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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 2022

Cassazione n. 11428/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15674/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] via Pozzetto 122, -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n.12 -controricorrente - Nel procedimento n. 15674/2016 avverso la sentenza n. 11459/15 emessa dalla CTR della Campania depositata in data15/12/2015; udita la relazione della causa svolta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale che conclude per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] (ICS) ha impugnato l'avviso con il quale l'ufficio ha rettificato il valore alla cessione di azienda acquistata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., applicando per quanto riguarda l'avviamento il criterio di cui all'ad 2 comma 4 DPR 460/1996.

L'avviso è stato opposto da entrambe le società, contestando in particolare che l'Agenzia delle entrate abbia determinato il valore dell'avviamento sulla base del criterio astratto matematico della percentuale di redditività, applicata alla media dei ricavi accertati negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, senza ulteriore indicazione o valutazione di elementi oggettivi concreti della realtà aziendale.

Il ricorso è stato respinto in primo grado Hanno proposto appello entrambe le società, che la Commissione regionale della Campania, dopo averli riuniti, rigettava, sul rilievo che le società pur contestando il valore applicato non ne forniscono una quantificazione, lasciando solo adombrare in via ipotetica un avviamento negativo; che la censura è genericamente riferita alla astrattezza del criterio, perché l'ufficio avrebbe omesso di considerare i dati di bilancio, ma senza indicare gli elementi che inficerebbero il valore rettificato; conclude nel senso che il metodo applicato dall'ufficio appare dotato di una certa attendibilità in mancanza di sicuri elementi di calcolo diversi e che l'applicazione di detto criterio inverte l'onere della prova, rappresentando un valore minimo.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società ICS i affidandosi a cinque motivi.

L'agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha successivamente depositato una nota con la quale comunica di aver presentato in data 29.9.2017 domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi articolo 6 e articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto- legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 provvedendo al pagamento in un'unica soluzione dell'importo dovuto come da documentazione che si allega La causa è stata trattata alla udienza del 1 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La documentazione allegata dalla parte attesta che effettivamente è stata proposta domanda di definizione agevolata e che è stata pagata in un'unica soluzione la somma di euro28.980,840 con riferimento al procedimento n. 15724/2016 e all'avviso di liquidazione 20101T001871000.

Sebbene il numero di registro generale indicato in detta domanda non corrisponda esattamente a quello dell'odierno processo si deve ritenere che si tratti di un mero refuso posto che il processo RG 15724 del 2016 si riferisce a una controversia non tributaria e peraltro definita; corrisponde invece il numero dell'avviso di liquidazione.

Inoltre l'Agenzia delle entrate nulla ha opposto a fronte di questa documentazione depositata dalla parte sicché la controversia deve ritenersi effettivamente definita per adesione alla definizione agevolata.

Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere.

Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.Igs. 546/1992 P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio.

Spese compensate Roma, camera di consiglio del 1 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] / n IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] A 0 CANCELLU-MA / oggi., 8 APR 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15674/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] via Pozzetto 122, -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n.12 -controricorrente - Nel procedimento n. 15674/2016 avverso la sentenza n. 11459/15 emessa dalla CTR della Campania depositata in data15/12/2015; udita la relazione della causa svolta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale che conclude per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] (ICS) ha impugnato l'avviso con il quale l'ufficio ha rettificato il valore alla cessione di azienda acquistata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., applicando per quanto riguarda l'avviamento il criterio di cui all'ad 2 comma 4 DPR 460/1996. L'avviso è stato opposto da entrambe le società, contestando in particolare che l'Agenzia delle entrate abbia determinato il valore dell'avviamento sulla base del criterio astratto matematico della percentuale di redditività, applicata alla media dei ricavi accertati negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, senza ulteriore indicazione o valutazione di elementi oggettivi concreti della realtà aziendale. Il ricorso è stato respinto in primo grado Hanno proposto appello entrambe le società, che la Commissione regionale della Campania, dopo averli riuniti, rigettava, sul rilievo che le società pur contestando il valore applicato non ne forniscono una quantificazione, lasciando solo adombrare in via ipotetica un avviamento negativo; che la censura è genericamente riferita alla astrattezza del criterio, perché l'ufficio avrebbe omesso di considerare i dati di bilancio, ma senza indicare gli elementi che inficerebbero il valore rettificato; conclude nel senso che il metodo applicato dall'ufficio appare dotato di una certa attendibilità in mancanza di sicuri elementi di calcolo diversi e che l'applicazione di detto criterio inverte l'onere della prova, rappresentando un valore minimo. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società ICS i affidandosi a cinque motivi. L'agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha successivamente depositato una nota con la quale comunica di aver presentato in data 29.9.2017 domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi articolo 6 e articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto- legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 provvedendo al pagamento in un'unica soluzione dell'importo dovuto come da documentazione che si allega La causa è stata trattata alla udienza del 1 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La documentazione allegata dalla parte attesta che effettivamente è stata proposta domanda di definizione agevolata e che è stata pagata in un'unica soluzione la somma di euro28.980,840 con riferimento al procedimento n. 15724/2016 e all'avviso di liquidazione 20101T001871000. Sebbene il numero di registro generale indicato in detta domanda non corrisponda esattamente a quello dell'odierno processo si deve ritenere che si tratti di un mero refuso posto che il processo RG 15724 del 2016 si riferisce a una controversia non tributaria e peraltro definita; corrisponde invece il numero dell'avviso di liquidazione. Inoltre l'Agenzia delle entrate nulla ha opposto a fronte di questa documentazione depositata dalla parte sicché la controversia deve ritenersi effettivamente definita per adesione alla definizione agevolata. Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.Igs. 546/1992 P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate Roma, camera di consiglio del 1 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] / n IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] A 0 CANCELLU-MA / oggi., 8 APR 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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