CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11093/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato nei suoi confronti la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 453 n. 4 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento dele attenuanti generiche - è indeducibile perché postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale, senza tener conto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti o anche all'assenza di elementi favorevolmente rivalutabili (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 11093- 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3127/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38228/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato nei suoi confronti la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 453 n. 4 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento dele attenuanti generiche - è indeducibile perché postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale, senza tener conto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti o anche all'assenza di elementi favorevolmente rivalutabili (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M