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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 8 ottobre 2026

Corte di giustizia UE n. 2018/2026

ECLI:EU:C:2026:843
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 8 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 3, paragrafi 1 e 3, e punto 1, lettera e), dell’allegato – Nozione di “clausola abusiva” – Clausola avente per oggetto o per effetto di imporre al consumatore che non adempie i propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato – Articolo 4, paragrafo 2 – Clausole che rientrano nella definizione dell’oggetto principale del contratto – Contratti di prestazione di servizi di comunicazione elettronica tra un consumatore e un professionista – Clausola che impone al consumatore una penalità per ogni giorno di ritardo nel pagamento – Clausola che impone al consumatore, in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo minimo di vincolo per un motivo imputabile a tale consumatore, di versare al professionista l’importo dovuto per il periodo residuo » Nelle cause riunite C‑872/24 e C‑909/24, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 16 novembre 2024, pervenuta in cancelleria il 16 dicembre 2024 (causa C‑872/24), e con decisione del 5 novembre 2024, pervenuta in cancelleria il 16 dicembre 2024 (causa C‑909/24), nei procedimenti

[OSCURATO:PERSONA] SA

contro

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑872/24), e

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑909/24), LA CORTE (Ottava Sezione), composta da S. Rodin, facente funzione di presidente di sezione, N. Piçarra (relatore) e O. Spineanu-Matei, giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA], da Y. Beşleagă, A. Stoica e

V. Stoica, avocaţi; – per la Commissione europea, da A. Boitoş e P. Kienapfel, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 56 TFUE, dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), nonché del punto 1, lettera e), dell’allegato a tale direttiva, dell’articolo 20 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU 2002, L 108, pag. 51), degli articoli 101, 105 e 107, nonché dell’allegato VIII, parte A, punto 3, iv), e dell’allegato IX, punto 2.4, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU 2018, L 321, pag. 36). 2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra la [OSCURATO:PERSONA] SA, un’impresa di diritto rumeno, e VK, un consumatore (causa C‑872/24), e la [OSCURATO:PERSONA], un’impresa di diritto rumeno, e PN, un consumatore (causa C‑909/24), in merito agli importi richiesti da tali imprese sulla base di clausole contenute in contratti di prestazione di servizi di comunicazione elettronica stipulati con i suddetti consumatori.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Direttiva 93/13 3 I considerando 8 e 19 della direttiva 93/13 così recitano: «considerando che i due programmi della Comunità per una politica di protezione e di informazione dei consumatori (…) hanno sottolineato l’importanza di tutelare i consumatori per quanto riguarda le clausole contrattuali abusive; (…) tale protezione deve essere assicurata mediante disposizioni legislative e regolamentari armonizzate a livello comunitario o adottate direttamente a tale livello; (…) considerando che, ai fini della presente direttiva, la valutazione del carattere abusivo non deve vertere su clausole che illustrano l’oggetto principale del contratto o il rapporto qualità/prezzo della fornitura o della prestazione; (…) nella valutazione del carattere abusivo di altre clausole, si può comunque tener conto dell’oggetto principale del contratto e del rapporto qualità/prezzo (…)». 4 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva, quest’ultima è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore. 5 L’articolo 2 di detta direttiva così dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…)

b) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

c) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata». 6 L’articolo 3 della medesima direttiva prevede quanto segue: «1.

Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. (…)

3. L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive». 7 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13: «La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile». 8 L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva è così formulato: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 9 L’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva stabilisce quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». 10 Ai sensi dell’articolo 8 della medesima direttiva: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore». 11 L’allegato della direttiva 93/13, intitolato «Clausole di cui all’articolo 3, paragrafo 3», al punto 1, lettera e), riguarda, in particolare, le clausole aventi per oggetto o per effetto di «imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato».

Direttiva 2002/22 12 Il considerando 30 della direttiva 2002/22, la quale è stata abrogata a decorrere dal 21 dicembre 2020, conformemente all’articolo 125 della direttiva 2018/1972, era così formulato: «(…) Oltre alle disposizioni della presente direttiva, le transazioni commerciali dei consumatori in materia di reti e di servizi elettronici sono disciplinate dalla legislazione comunitaria sulla tutela contrattuale dei consumatori e in particolare dalla direttiva [93/13] e dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza [(GU 1997 L 144, pag. 19)]. (…)». 13 Nella sua versione originaria, l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2002/22 era così formulato: «I paragrafi 2, 3 e 4 lasciano impregiudicata l’applicazione delle norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare l’applicazione delle direttive [97/7] e [93/13], e delle norme nazionali in conformità del diritto comunitario».

Direttiva 2018/1972 14 Il considerando 258 della direttiva 2018/1972 enuncia quanto segue: «(…) Oltre che dalla presente direttiva, le transazioni dei consumatori in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica sono disciplinate dal diritto dell’Unione in vigore sulla tutela contrattuale dei consumatori e in particolare dalla direttiva [93/13] e dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64)]. (…)».

Direttiva IVA 15 L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»), prevede quanto segue: «Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti: (…)

c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; (…)».

Diritto rumeno 16 L’articolo 4 della Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori (legge n. 193/2000 sulle clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori), del 6 novembre 2000 (ripubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 543, del 3 agosto 2012), che ha recepito la direttiva 93/13 nel diritto rumeno, così dispone: «1.

Una clausola contrattuale che non sia stata negoziata direttamente con il consumatore si considera abusiva se, di per sé o insieme ad altre disposizioni del contratto, crea, a danno del consumatore e in contrasto con il requisito della buona fede, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti. (…)

4. L’allegato, che è parte integrante della presente legge, contiene, a titolo di esempio, un elenco di clausole ritenute abusive». 17 L’allegato a tale legge, al paragrafo 1, lettera i), prevede quanto segue: «Sono considerate clausole abusive le disposizioni contrattuali che obbligano il consumatore che non adempie i propri obblighi contrattuali a versare un indennizzo di importo sproporzionato rispetto al pregiudizio subìto dal professionista».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali Causa C ‑ 872 /24 18 Il 5 settembre 2013 VK ha stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] un contratto di prestazione di servizi di comunicazione elettronica avente ad oggetto la fornitura di servizi di telefonia mobile e di accesso a Internet, che è stato prorogato con un addendum del 27 giugno 2016.

Poiché VK non ha pagato le dovute quote mensili dell’abbonamento, la [OSCURATO:PERSONA] si è avvalsa della clausola di risoluzione automatica contenuta in tale contratto e, per il periodo compreso tra il 2019 e il 2022, ha chiesto a VK il pagamento dell’importo di 807,25 lei rumeni (RON) (circa EUR 161,45) a titolo di debito principale corrispondente alle fatture scadute e non pagate, a cui si aggiungevano penalità di mora calcolate al tasso dello 0,2% del debito principale per ogni giorno di ritardo. 19 [OSCURATO:PERSONA] ha adito la Judecătoria [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) con un’azione nei confronti di VK, diretta al recupero dell’importo dovuto a titolo delle fatture non pagate, nonché di un indennizzo pari a RON 289,92 (circa EUR 57,98) per l’attivazione del servizio e l’utilizzo del pacchetto Optim illimitato. 20 Con sentenza del 21 marzo 2024, la Judecătoria [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA]) ha parzialmente respinto tale azione.

Detto giudice ha dichiarato abusiva la clausola contrattuale che prevede penalità di mora pari allo 0,2% del debito principale per ogni giorno di ritardo, in quanto imponeva al consumatore, in caso di inadempimento dei suoi obblighi contrattuali, un indennizzo di importo manifestamente sproporzionato rispetto al danno subìto dal professionista.

Essa ha precisato che, su base annua, il tasso delle penalità di mora ammontava al 73% del debito principale, superando in modo significativo il tasso di interesse legale, fissato al tasso di riferimento della Banca Națională a României (Banca nazionale di [OSCURATO:PERSONA]), maggiorato di quattro punti percentuali.

Causa C ‑ 909 /24 21 Tra il 23 novembre e l’8 dicembre 2017, PN ha stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] S.A. quattro contratti di prestazione di servizi di comunicazione elettronica aventi ad oggetto la fornitura di servizi di telefonia mobile e di accesso a Internet.

Poiché PN non ha pagato le dovute quote mensili dell’abbonamento, la [OSCURATO:PERSONA] si è avvalsa della clausola di risoluzione automatica contenuta in tali contratti e ha chiesto a PN, da un lato, il pagamento dell’importo di RON 272,62 (circa EUR 54,52) a titolo di debito principale corrispondente ai servizi forniti e non pagati, a cui si aggiungevano penalità di mora calcolate al tasso dello 0,5% del debito principale per ogni giorno di ritardo, e, dall’altro, l’importo di RON 5 648,64 (circa EUR 1 129,72) a titolo di indennizzo per il mancato rispetto del periodo di vincolo di 24 mesi previsto da detti contratti. 22 A seguito della cessione da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], il 30 marzo 2022, del credito detenuto nei confronti di PN a titolo dei contratti di cui al punto precedente, la [OSCURATO:PERSONA] ha adito la Judecătoria [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA]) con un’azione nei confronti di PN, diretta al recupero degli importi corrispondenti a tale credito, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data in cui detto giudice è stato adito. 23 Con sentenza del 22 febbraio 2024, la Judecătoria [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato abusiva, per ragioni identiche a quelle indicate nella sua sentenza del 21 marzo 2024, menzionata al punto 20 della presente sentenza, la clausola contrattuale che imponeva penalità di mora pari allo 0,5% del debito principale per ogni giorno di ritardo.

Essa ha altresì dichiarato abusiva la clausola contrattuale che autorizzava il professionista a chiedere il pagamento dell’indennizzo in caso di risoluzione anticipata, per un motivo imputabile al consumatore, di un contratto che prevedeva un periodo di vincolo di 24 mesi in quanto, da un lato, tale clausola non era stata direttamente negoziata con tale consumatore e, dall’altro, essa imponeva a quest’ultimo il pagamento di un indennizzo di importo superiore a quello del danno subìto dal professionista a seguito di tale risoluzione. 24 Investito degli appelli proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso, rispettivamente, le sentenze pronunciate il 22 febbraio e il 21 marzo 2024, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, ritiene necessario, in primo luogo, stabilire se e, eventualmente, in che misura la direttiva 93/13 sia applicabile alle clausole che impongono penalità di mora contenute nei contratti di prestazione di servizi di comunicazione elettronica di cui trattasi nei procedimenti principali, dal momento che la normativa nazionale applicabile a tale settore di attività, al pari di quella che disciplina in generale gli interessi di mora, non prevede alcuna limitazione per quanto riguarda le penalità di mora imponibili al consumatore, contrariamente alla normativa nazionale applicabile, in particolare, ai servizi bancari.

Il giudice del rinvio ritiene che tali clausole possano essere esaminate alla luce della direttiva 93/13 e si chiede se quest’ultima consenta di ridurre le penalità di mora previste da dette clausole. 25 In secondo luogo, per quanto riguarda la clausola contenuta nei contratti di prestazione di servizi di comunicazione elettronica stipulati nell’ambito della causa C‑909/24, in virtù della quale il consumatore, in caso di risoluzione anticipata del contratto per un motivo a lui imputabile, è tenuto a pagare un indennizzo corrispondente all’importo di cui sarebbe stato debitore per il periodo di vincolo rimanente, il giudice del rinvio si chiede se il fatto che la Corte abbia qualificato un siffatto importo come remunerazione di una «prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, implichi che la clausola contrattuale che prevede tale importo debba essere qualificata come clausola relativa alla definizione dell’oggetto principale del contratto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

Tale giudice ritiene che si debba rispondere a tale questione in senso affermativo e che, pertanto, in forza di detto articolo 4, paragrafo 2, una siffatta clausola non possa essere oggetto di una valutazione alla luce di quest’ultima direttiva per quanto riguarda il suo carattere abusivo. 26 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, nella causa C‑872/24, le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il fatto che una normativa nazionale – la quale impone una certa limitazione dei danni moratori per i rapporti giuridici che non derivano dalla gestione di un’impresa – per quanto riguarda i rapporti giuridici che derivano dalla gestione di un’impresa abbia un contenuto normativo diverso, cosicché essa non fissa un limite alle rispettive penalità applicabili ai rapporti giuridici tra un operatore di servizi di comunicazione elettronica (telefonia mobile e fornitura Internet) e un consumatore, ma fissa una siffatta limitazione per altri rapporti, come ad esempio le attività bancarie, debba essere considerato un elemento costitutivo della libera prestazione dei servizi di cui all’articolo 56 e seguenti del [Trattato FUE], come tale diritto è disciplinato nel settore delle comunicazioni elettroniche dalla direttiva [2002/2002] e dalla direttiva [2018/1972], oppure se, al contrario, una limitazione a favore dei consumatori delle rispettive penalità possa essere realizzata per via giurisdizionale, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva [93/13], in particolare [del punto 1,] lettera e), dell’allegato a detta direttiva, secondo il quale può essere considerata abusiva una clausola che riconosce al professionista il diritto di imporre al consumatore che non adempie i propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato. 2) Se l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13, (…) in particolare [del punto 1,] lettera e), dell’allegato a detta direttiva, implichino, nell’ambito dell’analisi del carattere potenzialmente abusivo di una clausola penale che fissa un’entità dei danni moratori dovuti da un consumatore per il mancato pagamento alla scadenza del corrispettivo delle fatture di servizi di comunicazione elettronica (telefonia mobile e fornitura Internet) pari allo [0,2]% per ogni giorno di ritardo: – l’obbligo per il giudice di fare riferimento all’entità dei menzionati danni calcolati per un anno e cioè alla percentuale del [73]% annuo, cosicché la determinazione del carattere abusivo di tali penalità può essere effettuata esclusivamente mediante l’analisi comparativa delle medesime con l’importo dell’interesse legale che sarebbe applicabile nel caso in cui le parti non avessero fissato esse stesse un importo determinato di danni moratori oppure – se il giudice sia tenuto a prendere in considerazione anche la durata temporale effettiva per la quale è richiesta la penalità pari allo [0,2]%, vale a dire il numero di giorni relativi a tale richiesta, e a prendere in considerazione, nella sua valutazione, l’entità effettiva dell’importo richiesto a titolo di penalità in relazione all’entità dell’addebito principale. 3) Se, nell’ambito dell’analisi del carattere potenzialmente abusivo di una clausola penale che stabilisce un’entità dei danni moratori dovuti da un consumatore per il mancato pagamento alla scadenza del corrispettivo delle fatture di servizi di comunicazione elettronica (telefonia mobile e fornitura Internet) pari allo [0,2]% per ogni giorno di ritardo, l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13 (...), in particolare [del punto 1,] lettera e), dell’allegato a detta direttiva, imponga[no] o meno al giudice di prendere in considerazione, oltre alle somme dovute dal consumatore, anche l’eventuale danno subìto dal professionista che, a sua volta, è radicato in rapporti giuridici nell’ambito dei quali egli assume obblighi analoghi sotto il profilo dell’entità dei danni moratori di cui sarebbe debitore a causa del mancato rispetto dei propri obblighi di pagamento. 4) Se un quantum delle penalità di mora concretamente determinato possa essere considerato abusivo nella misura in cui eccede l’importo dell’addebito principale dovuto da un consumatore». 27 Nella causa C‑909/24, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte quattro questioni pregiudiziali identiche a quelle sollevate nella causa C‑872/24, nonché le seguenti questioni pregiudiziali dalla quinta alla settima: «5) Se la qualificazione operata dalla Corte nella sentenza del 22 novembre 2018, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia (C‑295/17, EU:C:2018:942) dell’importo predeterminato e percepito da un operatore economico in caso di risoluzione anticipata da parte del cliente, o per un motivo imputabile a quest’ultimo, di un contratto di prestazione di servizi che prevede un periodo minimo di vincolo – importo che corrisponde a quello che tale operatore avrebbe percepito durante il resto di detto periodo in assenza di una siffatta risoluzione, nel senso che detto importo costituisce una remunerazione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e soggetta in quanto tale all’imposta sul valore aggiunto (IVA), abbia o meno carattere autonomo, cosicché questa qualificazione rileva esclusivamente per quanto riguarda l’interpretazione e l’applicazione delle direttive IVA, oppure se possa essere presa in considerazione anche nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 (...), al fine di escludere dall’ambito di applicazione di quest’ultima direttiva una clausola che stabilisce costi del genere, in seguito alla sua qualificazione come relativa alla definizione dell’oggetto principale del contratto e al carattere adeguato del prezzo o della remunerazione rispetto ai servizi o ai beni forniti in cambio di questi, nella misura in cui si ritenga che tale clausola sia formulata in modo chiaro e comprensibile. 6) Nell’ipotesi di una risposta alla [precedente] questione nel senso che l’interpretazione data dalla Corte con la sentenza citata ha carattere autonomo e, quindi, tale interpretazione è applicabile esclusivamente in relazione alle direttive sull’IVA, se e in che misura l’interpretazione in combinato disposto delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13, (…) con le disposizioni dell’articolo 20 della direttiva [2002/22], così come con quelle degli articoli 101, 105 e 107 della direttiva 2018/1972, (…) e con il contenuto dell’allegato VIII, parte A, punto 3, iv), e dell’allegato IX, punto 2.4, della direttiva 2018/1972 consenta di qualificare come abusiva una clausola contrattuale inserita in un contratto di servizi di comunicazione elettronica (telefonia mobile e fornitura di Internet) che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/22 o della direttiva 2018/1972 con cui si stabilisce un importo che può essere percepito a titolo di indennizzo da un operatore economico e che corrisponde all’importo che detto operatore avrebbe percepito durante il resto del periodo di cui si tratta in assenza di una siffatta risoluzione, nella situazione in cui si verifica una risoluzione anticipata da parte del cliente consumatore, o per un motivo imputabile a quest’ultimo, di un contratto che prevede un periodo minimo di vincolo conforme, sotto il profilo della sua durata, al limite di 24 mesi imposto dall’articolo 105 della direttiva 2018/1972: – in relazione al quantum di tale importo e sulla base della sua valutazione come sproporzionato rispetto al danno subìto dal fornitore di servizi di comunicazione, o rispettivamente – sulla base della constatazione dell’esistenza di uno squilibrio giuridico tra i diritti e gli obblighi delle parti in conseguenza del fatto che è solo a carico del consumatore, e non anche del fornitore di servizi di comunicazione, che è stabilita una siffatta penalità, in un contesto in cui lo stesso contratto impone al fornitore il pagamento di un indennizzo pari al corrispettivo del servizio non fornito o fornito in modo improprio nel caso in cui quest’ultimo non rispetti i parametri di qualità prestabiliti. 7) Quale sia la rilevanza, nell’ambito dell’esame della questione precedente, del fatto che il consumatore che ha concluso un contratto per ottenere servizi di comunicazione elettronica (telefonia mobile e fornitura Internet) per un periodo minimo di 24 mesi abbia beneficiato di talune offerte a carattere promozionale consistenti in riduzioni di prezzo all’atto dell’acquisto di un dispositivo o di servizi, quando la situazione di fatto constatata nel caso in esame pone in evidenza che il valore degli sconti è incluso nel corrispettivo dell’abbonamento calcolato per l’intero periodo contrattuale». 28 Con decisione del presidente della Corte del 7 febbraio 2025, le cause C‑872/24 e C‑909/24 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni dalla prima alla quarta 29 In via preliminare, occorre ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta.

In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte.

Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non abbia fatto riferimento nella formulazione delle sue questioni e che, se prese in considerazione, renderebbero superflua l’interpretazione di norme di tale diritto menzionate in detta questione (v., in tal senso, sentenze del 20 marzo 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, punto 9, nonché del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 44). 30 Nel caso di specie, il giudice del rinvio ritiene, correttamente, che le clausole contrattuali controverse che prevedono penalità di mora possano essere esaminate alla luce dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13, più in particolare del punto 1, lettera e), dell’allegato a tale direttiva, al fine di determinare se esse abbiano per oggetto o per effetto di imporre al consumatore che non adempia i propri obblighi un indennizzo di importo sproporzionato, e se, in caso di risposta affermativa, sia possibile ridurre tale importo.

Orbene, tali disposizioni, lette in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, lettere b) e c), l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva, ai quali tale giudice non ha fatto riferimento nella formulazione delle sue questioni dalla prima alla quarta, sono sufficienti per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, senza che sia necessario interpretare l’articolo 56 TFUE. 31 In tali circostanze, si deve considerare che, con le sue questioni dalla prima alla quarta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13 e il punto 1, lettera e), dell’allegato a quest’ultima, letti in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, lettere b) e c), l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, debbano essere interpretati nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva una clausola contenuta in un contratto di prestazione di servizi di comunicazione elettronica stipulato tra un professionista e un consumatore che impone a quest’ultimo penalità di mora di un determinato importo, sebbene la normativa nazionale applicabile a tale settore di attività, al contrario di quella che disciplina altri settori di attività economica, non preveda alcuna limitazione quanto all’importo di tali penalità.

In caso di risposta affermativa, tale giudice chiede, da un lato, quali criteri debbano essere presi in considerazione al fine di valutare il carattere eventualmente sproporzionato dell’importo delle penalità contrattualmente imposte al consumatore e, dall’altro, se la stessa direttiva consenta al giudice nazionale di ridurre tale importo. 32 In primo luogo, come già sottolineato dalla Corte, la direttiva 93/13 è una direttiva generale di tutela dei consumatori.

Conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, letto alla luce dell’ottavo considerando di tale direttiva, quest’ultima è destinata ad applicarsi alle clausole abusive contenute nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, quali definiti rispettivamente all’articolo 2, lettere c) e b), della stessa direttiva, indipendentemente dal settore di attività economica interessato (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 2025, Arce, C‑365/23, EU:C:2025:192, punto 44 e giurisprudenza citata). 33 Di conseguenza, la direttiva 93/13 è applicabile a contratti di servizi di comunicazione elettronica come quelli di cui si tratta nei procedimenti principali, stipulati tra un professionista e un consumatore, senza che l’esistenza di una normativa nazionale specifica per tale settore di attività e che non prevede alcun limite massimo per le penalità di mora che possono essere imposte al consumatore abbia alcuna rilevanza al riguardo.

Ne consegue che le clausole contenute in siffatti contratti possono essere oggetto di una valutazione quanto al loro carattere abusivo, ai sensi, in particolare, dell’articolo 3 di tale direttiva e del punto 1, lettera e), dell’allegato a quest’ultima. 34 Tale conclusione è peraltro confermata sia dall’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2002/22, letto alla luce del considerando 30 di quest’ultima, sia dal considerando 258 della direttiva 2018/1972, da cui risulta espressamente che le disposizioni della direttiva 93/13 si applicano alle transazioni in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica effettuate dai consumatori. 35 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 una clausola di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista si considera abusiva se non è stata oggetto di negoziato individuale e se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti da tale contratto. 36 Come enunciato dall’articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva, l’allegato a quest’ultima contiene un elenco indicativo e non esaustivo di clausole contrattuali che possono essere dichiarate abusive, tra le quali figurano, al punto 1, lettera e), di tale allegato, quelle che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore che non adempie i propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato. 37 A tale riguardo, la Corte ha sottolineato che l’importo di un siffatto indennizzo deve essere proporzionato alla natura dell’inadempimento del consumatore (v., in tal senso, ordinanza del 24 ottobre 2019, Topaz, C‑211/17, EU:C:2019:906, punti 58 e 59). 38 Peraltro, al fine di valutare se il livello del tasso degli interessi di mora fissato da una clausola che stabilisce penalità di mora sia idoneo a garantire la realizzazione degli obiettivi da esso perseguiti senza eccedere quanto necessario a tal fine, il giudice competente deve tener conto, in particolare, delle disposizioni di diritto nazionale applicabili in assenza di accordo tra le parti e, in particolare, confrontare il tasso degli interessi di mora contrattualmente previsto con il tasso di interesse legale (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 74). 39 A tal riguardo, occorre aggiungere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri – sulla base dell’articolo 8 della direttiva 93/13, che consente loro di adottare o di mantenere, nel settore disciplinato da tale direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il Trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore – possono redigere un elenco nazionale di clausole che devono essere qualificate come abusive [v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2023, mBank (Registro polacco delle clausole illecite), C‑139/22, EU:C:2023:692, punti 39, 40 e 42, nonché giurisprudenza citata]. 40 Quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri estendono così la tutela prevista all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13 e all’allegato di quest’ultima dichiarando abusive in modo generale le clausole tipo elencate al punto 1 di tale allegato, non è richiesto un esame ulteriore della clausola contrattuale controversa secondo i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, purché una siffatta clausola sia sostanzialmente equivalente, tenuto conto, in particolare, degli effetti che essa produce, a quella prevista dall’elenco nazionale [v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2023, mBank (Registro polacco delle clausole illecite), C‑139/22, EU:C:2023:692, punti 42 e 44, nonché giurisprudenza citata]. 41 Dalla decisione di rinvio risulta che l’articolo 4, paragrafo 4, della legge n. 193/2000 e l’allegato a tale legge mirano a redigere un elenco nazionale di clausole che devono essere qualificate come abusive (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, punto 61).

Tra le clausole tipo elencate in tale allegato figura, al paragrafo 1, lettera i), quella che impone al consumatore che non adempie i propri obblighi contrattuali di versare un indennizzo di importo sproporzionato rispetto al danno subìto dal professionista. 42 Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 40 della presente sentenza, le clausole contrattuali che impongono interessi di mora al consumatore che non adempie i propri obblighi, di cui trattasi nei procedimenti principali, non richiedono un ulteriore esame secondo i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, purché, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti specifiche dei casi di specie, tali clausole siano sostanzialmente equivalenti, tenuto conto, in particolare, degli effetti che producono, a quella di cui al paragrafo 1, lettera i), dell’allegato alla legge n. 193/2000.

A tal proposito, il professionista interessato deve avere la possibilità di contestare tale equivalenza dinanzi al giudice competente, nell’ambito di un procedimento in contraddittorio secondo le forme previste a tal fine dalle norme processuali nazionali [v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Controllo d’ufficio del carattere abusivo delle clausole), C‑531/22, EU:C:2024:58, punto 72 e giurisprudenza citata]. 43 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se un giudice di uno Stato membro possa, qualora constati il carattere abusivo di una clausola contrattuale che impone penalità di mora, senza tuttavia fissare un limite massimo per il loro importo, ridurre quest’ultimo sulla base della direttiva 93/13, dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva risulta che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista non sono vincolanti per tale consumatore, alle condizioni stabilite dal diritto dello Stato membro interessato.

La seconda parte di frase di tale disposizione precisa che un siffatto contratto resta vincolante per le parti, «secondo i medesimi termini», sempre che esso possa sussistere «senza le clausole abusive». 44 La Corte ha dedotto dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva che i giudici nazionali devono disapplicare una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, a meno che quest’ultimo non vi si opponga, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima.

Infatti, detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senz’altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione della clausola abusiva, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una siffatta sussistenza del contratto sia giuridicamente possibile (v., in tal senso, ordinanza del 3 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑658/23, EU:C:2024:716, punti 48, 52 e 56). 45 Tale interpretazione è corroborata dalla finalità e dall’impianto sistematico della direttiva 93/13.

Infatti, data l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si fonda la tutela garantita ai consumatori, che si trovano in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il livello di informazione, l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori» (v., in tal senso, ordinanza del 3 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑658/23, EU:C:2024:716, punto 50). 46 Se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto di clausole abusive contenute in tali contratti, una siffatta prerogativa potrebbe compromettere la realizzazione dell’obiettivo di lungo termine indicato a tale articolo 7, in quanto essa ridurrebbe l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione di siffatte clausole abusive nei confronti del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA], C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 58 e giurisprudenza citata). 47 Ne consegue che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non consente al giudice nazionale, qualora quest’ultimo abbia accertato il carattere abusivo di una clausola che impone penalità di mora contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, di limitarsi, anche se il diritto nazionale glielo consente, a ridurre l’importo della penale imposta al consumatore da tale clausola, ma gli impone la pura e semplice disapplicazione di siffatta clausola nei confronti del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA], C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 60 e giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 3 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑658/23, EU:C:2024:716, punto 58). 48 Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla quarta dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13 e il punto 1, lettera e), dell’allegato a quest’ultima, letti in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, lettere b) e c), l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che: – rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva e può essere dichiarata abusiva una clausola contenuta in un contratto di prestazione di servizi di comunicazione elettronica stipulato tra un professionista e un consumatore che impone a quest’ultimo penalità di mora di un determinato importo, sebbene la normativa nazionale applicabile a tale settore di attività, al contrario di quella che disciplina altri settori di attività economica, non preveda alcuna limitazione quanto all’importo di tali penalità; – qualora il diritto nazionale qualifichi espressamente come abusiva una clausola contrattuale avente per oggetto o per effetto di imporre al consumatore che non adempie i propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato, possono essere dichiarate abusive, senza che sia necessario procedere a un ulteriore esame secondo i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, le clausole che sono sostanzialmente equivalenti, tenuto conto, in particolare, degli effetti che esse producono, a quella prevista dal diritto nazionale, il che deve essere determinato nel corso di un dibattito in contraddittorio tra il professionista e il consumatore, secondo le forme previste a tal fine dalle norme processuali nazionali; – il giudice nazionale deve disapplicare siffatte clausole senza poter ridurre l’importo delle penalità di mora da esse previste.

Sulla quinta questione 49 Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale che impone al consumatore, in caso di risoluzione anticipata, per un motivo imputabile a quest’ultimo, di un contratto di prestazione di servizi che prevede un periodo minimo di vincolo, di pagare al professionista interessato un indennizzo pari al corrispettivo delle restanti quote mensili dell’abbonamento, sebbene un siffatto indennizzo sia stato qualificato dalla Corte, ai fini dell’applicazione della direttiva IVA, come «remunerazione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva. 50 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il diciannovesimo considerando di quest’ultima, la valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali non verte, in particolare, sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile. 51 Tale disposizione prevede quindi un’eccezione al meccanismo di controllo nel merito delle clausole abusive previsto nell’ambito del sistema di tutela dei consumatori attuato da tale direttiva e, in quanto tale, deve essere interpretata restrittivamente [v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, D.V. (Compenso dell’avvocato – Principio della tariffa oraria), C‑395/21, EU:C:2023:14, punto 30]. 52 La Corte ha dichiarato che le clausole contrattuali rientranti nella nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali del contratto stesso e che, come tali, lo caratterizzano.

Per contro, le clausole che rivestono un carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l’essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare nella nozione di «oggetto principale del contratto» [sentenza del 12 gennaio 2023, D.V. (Compenso dell’avvocato – Principio della tariffa oraria), C‑395/21, EU:C:2023:14, punto 31 e giurisprudenza citata]. 53 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la clausola contrattuale di cui trattasi nella causa C‑909/24 non determina le prestazioni essenziali del contratto, vale a dire la fornitura di servizi di comunicazione elettronica e il prezzo che il consumatore deve pagare come corrispettivo, ma mira a sanzionare il comportamento del consumatore in caso di risoluzione del contratto per un motivo imputabile a quest’ultimo prima della scadenza del periodo minimo di vincolo previsto.

In tali circostanze, fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, tale clausola non rientra nella categoria delle clausole che si riferiscono alla nozione di «oggetto principale del contratto», poiché mira a sanzionare la violazione di un obbligo contrattuale, e non a determinare il contenuto di quest’ultimo [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Vicente (Azione per il pagamento degli onorari di avvocato) (C‑335/21, EU:C:2022:720, punti 78 e 79]. 54 Il carattere abusivo di detta clausola può quindi essere oggetto di una valutazione alla luce della direttiva 93/13.

È irrilevante, al riguardo, la circostanza che la Corte, nella sentenza 22 novembre 2018, MEO,– Serviços de Comunicações e Multimédia (C‑295/17, EU:C:2018:942, punto 57), abbia qualificato, ai fini della direttiva IVA, l’importo predeterminato che il consumatore doveva pagare a un operatore economico, in caso di risoluzione anticipata del contratto di prestazione di servizi che prevede un periodo minimo di vincolo per un motivo imputabile a tale consumatore, come «remunerazione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima direttiva. 55 Una siffatta conclusione è corroborata dagli obiettivi distinti perseguiti dalla direttiva 93/13 e dalla direttiva IVA.

Infatti, la direttiva 93/13 ha lo scopo di garantire l’interesse pubblico costituito dalla tutela dei consumatori contro le clausole abusive inserite nei contratti che essi concludono con i professionisti (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑96/16 e C‑94/17, EU:C:2018:643, punto 75), mentre la direttiva IVA mira ad istituire un sistema dell’IVA che non falsi le condizioni di concorrenza e non ostacoli la libera circolazione delle merci e dei servizi (sentenza del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑433/24, EU:C:2025:600, punto 35 e giurisprudenza citata). 56 Tenuto conto del fatto che, conformemente all’obiettivo della direttiva 93/13 ricordato al punto precedente, le disposizioni di diritto rumeno menzionate al punto 41 della presente sentenza qualificano espressamente come abusiva qualsiasi clausola che obblighi il consumatore che non adempie i propri obblighi contrattuali a versare un indennizzo di importo sproporzionato rispetto al danno subìto dal professionista, tali disposizioni sarebbero in gran parte private del loro effetto utile se, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, ai giudici competenti fosse impedito ab initio di valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale come quella di cui trattasi nella causa C‑909/24 (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, punti 60 e 61). 57 Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale che impone al consumatore, in caso di risoluzione anticipata, per un motivo imputabile a quest’ultimo, di un contratto di prestazione di servizi che prevede un periodo minimo di vincolo, di pagare al professionista interessato un indennizzo pari all’importo delle restanti quote mensili dell’abbonamento, sebbene un siffatto indennizzo sia stato qualificato dalla Corte, ai fini dell’applicazione della direttiva IVA, come «remunerazione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima direttiva.

Sulle questioni sesta e settima 58 Come ricordato al punto 29 della presente sentenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non abbia fatto riferimento nella formulazione della sua questione e che, se prese in considerazione, renderebbero superflua l’interpretazione di norme di tale diritto menzionate in detta questione. 59 Ciò si verifica nel caso di specie, dato che la presa in considerazione della disposizione del punto 1, lettera e), dell’allegato alla direttiva 93/13, non menzionata nel testo della sesta questione, al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito, rende superflua l’interpretazione degli articoli 101, 105 e 107, nonché dell’allegato VIII, parte A, punto 3, iv), e dell’allegato IX, punto 2.4, della direttiva 2018/1972, menzionati nel testo di tale questione. 60 In tali circostanze, occorre ritenere che, con le sue questioni sesta e settima, che possono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il punto 1, lettera e), dell’allegato a tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che consente di dichiarare abusiva una clausola contrattuale inserita in un contratto di servizi di comunicazione elettronica stipulato per un periodo minimo di 24 mesi, in forza della quale, in caso di risoluzione anticipata di tale contratto imputabile al consumatore, quest’ultimo è tenuto a versare al professionista, a titolo di compensazione, l’importo dovuto per il periodo residuo, calcolato includendo l’importo degli sconti concessi al consumatore per i servizi e i beni forniti. 61 Come esposto ai punti da 37 a 41 della presente sentenza, sebbene dal combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13 e del punto 1, lettera e), dell’allegato a quest’ultima risulti che la clausola contrattuale che impone al consumatore che non adempie i propri obblighi di versare al professionista un indennizzo di importo sproporzionatamente elevato figura in un elenco indicativo e non esaustivo di clausole che possono essere dichiarate abusive, per contro, l’articolo 4, paragrafo 4, della legge n. 193/2000 e il paragrafo 1, lettera i), dell’allegato a tale legge impongono, al fine di accordare ai consumatori una maggiore protezione, di qualificare come abusiva una siffatta clausola, senza che sia richiesto un ulteriore esame, effettuato secondo i criteri enunciati all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva. 62 È quindi in applicazione di tale norma, come espressamente affermato dal giudice del rinvio, che deve essere valutato il carattere abusivo della clausola contrattuale di cui trattasi nella causa C‑909/24, e ciò alle condizioni ricordate al punto 42 della presente sentenza. 63 Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alle questioni sesta e settima dichiarando che l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13, letto in combinato disposto con il punto 1, lettera e), dell’allegato a quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso consente di dichiarare abusiva una clausola contrattuale inserita in un contratto di servizi di comunicazione elettronica stipulato per un periodo minimo di 24 mesi, in forza della quale, in caso di risoluzione anticipata di tale contratto imputabile al consumatore, quest’ultimo è tenuto a versare al professionista, a titolo di compensazione, l’importo dovuto per il periodo di vincolo rimanente, che è calcolato includendo l’importo degli sconti concessi al consumatore per i servizi e i beni forniti.

Sulle spese 64 Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: 1) L’articolo 3, paragrafo 3, e il punto 1, lettera e), dell’allegato della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, lettere b) e c), l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che: – rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva e può essere dichiarata abusiva una clausola contenuta in un contratto di prestazione di servizi di comunicazione elettronica stipulato tra un professionista e un consumatore che impone a quest’ultimo penalità di mora di un determinato importo, sebbene la normativa nazionale applicabile a tale settore di attività, al contrario di quella che disciplina altri settori di attività economica, non preveda alcuna limitazione quanto all’importo di tali penalità; – qualora il diritto nazionale qualifichi espressamente come abusiva una clausola contrattuale avente per oggetto o per effetto di imporre al consumatore che non adempie i propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato, possono essere dichiarate abusive, senza che sia necessario procedere a un ulteriore esame secondo i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, le clausole che sono sostanzialmente equivalenti, tenuto conto, in particolare, degli effetti che esse producono, a quella prevista dal diritto nazionale, il che deve essere determinato nel corso di un dibattito in contraddittorio tra il professionista e il consumatore, secondo le forme previste a tal fine dalle norme processuali nazionali; – il giudice nazionale deve disapplicare siffatte clausole senza poter ridurre l’importo delle penalità di mora da esse previste. 2) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che: esso non osta alla valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale che impone al consumatore, in caso di risoluzione anticipata, per un motivo imputabile a quest’ultimo, di un contratto di prestazione di servizi che prevede un periodo minimo di vincolo, di pagare al professionista interessato un indennizzo pari all’importo delle restanti quote mensili dell’abbonamento, sebbene un siffatto indennizzo sia stato qualificato dalla Corte, ai fini dell’applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come «remunerazione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima direttiva. 3) L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il punto 1, lettera e), dell’allegato a quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che: esso consente di dichiarare abusiva una clausola contrattuale inserita in un contratto di servizi di comunicazione elettronica stipulato per un periodo minimo di 24 mesi, in forza della quale, in caso di risoluzione anticipata di tale contratto imputabile al consumatore, quest’ultimo è tenuto a versare al professionista, a titolo di compensazione, l’importo dovuto per il periodo di vincolo rimanente, che è calcolato includendo l’importo degli sconti concessi al consumatore per i servizi e i beni forniti.

Firme * Lingua processuale: il rumeno.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 8 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 3, paragrafi 1 e 3, e punto 1, lettera e), dell’allegato – Nozione di “clausola abusiva” – Clausola avente per oggetto o per effetto di imporre al consumatore che non adempie i propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato – Articolo 4, paragrafo 2 – Clausole che rientrano nella definizione dell’oggetto principale del contratto – Contratti di prestazione di servizi di comunicazione elettronica tra un consumatore e un professionista – Clausola che impone al consumatore una penalità per ogni giorno di ritardo nel pagamento – Clausola che impone al consumatore, in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo minimo di vincolo per un motivo imputabile a tale consumatore, di versare al professionista l’importo dovuto per il periodo residuo » Nelle cause riunite C‑872/24 e C‑909/24, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 16 novembre 2024, pervenuta in cancelleria il 16 dicembre 2024 (causa C‑872/24), e con decisione del 5 novembre 2024, pervenuta in cancelleria il 16 dicembre 2024 (causa C‑909/24), nei procedimenti [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] (C‑872/24), e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] (C‑909/24), LA CORTE (Ottava Sezione), composta da S. Rodin, facente funzione di presidente di sezione, N. Piçarra (relatore) e O. Spineanu-Matei, giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per la [OSCURATO:PERSONA], da Y. Beşleagă, A. Stoica e V. Stoica, avocaţi; –        per la Commissione europea, da A. Boitoş e P. Kienapfel, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 56 TFUE, dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), nonché del punto 1, lettera e), dell’allegato a tale direttiva, dell’articolo 20 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU 2002, L 108, pag. 51), degli articoli 101, 105 e 107, nonché dell’allegato VIII, parte A, punto 3, iv), e dell’allegato IX, punto 2.4, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU 2018, L 321, pag. 36). 2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra la [OSCURATO:PERSONA] SA, un’impresa di diritto rumeno, e VK, un consumatore (causa C‑872/24), e la [OSCURATO:PERSONA], un’impresa di diritto rumeno, e PN, un consumatore (causa C‑909/24), in merito agli importi richiesti da tali imprese sulla base di clausole contenute in contratti di prestazione di servizi di comunicazione elettronica stipulati con i suddetti consumatori. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Direttiva 93/13 3 I considerando 8 e 19 della direttiva 93/13 così recitano: «considerando che i due programmi della Comunità per una politica di protezione e di informazione dei consumatori (…) hanno sottolineato l’importanza di tutelare i consumatori per quanto riguarda le clausole contrattuali abusive; (…) tale protezione deve essere assicurata mediante disposizioni legislative e regolamentari armonizzate a livello comunitario o adottate direttamente a tale livello; (…) considerando che, ai fini della presente direttiva, la valutazione del carattere abusivo non deve vertere su clausole che illustrano l’oggetto principale del contratto o il rapporto qualità/prezzo della fornitura o della prestazione; (…) nella valutazione del carattere abusivo di altre clausole, si può comunque tener conto dell’oggetto principale del contratto e del rapporto qualità/prezzo (…)». 4 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva, quest’ultima è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore. 5 L’articolo 2 di detta direttiva così dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…) b)      “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale; c)      “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata». 6 L’articolo 3 della medesima direttiva prevede quanto segue: «1.      Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. (…) 3.      L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive». 7 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13: «La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile». 8 L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva è così formulato: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 9 L’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva stabilisce quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». 10 Ai sensi dell’articolo 8 della medesima direttiva: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore». 11 L’allegato della direttiva 93/13, intitolato «Clausole di cui all’articolo 3, paragrafo 3», al punto 1, lettera e), riguarda, in particolare, le clausole aventi per oggetto o per effetto di «imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato». Direttiva 2002/22 12 Il considerando 30 della direttiva 2002/22, la quale è stata abrogata a decorrere dal 21 dicembre 2020, conformemente all’articolo 125 della direttiva 2018/1972, era così formulato: «(…) Oltre alle disposizioni della presente direttiva, le transazioni commerciali dei consumatori in materia di reti e di servizi elettronici sono disciplinate dalla legislazione comunitaria sulla tutela contrattuale dei consumatori e in particolare dalla direttiva [93/13] e dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza [(GU 1997 L 144, pag. 19)]. (…)». 13 Nella sua versione originaria, l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2002/22 era così formulato: «I paragrafi 2, 3 e 4 lasciano impregiudicata l’applicazione delle norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare l’applicazione delle direttive [97/7] e [93/13], e delle norme nazionali in conformità del diritto comunitario». Direttiva 2018/1972 14 Il considerando 258 della direttiva 2018/1972 enuncia quanto segue: «(…) Oltre che dalla presente direttiva, le transazioni dei consumatori in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica sono disciplinate dal diritto dell’Unione in vigore sulla tutela contrattuale dei consumatori e in particolare dalla direttiva [93/13] e dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64)]. (…)». Direttiva IVA 15 L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»), prevede quanto segue: «Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti: (…) c)      le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; (…)». Diritto rumeno 16 L’articolo 4 della Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori (legge n. 193/2000 sulle clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori), del 6 novembre 2000 (ripubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 543, del 3 agosto 2012), che ha recepito la direttiva 93/13 nel diritto rumeno, così dispone: «1.      Una clausola contrattuale che non sia stata negoziata direttamente con il consumatore si considera abusiva se, di per sé o insieme ad altre disposizioni del contratto, crea, a danno del consumatore e in contrasto con il requisito della buona fede, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti. (…) 4.      L’allegato, che è parte integrante della presente legge, contiene, a titolo di esempio, un elenco di clausole ritenute abusive». 17 L’allegato a tale legge, al paragrafo 1, lettera i), prevede quanto segue: «Sono considerate clausole abusive le disposizioni contrattuali che obbligano il consumatore che non adempie i propri obblighi contrattuali a versare un indennizzo di importo sproporzionato rispetto al pregiudizio subìto dal professionista». Procedimenti principali e questioni pregiudiziali Causa C ‑ 872 /24 18 Il 5 settembre 2013 VK ha stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] un contratto di prestazione di servizi di comunicazione elettronica avente ad oggetto la fornitura di servizi di telefonia mobile e di accesso a Internet, che è stato prorogato con un addendum del 27 giugno 2016. Poiché VK non ha pagato le dovute quote mensili dell’abbonamento, la [OSCURATO:PERSONA] si è avvalsa della clausola di risoluzione automatica contenuta in tale contratto e, per il periodo compreso tra il 2019 e il 2022, ha chiesto a VK il pagamento dell’importo di 807,25 lei rumeni (RON) (circa EUR 161,45) a titolo di debito principale corrispondente alle fatture scadute e non pagate, a cui si aggiungevano penalità di mora calcolate al tasso dello 0,2% del debito principale per ogni giorno di ritardo. 19 [OSCURATO:PERSONA] ha adito la Judecătoria [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) con un’azione nei confronti di VK, diretta al recupero dell’importo dovuto a titolo delle fatture non pagate, nonché di un indennizzo pari a RON 289,92 (circa EUR 57,98) per l’attivazione del servizio e l’utilizzo del pacchetto Optim illimitato. 20 Con sentenza del 21 marzo 2024, la Judecătoria [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA]) ha parzialmente respinto tale azione. Detto giudice ha dichiarato abusiva la clausola contrattuale che prevede penalità di mora pari allo 0,2% del debito principale per ogni giorno di ritardo, in quanto imponeva al consumatore, in caso di inadempimento dei suoi obblighi contrattuali, un indennizzo di importo manifestamente sproporzionato rispetto al danno subìto dal professionista. Essa ha precisato che, su base annua, il tasso delle penalità di mora ammontava al 73% del debito principale, superando in modo significativo il tasso di interesse legale, fissato al tasso di riferimento della Banca Națională a României (Banca nazionale di [OSCURATO:PERSONA]), maggiorato di quattro punti percentuali. Causa C ‑ 909 /24 21 Tra il 23 novembre e l’8 dicembre 2017, PN ha stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] S.A. quattro contratti di prestazione di servizi di comunicazione elettronica aventi ad oggetto la fornitura di servizi di telefonia mobile e di accesso a Internet. Poiché PN non ha pagato le dovute quote mensili dell’abbonamento, la [OSCURATO:PERSONA] si è avvalsa della clausola di risoluzione automatica contenuta in tali contratti e ha chiesto a PN, da un lato, il pagamento dell’importo di RON 272,62 (circa EUR 54,52) a titolo di debito principale corrispondente ai servizi forniti e non pagati, a cui si aggiungevano penalità di mora calcolate al tasso dello 0,5% del debito principale per ogni giorno di ritardo, e, dall’altro, l’importo di RON 5 648,64 (circa EUR 1 129,72) a titolo di indennizzo per il mancato rispetto del periodo di vincolo di 24 mesi previsto da detti contratti. 22 A seguito della cessione da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], il 30 marzo 2022, del credito detenuto nei confronti di PN a titolo dei contratti di cui al punto precedente, la [OSCURATO:PERSONA] ha adito la Judecătoria [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA]) con un’azione nei confronti di PN, diretta al recupero degli importi corrispondenti a tale credito, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data in cui detto giudice è stato adito. 23 Con sentenza del 22 febbraio 2024, la Judecătoria [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato abusiva, per ragioni identiche a quelle indicate nella sua sentenza del 21 marzo 2024, menzionata al punto 20 della presente sentenza, la clausola contrattuale che imponeva penalità di mora pari allo 0,5% del debito principale per ogni giorno di ritardo. Essa ha altresì dichiarato abusiva la clausola contrattuale che autorizzava il professionista a chiedere il pagamento dell’indennizzo in caso di risoluzione anticipata, per un motivo imputabile al consumatore, di un contratto che prevedeva un periodo di vincolo di 24 mesi in quanto, da un lato, tale clausola non era stata direttamente negoziata con tale consumatore e, dall’altro, essa imponeva a quest’ultimo il pagamento di un indennizzo di importo superiore a quello del danno subìto dal professionista a seguito di tale risoluzione. 