CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31218/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto; considerato che il primo motivo, con il quale si lamenta la nullità dei decreti di rigetto delle istanze di legittimo impedimento avanzate nel corso del giudizio di primo e secondo grado, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla corte di merito con corrette argomentazioni giuridiche (si vedano le pagg. 5-7 della impugnata sentenza) e non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base del decisum; reputato che anche il secondo motivo di doglianza, con il quale si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., appare meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito (si vedano le pagg. 8-9 della sentenza di appello, ove i giudici hanno spiegato che l'attenuante è stata esclusa in virtù del valore non esiguo dei beni ed in ragione dei numerosi precedenti penali a carico degli imputati); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio