CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28606/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d’appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Bologna emessa nei suoi confronti, in data 8 gennaio 2025, con laquale l’imputato è stato condannato alla pena di giustizia, in relazione al reato dicui agli artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione ilcondannato, per il tramite del difensore, affidando l’impugnazione a un unicomotivo con il quale si deduce erronea applicazione degli artt. 581 e 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione.2.1. La Corte di appello dichiara inammissibile l’impugnazione senzaconsiderare la specificità del motivo di appello nella parte in cui era statacontestata la validità dell’ordine del Questore. In particolare, era stato dedottoche presupposto indefettibile di legittimità per l’emissione del foglio di viaobbligatorio è rappresentato dall’esistenza di un luogo di effettiva e concretaresidenza, non meramente formale, ove il soggetto destinatario delprovvedimento possa fare ritorno. Si tratta di elemento strutturale della misuradi prevenzione personale di cui all’art. 2 d. lgs. n. 159 del 2011 che, ovemancante, rende il provvedimento privo di legittimità.Nel caso di specie, il ricorrente era stabilmente presente nel territorio delComune di Bologna, ove risultava domiciliato di fatto avendo da tempo interrottoqualsiasi tipo di legame con altri contesti territoriali. Si tratta di soggetto, privodi residenza anagrafica e di fissa dimora, presente nel capoluogo emiliano grazieall’ospitalità di conoscenti, di centri di assistenza, o dormitori pubblici.Di conseguenza il provvedimento amministrativo presupposto dellacontestazione penale è nullo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2. Deve premettersi che sono applicabili al presente giudizio le disposizioni,quanto ai requisiti di specificità dei motivi di impugnazione, introdotte al comma1-bis dell’art. 581 cod. proc. pen. per effetto dell’art. 33, comma 1, lett. d), deld.lgs. 31 ottobre 2022, n. 150, entrate in vigore il 30 dicembre 2022, dovendosiquindi valutare il relativo presupposto alla luce del nuovo testo delladisposizione, ai sensi del quale: «l’appello è inammissibile per mancanza dispecificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in formapuntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di dirittoespresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti delladecisione ai quali si riferisce l’impugnazione». Ne risulta, richiamando ilcontenuto della relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 che «[t]aleenunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell’attod’impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nelprovvedimento impugnato, nell’ambito dei capi e punti della decisione ai quali siriferisce l’impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificitàc.d. "estrinseca" dei motivi d’impugnazione, coerentemente con la funzione dicontrollo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello».Ne consegue che - come desumibile da tale inciso - risultano recepite sulpiano della legislazione positiva, le conclusioni formulate dalla giurisprudenza dilegittimità in punto di requisito di specificità estrinseca dei motivi di appello;questione, in particolare, fatta oggetto dell’arresto espresso da Sez. U, n. 8825del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, nel quale è stato rilevatoche, oltre che in relazione al profilo della aspecificità di tipo intrinseco(riguardante vizi patologici dell’impugnazione quali la totale indeterminatezzadell’esposizione ovvero la genericità o non pertinenza della critica), deveconsiderarsi causa di inammissibilità dell’appello anche la aspecificità di tipoestrinseco che si ravvisa, sulla base del principio di diritto formulato, quando nonrisultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alleragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.Nel giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno però operato duefondamentali precisazioni; ovvero che, in considerazione della diversitàstrutturale esistente tra il giudizio di appello e quello di cassazione, deveescludersi che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primogrado sia di per sé causa di inammissibilità dell’appello; ciò in quanto il giudiziodi appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggettodi doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescinderedalle ragioni dedotte nel relativo motivo, purché la relativa esposizione siabasata su argomentazioni strettamente connesse a quelle prese in esame delGiudice di primo grado. Ulteriormente, le Sezioni Unite hanno specificato che ilsindacato sull’ammissibilità dell’appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per ilricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l’appello civile- la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, nonmenzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell’impugnazionecon la conseguenza che, il giudice d’appello non potrà fare ricorso alla specialeprocedura prevista dall’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motiviche siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinsecaed estrinseca. Esse hanno rilevato altresì che le suddette argomentazioniriguardano non solo i motivi in fatto, che devono contenere una precisaesposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione dellamotivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i qualidevono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale oprocessuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, nonessendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono.È stato altresì precisato, successivamente all’arresto espresso dalle SezioniUnite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che ilricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia dicui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando leragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre ilgiudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e diesercitare il proprio sindacato di merito; ma che ciò non implica tuttavia che lecensure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizionisulle ragioni dell’invocata riforma, non potendo l’essenzialità del motivo ricaderesul requisito della sua specificità che postula invece l’identificabilità, conaccettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioniessenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice(si veda anche Sez. 3, n. 12727 del 21/2/2019, Jallow, RV. 275841).3.Tanto premesso, si osserva che la conformità a legge del provvedimentodi rimpatrio con foglio di via obbligatorio deve essere accertata dal giudicepenale alla luce dei parametri - indicati nell’art. 21-octies della legge n. 241 del1990 - dell’incompetenza, della violazione di legge e dell’eccesso di potere, conla precisazione, per quanto riguarda quest’ultimo, che esso è suscettibile dicognizione da parte del giudice ordinario non solo nella classica configurazionedello sviamento di potere, ma anche nelle varie figure sintomatiche elaboratedalla giurisprudenza amministrativa (Sez. 1, n. 28549 del 18/06/2008, Rv.241084).Non vi è ragione, dunque, di limitare o circoscrivere l’ambito e la portata delsindacato del giudice penale, quando esso investa addirittura l’accertamentodella presenza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la cuimancanza sia idonea a comportare la più grave sanzione della nullità (inconformità, del resto, all’indirizzo risalente a Sez. 3, n. 6537 del 30/03/1992, Rv.190458), avuto ulteriormente riguardo al rango della situazione giuridicasoggettiva lesa per effetto della imposizione, al di fuori delle condizioni previstedalla legge, dei limiti alla libertà di circolazione connessi alla emissione di fogliodi via obbligatorio.Il provvedimento del Questore previsto dall’art. 2 d. lgs. n. 159 del 2011,che si risolve nell’applicazione di una misura di prevenzione personale da partedell’autorità amministrativa, senza le garanzie di una verifica preventiva dilegittimità da parte dell’autorità giudiziaria, si caratterizza per la sua incidenzarestrittiva sulla libertà di circolazione e di soggiorno del destinatario, oggetto dispecifica tutela costituzionale (art. 16 Cost.), nella cui sfera giuridica l’atto èidoneo a produrre effetti immediati, così da esigere una più attenta ricognizionegiudiziale dei suoi elementi giustificativi e della puntuale osservanza deipresupposti e contenuti legali, da compiersi necessariamente a posteriori, insede di accertamento della sussistenza del reato derivante dalla relativaviolazione; con la conseguenza che, in caso di accertato riscontro dellamancanza di una delle condizioni di legittimità del provvedimento, il giudicepenale è tenuto a disapplicarlo, facendo venir meno lo stesso presupposto delreato (Sez. F n. 54155 del 27/07/2018, Rv. 274649, in tema di sindacabilitàdell’obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudiziodi pericolosità del soggetto).Lo scopo del foglio di via obbligatorio, al pari di ogni altra misura diprevenzione personale, è quello di prevenire le manifestazioni della pericolositàsociale di cui è portatore il destinatario, non quello dell’allontanamento dellepersone pericolose da un determinato luogo, trovando l’applicazione di dettamisura la propria ratio giustificatrice nel perseguimento dell’obiettivo di farrientrare la persona pericolosa nel luogo in cui il soggetto risiede e in cui puòmeglio esplicarsi il controllo di pubblica sicurezza nei suoi confronti: in talitermini si è espressa anche la Corte costituzionale nella sentenza (n. 68 del1964) con cui - affrontando la questione di legittimità dell’allora vigente art. 2legge n. 1423 del 1956, sollevata con specifico riferimento all’interpretazionedella misura ivi prevista come obbligo della persona pericolosa di allontanarsi daun determinato luogo, e non anche come obbligo di portarsi in un altro - haaffermato che l’obbligo normativo di fare rientro, almeno inizialmente, nelcomune di residenza del soggetto risponde a un’esigenza logica, fondata sullarealtà, poiché