CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 24166/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 maggio 2024 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, l'imputato stato condannato alla pena dell'ammenda, per reati di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, impugnazione qualificata come appello, innanzi alla Corte d'appello di Firenze - che quest'ultima ha trasmesso ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. alla Corte di cassazione - chiedendo l'assoluzione e, in via subordinata, il proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., nonché lamentandoil mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. Preliminarmente l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda. Il ricorso è inammissibile. A nulla rileva la disposta conversione dell'appello in ricorso per cassazione, in quanto lo stesso è sottoscritto dal difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]), non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. E la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000). 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara i P.Q.M