CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26740/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione è interamente versato in fatto ed è, comunque, manifestamente infondato. Alla sentenza impugnata che, sulla scorta delle evidenze probatorie, ha considerato integrata la violazione della prescrizione di presentarsi presso il Commissariato di PS e di apporre la firma alle ore 18.00 senza addurre alcuna valida giustificazione, il ricorrente continua ad opporre, per di più in termini generici, l'assenza di intenzionalità della condotta, desunta dalla ripetuta pregressa osservanza della prescrizione, senza neanche allegare circostanze idonee ad incidere, compromettendole, sulle facoltà mnemoniche dell'imputato. Così facendo non si confronta con l'orientamento ermeneutico indiscusso secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 20.7, Confortino, v. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860/01) o l'eventuale dimenticanza, come già chiarito dalla sentenza impugnata. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 2