24 Investito degli appelli proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso, rispettivamente, le sentenze pronunciate il 22 febbraio e il 21 marzo 2024, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, ritiene necessario, in primo luogo, stabilire se e, eventualmente, in che misura la direttiva 93/13 sia applicabile alle clausole che impongono penalità di mora contenute nei contratti di prestazione di servizi di comunicazione elettronica di cui trattasi nei procedimenti principali, dal momento che la normativa nazionale applicabile a tale settore di attività, al pari di quella che disciplina in generale gli interessi di mora, non prevede alcuna limitazione per quanto riguarda le penalità di mora imponibili al consumatore, contrariamente alla normativa nazionale applicabile, in particolare, ai servizi bancari. Il giudice del rinvio ritiene che tali clausole possano essere esaminate alla luce della direttiva 93/13 e si chiede se quest’ultima consenta di ridurre le penalità di mora previste da dette clausole. 25 In secondo luogo, per quanto riguarda la clausola contenuta nei contratti di prestazione di servizi di comunicazione elettronica stipulati nell’ambito della causa C‑909/24, in virtù della quale il consumatore, in caso di risoluzione anticipata del contratto per un motivo a lui imputabile, è tenuto a pagare un indennizzo corrispondente all’importo di cui sarebbe stato debitore per il periodo di vincolo rimanente, il giudice del rinvio si chiede se il fatto che la Corte abbia qualificato un siffatto importo come remunerazione di una «prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, implichi che la clausola contrattuale che prevede tale importo debba essere qualificata come clausola relativa alla definizione dell’oggetto principale del contratto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13. Tale giudice ritiene che si debba rispondere a tale questione in senso affermativo e che, pertanto, in forza di detto articolo 4, paragrafo 2, una siffatta clausola non possa essere oggetto di una valutazione alla luce di quest’ultima direttiva per quanto riguarda il suo carattere abusivo. 26 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, nella causa C‑872/24, le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se il fatto che una normativa nazionale – la quale impone una certa limitazione dei danni moratori per i rapporti giuridici che non derivano dalla gestione di un’impresa – per quanto riguarda i rapporti giuridici che derivano dalla gestione di un’impresa abbia un contenuto normativo diverso, cosicché essa non fissa un limite alle rispettive penalità applicabili ai rapporti giuridici tra un operatore di servizi di comunicazione elettronica (telefonia mobile e fornitura Internet) e un consumatore, ma fissa una siffatta limitazione per altri rapporti, come ad esempio le attività bancarie, debba essere considerato un elemento costitutivo della libera prestazione dei servizi di cui all’articolo 56 e seguenti del [Trattato FUE], come tale diritto è disciplinato nel settore delle comunicazioni elettroniche dalla direttiva [2002/2002] e dalla direttiva [2018/1972], oppure se, al contrario, una limitazione a favore dei consumatori delle rispettive penalità possa essere realizzata per via giurisdizionale, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva [93/13], in particolare [del punto 1,] lettera e), dell’allegato a detta direttiva, secondo il quale può essere considerata abusiva una clausola che riconosce al professionista il diritto di imporre al consumatore che non adempie i propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato. 2)      Se l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13, (…) in particolare [del punto 1,] lettera e), dell’allegato a detta direttiva, implichino, nell’ambito dell’analisi del carattere potenzialmente abusivo di una clausola penale che fissa un’entità dei danni moratori dovuti da un consumatore per il mancato pagamento alla scadenza del corrispettivo delle fatture di servizi di comunicazione elettronica (telefonia mobile e fornitura Internet) pari allo [0,2]% per ogni giorno di ritardo: –        l’obbligo per il giudice di fare riferimento all’entità dei menzionati danni calcolati per un anno e cioè alla percentuale del [73]% annuo, cosicché la determinazione del carattere abusivo di tali penalità può essere effettuata esclusivamente mediante l’analisi comparativa delle medesime con l’importo dell’interesse legale che sarebbe applicabile nel caso in cui le parti non avessero fissato esse stesse un importo determinato di danni moratori oppure –        se il giudice sia tenuto a prendere in considerazione anche la durata temporale effettiva per la quale è richiesta la penalità pari allo [0,2]%, vale a dire il numero di giorni relativi a tale richiesta, e a prendere in considerazione, nella sua valutazione, l’entità effettiva dell’importo richiesto a titolo di penalità in relazione all’entità dell’addebito principale. 3)      Se, nell’ambito dell’analisi del carattere potenzialmente abusivo di una clausola penale che stabilisce un’entità dei danni moratori dovuti da un consumatore per il mancato pagamento alla scadenza del corrispettivo delle fatture di servizi di comunicazione elettronica (telefonia mobile e fornitura Internet) pari allo [0,2]% per ogni giorno di ritardo, l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13 (...), in particolare [del punto 1,] lettera e), dell’allegato a detta direttiva, imponga[no] o meno al giudice di prendere in considerazione, oltre alle somme dovute dal consumatore, anche l’eventuale danno subìto dal professionista che, a sua volta, è radicato in rapporti giuridici nell’ambito dei quali egli assume obblighi analoghi sotto il profilo dell’entità dei danni moratori di cui sarebbe debitore a causa del mancato rispetto dei propri obblighi di pagamento. 4)      Se un quantum delle penalità di mora concretamente determinato possa essere considerato abusivo nella misura in cui eccede l’importo dell’addebito principale dovuto da un consumatore». 27 Nella causa C‑909/24, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte quattro questioni pregiudiziali identiche a quelle sollevate nella causa C‑872/24, nonché le seguenti questioni pregiudiziali dalla quinta alla settima: «5)      Se la qualificazione operata dalla Corte nella sentenza del 22 novembre 2018, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia (C‑295/17, EU:C:2018:942) dell’importo predeterminato e percepito da un operatore economico in caso di risoluzione anticipata da parte del cliente, o per un motivo imputabile a quest’ultimo, di un contratto di prestazione di servizi che prevede un periodo minimo di vincolo – importo che corrisponde a quello che tale operatore avrebbe percepito durante il resto di detto periodo in assenza di una siffatta risoluzione, nel senso che detto importo costituisce una remunerazione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e soggetta in quanto tale all’imposta sul valore aggiunto (IVA), abbia o meno carattere autonomo, cosicché questa qualificazione rileva esclusivamente per quanto riguarda l’interpretazione e l’applicazione delle direttive IVA, oppure se possa essere presa in considerazione anche nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 (...), al fine di escludere dall’ambito di applicazione di quest’ultima direttiva una clausola che stabilisce costi del genere, in seguito alla sua qualificazione come relativa alla definizione dell’oggetto principale del contratto e al carattere adeguato del prezzo o della remunerazione rispetto ai servizi o ai beni forniti in cambio di questi, nella misura in cui si ritenga che tale clausola sia formulata in modo chiaro e comprensibile. 6)      Nell’ipotesi di una risposta alla [precedente] questione nel senso che l’interpretazione data dalla Corte con la sentenza citata ha carattere autonomo e, quindi, tale interpretazione è applicabile esclusivamente in relazione alle direttive sull’IVA, se e in che misura l’interpretazione in combinato disposto delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13, (…) con le disposizioni dell’articolo 20 della direttiva [2002/22], così come con quelle degli articoli 101, 105 e 107 della direttiva 2018/1972, (…) e con il contenuto dell’allegato VIII, parte A, punto 3, iv), e dell’allegato IX, punto 2.4, della direttiva 2018/1972 consenta di qualificare come abusiva una clausola contrattuale inserita in un contratto di servizi di comunicazione elettronica (telefonia mobile e fornitura di Internet) che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/22 o della direttiva 2018/1972 con cui si stabilisce un importo che può essere percepito a titolo di indennizzo da un operatore economico e che corrisponde all’importo che detto operatore avrebbe percepito durante il resto del periodo di cui si tratta in assenza di una siffatta risoluzione, nella situazione in cui si verifica una risoluzione anticipata da parte del cliente consumatore, o per un motivo imputabile a quest’ultimo, di un contratto che prevede un periodo minimo di vincolo conforme, sotto il profilo della sua durata, al limite di 24 mesi imposto dall’articolo 105 della direttiva 2018/1972: –        in relazione al quantum di tale importo e sulla base della sua valutazione come sproporzionato rispetto al danno subìto dal fornitore di servizi di comunicazione, o rispettivamente –        sulla base della constatazione dell’esistenza di uno squilibrio giuridico tra i diritti e gli obblighi delle parti in conseguenza del fatto che è solo a carico del consumatore, e non anche del fornitore di servizi di comunicazione, che è stabilita una siffatta penalità, in un contesto in cui lo stesso contratto impone al fornitore il pagamento di un indennizzo pari al corrispettivo del servizio non fornito o fornito in modo improprio nel caso in cui quest’ultimo non rispetti i parametri di qualità prestabiliti. 7)      Quale sia la rilevanza, nell’ambito dell’esame della questione precedente, del fatto che il consumatore che ha concluso un contratto per ottenere servizi di comunicazione elettronica (telefonia mobile e fornitura Internet) per un periodo minimo di 24 mesi abbia beneficiato di talune offerte a carattere promozionale consistenti in riduzioni di prezzo all’atto dell’acquisto di un dispositivo o di servizi, quando la situazione di fatto constatata nel caso in esame pone in evidenza che il valore degli sconti è incluso nel corrispettivo dell’abbonamento calcolato per l’intero periodo contrattuale». 28 Con decisione del presidente della Corte del 7 febbraio 2025, le cause C‑872/24 e C‑909/24 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza. Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni dalla prima alla quarta 29 In via preliminare, occorre ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non abbia fatto riferimento nella formulazione delle sue questioni e che, se prese in considerazione, renderebbero superflua l’interpretazione di norme di tale diritto menzionate in detta questione (v., in tal senso, sentenze del 20 marzo 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, punto 9, nonché del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 44). 30 Nel caso di specie, il giudice del rinvio ritiene, correttamente, che le clausole contrattuali controverse che prevedono penalità di mora possano essere esaminate alla luce dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13, più in particolare del punto 1, lettera e), dell’allegato a tale direttiva, al fine di determinare se esse abbiano per oggetto o per effetto di imporre al consumatore che non adempia i propri obblighi un indennizzo di importo sproporzionato, e se, in caso di risposta affermativa, sia possibile ridurre tale importo. Orbene, tali disposizioni, lette in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, lettere b) e c), l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva, ai quali tale giudice non ha fatto riferimento nella formulazione delle sue questioni dalla prima alla quarta, sono sufficienti per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, senza che sia necessario interpretare l’articolo 56 TFUE. 31 In tali circostanze, si deve considerare che, con le sue questioni dalla prima alla quarta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13 e il punto 1, lettera e), dell’allegato a quest’ultima, letti in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, lettere b) e c), l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, debbano essere interpretati nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva una clausola contenuta in un contratto di prestazione di servizi di comunicazione elettronica stipulato tra un professionista e un consumatore che impone a quest’ultimo penalità di mora di un determinato importo, sebbene la normativa nazionale applicabile a tale settore di attività, al contrario di quella che disciplina altri settori di attività economica, non preveda alcuna limitazione quanto all’importo di tali penalità. In caso di risposta affermativa, tale giudice chiede, da un lato, quali criteri debbano essere presi in considerazione al fine di valutare il carattere eventualmente sproporzionato dell’importo delle penalità contrattualmente imposte al consumatore e, dall’altro, se la stessa direttiva consenta al giudice nazionale di ridurre tale importo. 32 In primo luogo, come già sottolineato dalla Corte, la direttiva 93/13 è una direttiva generale di tutela dei consumatori. Conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, letto alla luce dell’ottavo considerando di tale direttiva, quest’ultima è destinata ad applicarsi alle clausole abusive contenute nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, quali definiti rispettivamente all’articolo 2, lettere c) e b), della stessa direttiva, indipendentemente dal settore di attività economica interessato (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 2025, Arce, C‑365/23, EU:C:2025:192, punto 44 e giurisprudenza citata). 33 Di conseguenza, la direttiva 93/13 è applicabile a contratti di servizi di comunicazione elettronica come quelli di cui si tratta nei procedimenti principali, stipulati tra un professionista e un consumatore, senza che l’esistenza di una normativa nazionale specifica per tale settore di attività e che non prevede alcun limite massimo per le penalità di mora che possono essere imposte al consumatore abbia alcuna rilevanza al riguardo. Ne consegue che le clausole contenute in siffatti contratti possono essere oggetto di una valutazione quanto al loro carattere abusivo, ai sensi, in particolare, dell’articolo 3 di tale direttiva e del punto 1, lettera e), dell’allegato a quest’ultima. 34 Tale conclusione è peraltro confermata sia dall’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2002/22, letto alla luce del considerando 30 di quest’ultima, sia dal considerando 258 della direttiva 2018/1972, da cui risulta espressamente che le disposizioni della direttiva 93/13 si applicano alle transazioni in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica effettuate dai consumatori. 35 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 una clausola di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista si considera abusiva se non è stata oggetto di negoziato individuale e se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti da tale contratto. 36 Come enunciato dall’articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva, l’allegato a quest’ultima contiene un elenco indicativo e non esaustivo di clausole contrattuali che possono essere dichiarate abusive, tra le quali figurano, al punto 1, lettera e), di tale allegato, quelle che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore che non adempie i propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato. 37 A tale riguardo, la Corte ha sottolineato che l’importo di un siffatto indennizzo deve essere proporzionato alla natura dell’inadempimento del consumatore (v., in tal senso, ordinanza del 24 ottobre 2019, Topaz, C‑211/17, EU:C:2019:906, punti 58 e 59). 38 Peraltro, al fine di valutare se il livello del tasso degli interessi di mora fissato da una clausola che stabilisce penalità di mora sia idoneo a garantire la realizzazione degli obiettivi da esso perseguiti senza eccedere quanto necessario a tal fine, il giudice competente deve tener conto, in particolare, delle disposizioni di diritto nazionale applicabili in assenza di accordo tra le parti e, in particolare, confrontare il tasso degli interessi di mora contrattualmente previsto con il tasso di interesse legale (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 74). 39 A tal riguardo, occorre aggiungere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri – sulla base dell’articolo 8 della direttiva 93/13, che consente loro di adottare o di mantenere, nel settore disciplinato da tale direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il Trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore – possono redigere un elenco nazionale di clausole che devono essere qualificate come abusive [v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2023, mBank (Registro polacco delle clausole illecite), C‑139/22, EU:C:2023:692, punti 39, 40 e 42, nonché giurisprudenza citata]. 40 Quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri estendono così la tutela prevista all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13 e all’allegato di quest’ultima dichiarando abusive in modo generale le clausole tipo elencate al punto 1 di tale allegato, non è richiesto un esame ulteriore della clausola contrattuale controversa secondo i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, purché una siffatta clausola sia sostanzialmente equivalente, tenuto conto, in particolare, degli effetti che essa produce, a quella prevista dall’elenco nazionale [v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2023, mBank (Registro polacco delle clausole illecite), C‑139/22, EU:C:2023:692, punti 42 e 44, nonché giurisprudenza citata]. 41 Dalla decisione di rinvio risulta che l’articolo 4, paragrafo 4, della legge n. 193/2000 e l’allegato a tale legge mirano a redigere un elenco nazionale di clausole che devono essere qualificate come abusive (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, punto 61). Tra le clausole tipo elencate in tale allegato figura, al paragrafo 1, lettera i), quella che impone al consumatore che non adempie i propri obblighi contrattuali di versare un indennizzo di importo sproporzionato rispetto al danno subìto dal professionista. 42 Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 40 della presente sentenza, le clausole contrattuali che impongono interessi di mora al consumatore che non adempie i propri obblighi, di cui trattasi nei procedimenti principali, non richiedono un ulteriore esame secondo i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, purché, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti specifiche dei casi di specie, tali clausole siano sostanzialmente equivalenti, tenuto conto, in particolare, degli effetti che producono, a quella di cui al paragrafo 1, lettera i), dell’allegato alla legge n. 193/2000. A tal proposito, il professionista interessato deve avere la possibilità di contestare tale equivalenza dinanzi al giudice competente, nell’ambito di un procedimento in contraddittorio secondo le forme previste a tal fine dalle norme processuali nazionali [v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Controllo d’ufficio del carattere abusivo delle clausole), C‑531/22, EU:C:2024:58, punto 72 e giurisprudenza citata]. 43 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se un giudice di uno Stato membro possa, qualora constati il carattere abusivo di una clausola contrattuale che impone penalità di mora, senza tuttavia fissare un limite massimo per il loro importo, ridurre quest’ultimo sulla base della direttiva 93/13, dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva risulta che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista non sono vincolanti per tale consumatore, alle condizioni stabilite dal diritto dello Stato membro interessato. La seconda parte di frase di tale disposizione precisa che un siffatto contratto resta vincolante per le parti, «secondo i medesimi termini», sempre che esso possa sussistere «senza le clausole abusive». 44 La Corte ha dedotto dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva che i giudici nazionali devono disapplicare una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, a meno che quest’ultimo non vi si opponga, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senz’altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione della clausola abusiva, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una siffatta sussistenza del contratto sia giuridicamente possibile (v., in tal senso, ordinanza del 3 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑658/23, EU:C:2024:716, punti 48, 52 e 56). 45 Tale interpretazione è corroborata dalla finalità e dall’impianto sistematico della direttiva 93/13. Infatti, data l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si fonda la tutela garantita ai consumatori, che si trovano in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il livello di informazione, l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori» (v., in tal senso, ordinanza del 3 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑658/23, EU:C:2024:716, punto 50). 46 Se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto di clausole abusive contenute in tali contratti, una siffatta prerogativa potrebbe compromettere la realizzazione dell’obiettivo di lungo termine indicato a tale articolo 7, in quanto essa ridurrebbe l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione di siffatte clausole abusive nei confronti del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA], C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 58 e giurisprudenza citata). 47 Ne consegue che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non consente al giudice nazionale, qualora quest’ultimo abbia accertato il carattere abusivo di una clausola che impone penalità di mora contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, di limitarsi, anche se il diritto nazionale glielo consente, a ridurre l’importo della penale imposta al consumatore da tale clausola, ma gli impone la pura e semplice disapplicazione di siffatta clausola nei confronti del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA], C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 60 e giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 3 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑658/23, EU:C:2024:716, punto 58). 48 Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla quarta dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13 e il punto 1, lettera e), dell’allegato a quest’ultima, letti in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, lettere b) e c), l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che: –        rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva e può essere dichiarata abusiva una clausola contenuta in un contratto di prestazione di servizi di comunicazione elettronica stipulato tra un professionista e un consumatore che impone a quest’ultimo penalità di mora di un determinato importo, sebbene la normativa nazionale applicabile a tale settore di attività, al contrario di quella che disciplina altri settori di attività economica, non preveda alcuna limitazione quanto all’importo di tali penalità; –        qualora il diritto nazionale qualifichi espressamente come abusiva una clausola contrattuale avente per oggetto o per effetto di imporre al consumatore che non adempie i propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato, possono essere dichiarate abusive, senza che sia necessario procedere a un ulteriore esame secondo i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, le clausole che sono sostanzialmente equivalenti, tenuto conto, in particolare, degli effetti che esse producono, a quella prevista dal diritto nazionale, il che deve essere determinato nel corso di un dibattito in contraddittorio tra il professionista e il consumatore, secondo le forme previste a tal fine dalle norme processuali nazionali; –        il giudice nazionale deve disapplicare siffatte clausole senza poter ridurre l’importo delle penalità di mora da esse previste. Sulla quinta questione 49 Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale che impone al consumatore, in caso di risoluzione anticipata, per un motivo imputabile a quest’ultimo, di un contratto di prestazione di servizi che prevede un periodo minimo di vincolo, di pagare al professionista interessato un indennizzo pari al corrispettivo delle restanti quote mensili dell’abbonamento, sebbene un siffatto indennizzo sia stato qualificato dalla Corte, ai fini dell’applicazione della direttiva IVA, come «remunerazione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva. 50 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il diciannovesimo considerando di quest’ultima, la valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali non verte, in particolare, sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile. 51 Tale disposizione prevede quindi un’eccezione al meccanismo di controllo nel merito delle clausole abusive previsto nell’ambito del sistema di tutela dei consumatori attuato da tale direttiva e, in quanto tale, deve essere interpretata restrittivamente [v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, D.V. (Compenso dell’avvocato – Principio della tariffa oraria), C‑395/21, EU:C:2023:14, punto 30]. 52 La Corte ha dichiarato che le clausole contrattuali rientranti nella nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali del contratto stesso e che, come tali, lo caratterizzano. Per contro, le clausole che rivestono un carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l’essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare nella nozione di «oggetto principale del contratto» [sentenza del 12 gennaio 2023, D.V. (Compenso dell’avvocato – Principio della tariffa oraria), C‑395/21, EU:C:2023:14, punto 31 e giurisprudenza citata]. 53 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la clausola contrattuale di cui trattasi nella causa C‑909/24 non determina le prestazioni essenziali del contratto, vale a dire la fornitura di servizi di comunicazione elettronica e il prezzo che il consumatore deve pagare come corrispettivo, ma mira a sanzionare il comportamento del consumatore in caso di risoluzione del contratto per un motivo imputabile a quest’ultimo prima della scadenza del periodo minimo di vincolo previsto. In tali circostanze, fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, tale clausola non rientra nella categoria delle clausole che si riferiscono alla nozione di «oggetto principale del contratto», poiché mira a sanzionare la violazione di un obbligo contrattuale, e non a determinare il contenuto di quest’ultimo [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Vicente (Azione per il pagamento degli onorari di avvocato) (C‑335/21, EU:C:2022:720, punti 78 e 79]. 54 Il carattere abusivo di detta clausola può quindi essere oggetto di una valutazione alla luce della direttiva 93/13. È irrilevante, al riguardo, la circostanza che la Corte, nella sentenza 22 novembre 2018, MEO,– Serviços de Comunicações e Multimédia (C‑295/17, EU:C:2018:942, punto 57), abbia qualificato, ai fini della direttiva IVA, l’importo predeterminato che il consumatore doveva pagare a un operatore economico, in caso di risoluzione anticipata del contratto di prestazione di servizi che prevede un periodo minimo di vincolo per un motivo imputabile a tale consumatore, come «remunerazione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima direttiva. 55 Una siffatta conclusione è corroborata dagli obiettivi distinti perseguiti dalla direttiva 93/13 e dalla direttiva IVA. Infatti, la direttiva 93/13 ha lo scopo di garantire l’interesse pubblico costituito dalla tutela dei consumatori contro le clausole abusive inserite nei contratti che essi concludono con i professionisti (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑96/16 e C‑94/17, EU:C:2018:643, punto 75), mentre la direttiva IVA mira ad istituire un sistema dell’IVA che non falsi le condizioni di concorrenza e non ostacoli la libera circolazione delle merci e dei servizi (sentenza del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑433/24, EU:C:2025:600, punto 35 e giurisprudenza citata). 56 Tenuto conto del fatto che, conformemente all’obiettivo della direttiva 93/13 ricordato al punto precedente, le disposizioni di diritto rumeno menzionate al punto 41 della presente sentenza qualificano espressamente come abusiva qualsiasi clausola che obblighi il consumatore che non adempie i propri obblighi contrattuali a versare un indennizzo di importo sproporzionato rispetto al danno subìto dal professionista, tali disposizioni sarebbero in gran parte private del loro effetto utile se, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, ai giudici competenti fosse impedito ab initio di valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale come quella di cui trattasi nella causa C‑909/24 (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, punti 60 e 61). 57 Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale che impone al consumatore, in caso di risoluzione anticipata, per un motivo imputabile a quest’ultimo, di un contratto di prestazione di servizi che prevede un periodo minimo di vincolo, di pagare al professionista interessato un indennizzo pari all’importo delle restanti quote mensili dell’abbonamento, sebbene un siffatto indennizzo sia stato qualificato dalla Corte, ai fini dell’applicazione della direttiva IVA, come «remunerazione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima direttiva. Sulle questioni sesta e settima 58 Come ricordato al punto 29 della presente sentenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non abbia fatto riferimento nella formulazione della sua questione e che, se prese in considerazione, renderebbero superflua l’interpretazione di norme di tale diritto menzionate in detta questione. 59 Ciò si verifica nel caso di specie, dato che la presa in considerazione della disposizione del punto 1, lettera e), dell’allegato alla direttiva 93/13, non menzionata nel testo della sesta questione, al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito, rende superflua l’interpretazione degli articoli 101, 105 e 107, nonché dell’allegato VIII, parte A, punto 3, iv), e dell’allegato IX, punto 2.4, della direttiva 2018/1972, menzionati nel testo di tale questione. 60 In tali circostanze, occorre ritenere che, con le sue questioni sesta e settima, che possono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il punto 1, lettera e), dell’allegato a tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che consente di dichiarare abusiva una clausola contrattuale inserita in un contratto di servizi di comunicazione elettronica stipulato per un periodo minimo di 24 mesi, in forza della quale, in caso di risoluzione anticipata di tale contratto imputabile al consumatore, quest’ultimo è tenuto a versare al professionista, a titolo di compensazione, l’importo dovuto per il periodo residuo, calcolato includendo l’importo degli sconti concessi al consumatore per i servizi e i beni forniti. 61 Come esposto ai punti da 37 a 41 della presente sentenza, sebbene dal combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13 e del punto 1, lettera e), dell’allegato a quest’ultima risulti che la clausola contrattuale che impone al consumatore che non adempie i propri obblighi di versare al professionista un indennizzo di importo sproporzionatamente elevato figura in un elenco indicativo e non esaustivo di clausole che possono essere dichiarate abusive, per contro, l’articolo 4, paragrafo 4, della legge n. 193/2000 e il paragrafo 1, lettera i), dell’allegato a tale legge impongono, al fine di accordare ai consumatori una maggiore protezione, di qualificare come abusiva una siffatta clausola, senza che sia richiesto un ulteriore esame, effettuato secondo i criteri enunciati all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva. 62 È quindi in applicazione di tale norma, come espressamente affermato dal giudice del rinvio, che deve essere valutato il carattere abusivo della clausola contrattuale di cui trattasi nella causa C‑909/24, e ciò alle condizioni ricordate al punto 42 della presente sentenza. 63 Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alle questioni sesta e settima dichiarando che l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13, letto in combinato disposto con il punto 1, lettera e), dell’allegato a quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso consente di dichiarare abusiva una clausola contrattuale inserita in un contratto di servizi di comunicazione elettronica stipulato per un periodo minimo di 24 mesi, in forza della quale, in caso di risoluzione anticipata di tale contratto imputabile al consumatore, quest’ultimo è tenuto a versare al professionista, a titolo di compensazione, l’importo dovuto per il periodo di vincolo rimanente, che è calcolato includendo l’importo degli sconti concessi al consumatore per i servizi e i beni forniti. Sulle spese 64 Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: 1) L’articolo 3, paragrafo 3, e il punto 1, lettera e), dell’allegato della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, lettere b) e c), l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che: – rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva e può essere dichiarata abusiva una clausola contenuta in un contratto di prestazione di servizi di comunicazione elettronica stipulato tra un professionista e un consumatore che impone a quest’ultimo penalità di mora di un determinato importo, sebbene la normativa nazionale applicabile a tale settore di attività, al contrario di quella che disciplina altri settori di attività economica, non preveda alcuna limitazione quanto all’importo di tali penalità; – qualora il diritto nazionale qualifichi espressamente come abusiva una clausola contrattuale avente per oggetto o per effetto di imporre al consumatore che non adempie i propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato, possono essere dichiarate abusive, senza che sia necessario procedere a un ulteriore esame secondo i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, le clausole che sono sostanzialmente equivalenti, tenuto conto, in particolare, degli effetti che esse producono, a quella prevista dal diritto nazionale, il che deve essere determinato nel corso di un dibattito in contraddittorio tra il professionista e il consumatore, secondo le forme previste a tal fine dalle norme processuali nazionali; – il giudice nazionale deve disapplicare siffatte clausole senza poter ridurre l’importo delle penalità di mora da esse previste. 2) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che: esso non osta alla valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale che impone al consumatore, in caso di risoluzione anticipata, per un motivo imputabile a quest’ultimo, di un contratto di prestazione di servizi che prevede un periodo minimo di vincolo, di pagare al professionista interessato un indennizzo pari all’importo delle restanti quote mensili dell’abbonamento, sebbene un siffatto indennizzo sia stato qualificato dalla Corte, ai fini dell’applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come «remunerazione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima direttiva. 3) L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il punto 1, lettera e), dell’allegato a quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che: esso consente di dichiarare abusiva una clausola contrattuale inserita in un contratto di servizi di comunicazione elettronica stipulato per un periodo minimo di 24 mesi, in forza della quale, in caso di risoluzione anticipata di tale contratto imputabile al consumatore, quest’ultimo è tenuto a versare al professionista, a titolo di compensazione, l’importo dovuto per il periodo di vincolo rimanente, che è calcolato includendo l’importo degli sconti concessi al consumatore per i servizi e i beni forniti. Firme * Lingua processuale: il rumeno.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2018/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris