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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 19427/2026

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la Repubblica presso il Tribunale di Massa; avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa del 27/10/2025; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona :del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto indicato in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa rigettava la richiesta con la quale il Procuratore della Repubblica in sede aveva chiesto la emissione di decreto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al reato di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. n.286/98 per non avere ottemperato, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione di un documento valido per la sua identificazione e della richiesta di permesso di soggiorno; fatto avvenuto in Pontremoli il giorno 14 aprile 2025.

La richiesta veniva respinta perché [OSCURATO:PERSONA] risultava privo di documento identificativo e perché non svolgeva una qualche attività lavorativa che gli avrebbe consentito di far fronte al pagamento della pena pecuniaria irrogata con il decreto penale di condanna, di talché — secondo il Giudice per le indagini preliminari - erano assenti i presupposti per l'emissione del provvedimento richiesto.

2. Avverso tale decreto il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 459 del codice di rito con la conseguente abnormità del decreto impugnato per l'esercizio da parte del G.i.p. di facoltà riservate alla Pubblica accusa.

In particolare, osserva che non rientra nei poteri del giudice respingere la richiesta di emissione del decreto penale in considerazione delle condizioni economiche dell'imputato, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

22. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di decreto penale di condanna, deve qualificarsi come abnorme il provvedimento di restituzione degli atti, motivato da ragioni di mera opportunità, che si traduca in una manifestazione di dissenso rispetto alla scelta, di esclusiva pertinenza dell'organo dell'accusa, di introdurre il procedimento monitorio ed in un'arbitraria usurpazione da parte del giudice di facoltà, riservate dall'ordinamento alla parte pubblica, in conseguenza della difforme considerazione sull'utilità dei rito e sui suoi futuri sviluppi.

Il più alto consesso di questa Corte ha, al riguardo, richiamato quanto in precedenza affermato, per quanto di rilievo, da Sez. 6, n. 17702/2016, cit., proprio in ordine all'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti da parte del G.i.p. fondato sulla prognosi negativa circa l'adempimento da parte dell'imputato dell'obbligo di pagamento della pena pecuniaria (Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01).

Orbene, nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari ha escluso di potere emettere il richiesto decreto penale perché l'imputato non svolge attività lavorativa e quindi non è in grado di far fronte al pagamento della relativa pena pecuniaria, di talché non ha fondato il rigetto sulla valutazione (a lui attribuita dal rito) della congruità della pena, bensì su una prognosi relativa all'adempimento della pena pecuniaria, rendendo dunque - alla luce dei princìpi sopra esposti - un provvedimento abnorme.

3. Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato senza rinvio con la restituzione degli atti al Tribunale di Massa - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

P.Q.MDE..poi:;;;_ata in ia cOgr ia 7, 7g Ron.[OSCURATO:PERSONA] FL11\7. -',

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Repubblica presso il Tribunale di Massa; avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa del 27/10/2025; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona :del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa rigettava la richiesta con la quale il Procuratore della Repubblica in sede aveva chiesto la emissione di decreto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al reato di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. n.286/98 per non avere ottemperato, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione di un documento valido per la sua identificazione e della richiesta di permesso di soggiorno; fatto avvenuto in Pontremoli il giorno 14 aprile 2025. La richiesta veniva respinta perché [OSCURATO:PERSONA] risultava privo di documento identificativo e perché non svolgeva una qualche attività lavorativa che gli avrebbe consentito di far fronte al pagamento della pena pecuniaria irrogata con il decreto penale di condanna, di talché — secondo il Giudice per le indagini preliminari - erano assenti i presupposti per l'emissione del provvedimento richiesto. 2. Avverso tale decreto il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 459 del codice di rito con la conseguente abnormità del decreto impugnato per l'esercizio da parte del G.i.p. di facoltà riservate alla Pubblica accusa. In particolare, osserva che non rientra nei poteri del giudice respingere la richiesta di emissione del decreto penale in considerazione delle condizioni economiche dell'imputato, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 22. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di decreto penale di condanna, deve qualificarsi come abnorme il provvedimento di restituzione degli atti, motivato da ragioni di mera opportunità, che si traduca in una manifestazione di dissenso rispetto alla scelta, di esclusiva pertinenza dell'organo dell'accusa, di introdurre il procedimento monitorio ed in un'arbitraria usurpazione da parte del giudice di facoltà, riservate dall'ordinamento alla parte pubblica, in conseguenza della difforme considerazione sull'utilità dei rito e sui suoi futuri sviluppi. Il più alto consesso di questa Corte ha, al riguardo, richiamato quanto in precedenza affermato, per quanto di rilievo, da Sez. 6, n. 17702/2016, cit., proprio in ordine all'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti da parte del G.i.p. fondato sulla prognosi negativa circa l'adempimento da parte dell'imputato dell'obbligo di pagamento della pena pecuniaria (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01). Orbene, nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari ha escluso di potere emettere il richiesto decreto penale perché l'imputato non svolge attività lavorativa e quindi non è in grado di far fronte al pagamento della relativa pena pecuniaria, di talché non ha fondato il rigetto sulla valutazione (a lui attribuita dal rito) della congruità della pena, bensì su una prognosi relativa all'adempimento della pena pecuniaria, rendendo dunque - alla luce dei princìpi sopra esposti - un provvedimento abnorme. 3. Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato senza rinvio con la restituzione degli atti al Tribunale di Massa - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per l'ulteriore corso. P.Q.M. P.Q.MDE..poi:;;;_ata in ia cOgr ia 7, 7g Ron.[OSCURATO:PERSONA] FL11\7. -',
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