendo stato contemplato nell'accordo delle parti espresso ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. è stato dalla parte espressamente rinunciato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in relazione al concordato della pena in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (ex plurimis: Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018 (dep. 18/02/2019), Alessandria, Rv. 275234 - 01). 6. Alla stregua di tali rilievi entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrenteversi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma
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