senza l’indicazione di una destinazione il foglio di via avrebbe"l’aspetto di un bando, non di un ordine di trasferimento da un Comune ad unaltro"; così che solo la contestuale intimazione dell’obbligo di rientro nel luogo diresidenza, in uno col divieto di fare ritorno nel luogo di allontanamento, è idoneaad assicurare il più efficace controllo del soggetto, a cui mira la misura diprevenzione, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, "dovendosiragionevolmente presumere che nel luogo della sua dimora abituale abbia lemaggiori possibilità di reinserirsi in un ambiente più confacente ad un sistema divita meno esposto ai pericoli ed ai turbamenti del luogo di non abituale dimora".Anche sotto tale profilo, dunque, l’interpretazione dell’art. 2 d. lgs. n. 159del 2011 fatta propria da questa Corte di legittimità si rivela la sola conforme allafunzione assegnata alle misure di prevenzione personale dal sistema normativo edai principi di rango costituzionale e sovranazionale ai quali si ispira la relativadisciplina, che è quella di perseguire la finalità preventiva di controllare lapericolosità sociale di cui è portatore il soggetto destinatario, escludendoqualsiasi carattere sanzionatorio-punitivo tipico della sanzione penale; conl’ulteriore conseguenza che, presupponendo il divieto di fare rientro nel comunedi allontanamento la sussistenza e, quindi, la conoscenza di un diverso comunenel quale il destinatario del foglio di via obbligatorio abbia diritto di soggiornare edal quale non possa essere allontanato, la misura non sarà applicabile neiconfronti di colui che sia privo di un’effettiva residenza o di un’abituale dimora,sia pure per un tempo limitato, nel territorio nazionale (Sez. 1 n. 13975 del5/03/2020, Rv. 278821, in motivazione).3.1. Ciò posto, si deve rilevare che, nel caso al vaglio, l’appellante hadedotto la non corrispondenza tra residenza formale indicata nel provvedimentoquestorile e luogo effettivo dove il soggetto, destinatario del foglio di via, sitratteneva stabilmente.Con l’atto di appello, in particolare, non si contestava che l’imputato fosseformalmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del Questore, masi sosteneva che quella non era la sua residenza effettiva, il suo centro principaledi interessi, perché, di fatto, era sempre stato presente a Bologna, ospite di terzie soggetto senza fissa dimora.La critica, contenuta nell’atto di appello, era dunque relativa alla parte dellamotivazione del primo giudice ove si affermava che l’imputato, al momento delprovvedimento del Questore, era residente a Sciacca.Invero, nell’atto di appello, non sono indicate le risultanze dalle quali il datoallegato era ricavato e l’ordinanza con la quale è stata dichiarata l’inammissibilitàdel gravame ha, sul punto, esposto che non solo tali elementi specifici non eranostati indicati dall’appellante ma che l’effettiva residenza non era stata oggetto dicontestazione, né in sede amministrativa, né nel corso del procedimento penale.Tuttavia, il Collegio individua, in capo al giudice di merito, un evidente oneredi verifica della legittimità del provvedimento questorile posto che l’accertamentodella residenza come centro principale di interessi – quindi non formale – deldestinatario del foglio di via è presupposto di validità del provvedimento.Su tale punto, non va trascurato, infatti, che la giurisprudenza di questaCorte ha affermato, in relazione all’ipotesi di mancata indicazione dell’ordine dirimpatrio (Sez. 1, n. 24163 del 11/03/2022, Maccabiani, Rv. 283403 – 01) chein tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo diresidenza e di non ritornare nel comune oggetto dell’ordine di allontanamentocostituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione delfoglio di via obbligatorio, sicché il mancato accertamento del luogo di residenzadel destinatario della misura, con conseguente omissione dell’ordine di rimpatrio,determina l’illegittimità del provvedimento, sindacabile dal giudice penale, da cuideriva l’insussistenza del reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre2011, n. 159.3.2. Dunque, la critica proposta con l’atto di appello non era aspecifica postoche contestava la congruità dell’accertamento sul luogo di effettiva residenza deldestinatario del provvedimento questorile. Peraltro, la stessa risposta del giudicedi appello, da una parte, rileva che la deduzione era sfornita di documentazionee, quindi, eventualmente, poteva considerarsi infondata e non inammissibile;dall’altra, nel ravvisare, in capo all’imputato, un onere di prova della residenzaeffettiva, in sostanza, ha svolto una valutazione di merito ponendo a carico deldestinatario del provvedimento l’onere di sollecitare il controllo sulla legittimitàdel provvedimento amministrativo, controllo che compete al giudice penale.4. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per il giudiziodi secondo grado alla Corte di appello di Bologna. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna pernuovo giudizio.Così deciso, il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]