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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34194/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; / / [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 29 giugno 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di tre episodi di tentata rapina, e due rapine ai danni della stessa farmacia, e dei collegati reati di porto d'arma in luogo pubblico. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che l'arresto del prevenuto in occasione della tentata rapina del 5 maggio 2020 aveva avuto un effetto enfatizzante della conferma della pronuncia di condanna sulle due rapine del 2 e del 28 aprile 2020, e non considerando elementi quali la pregressa occupazione lavorativa di Bigretti presso un cantiere situato innanzi alla farmacia, l'utilizzo nella rapina del 2 aprile di un'arma differente da quelle usate il 28 aprile e il 5 maggio e la stessa tipologia di abbigliamento tale però da non arrivare all'utilizzo di un medesimo indumento (a cominciare dal copricapo) in più di una rapina; quanto all'ingresso dalla medesima porta laterale, tale utilizzo non era prerogativa esclusiva di Bigretti, ma di qualsiasi cliente; neppure era prerogativa di Bigretti tenere salda l'arma con una mano per prelevare il denaro con la mano libera; quanto alla caratteristica del "naso pronunciato", il teste Maffioli non aveva ricordato un simile connotato; considerato poi che Bigretti conosceva i luoghi visto che aveva lavorato nei pressi della farmacia, non si comprendeva perché nella prima rapina del 2 aprile avrebbe dovuto chiedere dove si trovava la cassa con il denaro; alla luce delle illogicità delle conclusioni cui erano giunti i giudici di merito, si doveva ritenere che non potesse affermarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, la solidità del quadro indiziario, quanto meno per la rapina del 2 aprile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Deve infatti essere ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d.

"doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d.

"doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).

Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.

Il ricorso contesta invece la valutazione delle risultanze probatorie, cercando di valorizzare alcuni elementi anziché altri, e senza confrontarsi con varie parti della motivazione della Corte di appello, prima fra tutte quella per cui le persone offese, gli inquirenti e gli stessi giudici di primo e secondo grado (attraverso la visione dei DVD relativi alle rapine ed alla tentata rapina) sono giunti tutti alla stessa conclusione, e cioè che in tutte e tre le occasioni i reati sono stati commessi dalla stessa persona (pag.11 motivazione Corte di appello); la Corte territoriale ha poi elencato i numerosi elementi a sostegno di tale conclusione, tra cui emerge la constatazione che era usato lo stesso coltello nella tentata rapina e nella seconda rapina (quella del 28 aprile), che addirittura il rapinatore aveva usato l'espressione "solito" in occasione della terza rapina, che in occasione della seconda e della terza rapina si era avvicinato direttamente alla cassa, sapendo quindi perfettamente dove si trovava.

Le censure proposte tendono quindi ad una non consentita rivalutazione del materiale probatorio, e devono quindi essere dichiarate inammissibili.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; / / [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 29 giugno 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di tre episodi di tentata rapina, e due rapine ai danni della stessa farmacia, e dei collegati reati di porto d'arma in luogo pubblico. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che l'arresto del prevenuto in occasione della tentata rapina del 5 maggio 2020 aveva avuto un effetto enfatizzante della conferma della pronuncia di condanna sulle due rapine del 2 e del 28 aprile 2020, e non considerando elementi quali la pregressa occupazione lavorativa di Bigretti presso un cantiere situato innanzi alla farmacia, l'utilizzo nella rapina del 2 aprile di un'arma differente da quelle usate il 28 aprile e il 5 maggio e la stessa tipologia di abbigliamento tale però da non arrivare all'utilizzo di un medesimo indumento (a cominciare dal copricapo) in più di una rapina; quanto all'ingresso dalla medesima porta laterale, tale utilizzo non era prerogativa esclusiva di Bigretti, ma di qualsiasi cliente; neppure era prerogativa di Bigretti tenere salda l'arma con una mano per prelevare il denaro con la mano libera; quanto alla caratteristica del "naso pronunciato", il teste Maffioli non aveva ricordato un simile connotato; considerato poi che Bigretti conosceva i luoghi visto che aveva lavorato nei pressi della farmacia, non si comprendeva perché nella prima rapina del 2 aprile avrebbe dovuto chiedere dove si trovava la cassa con il denaro; alla luce delle illogicità delle conclusioni cui erano giunti i giudici di merito, si doveva ritenere che non potesse affermarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, la solidità del quadro indiziario, quanto meno per la rapina del 2 aprile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Deve infatti essere ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado. Il ricorso contesta invece la valutazione delle risultanze probatorie, cercando di valorizzare alcuni elementi anziché altri, e senza confrontarsi con varie parti della motivazione della Corte di appello, prima fra tutte quella per cui le persone offese, gli inquirenti e gli stessi giudici di primo e secondo grado (attraverso la visione dei DVD relativi alle rapine ed alla tentata rapina) sono giunti tutti alla stessa conclusione, e cioè che in tutte e tre le occasioni i reati sono stati commessi dalla stessa persona (pag.11 motivazione Corte di appello); la Corte territoriale ha poi elencato i numerosi elementi a sostegno di tale conclusione, tra cui emerge la constatazione che era usato lo stesso coltello nella tentata rapina e nella seconda rapina (quella del 28 aprile), che addirittura il rapinatore aveva usato l'espressione "solito" in occasione della terza rapina, che in occasione della seconda e della terza rapina si era avvicinato direttamente alla cassa, sapendo quindi perfettamente dove si trovava. Le censure proposte tendono quindi ad una non consentita rivalutazione del materiale probatorio, e devono quindi essere dichiarate inammissibili. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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