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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 28102/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14250/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 52 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.741/2024 depositata il 12/04/2024. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 14250/2024 Numero sezionale 756/2025 Numero di raccolta generale 28102/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. si può provvedere sulle spese, stante la mancanza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente; che le spese possono compensarsi per metà del loro ammontare, stante la desistenza dal giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna parte ricorrente, previa compensazione della metà residua, alla rifusione al resistente della metà delle spese di lite in euro 600,00 oltre 100 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 21/10/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14250/2024 Numero sezionale 756/2025 Numero di raccolta generale 28102/2025 Data pubblicazione 22/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14250/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 52 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.741/2024 depositata il 12/04/2024. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 14250/2024 Numero sezionale 756/2025 Numero di raccolta generale 28102/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. si può provvedere sulle spese, stante la mancanza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente; che le spese possono compensarsi per metà del loro ammontare, stante la desistenza dal giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente, previa compensazione della metà residua, alla rifusione al resistente della metà delle spese di lite in euro 600,00 oltre 100 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 21/10/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14250/2024 Numero sezionale 756/2025 Numero di raccolta generale 28102/2025 Data pubblicazione 22/10/2025
Decreto Cassazione n. 28102/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris