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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 34267/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20 ottobre 2021 emessa dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Palermo ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per plurime cessioni di sostanza stupefacente di cui agli artt. 81, secondo comma, 73, comma 1 bis, d.P.R. n. 309 del 1990, poste in essere in Palermo anche in concorso tra loro.

2. Il Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, con sentenza emessa in data 20 febbraio 2019, ha ritenuto: - Lu it» Muscatello colpevole dei delitti di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificati i reati al medesimo contestati ai capi a) e c), e, ritenuta la recidiva contestata e la continuazione, lo ha condannato alla pena di due anni, due mesi ed euro 4.000 di multa, al pagamento delle spese processuali, alla confisca del danaro e della sostanza stupefacente in sequestro; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificato il reato al medesimo contestato al capo c), commesso in concorso con il Muscatello e, ritenuta la recidiva contestata, lo ha condannato alla pena di un anno, sei mesi ed euro 1.500,00 di multa e al pagamento delle spese processuali, alla confisca del danaro e della sostanza stupefacente in sequestro.

Il Tribunale di Palermo ha, inoltre, assolto gli imputati dai reati ai medesimi rispettivamente ascritti ai capi b) e d) perché i fatti non sussistono.

3. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado.

4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce, con unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per insufficienza della motivazione, in quanto la Corte di appello, pur dando conto delle proprie conclusioni e delle prove che le sorreggono, non avrebbe esplicitato i criteri di valutazione che avrebbero orientato le proprie valutazioni.

Il ricorrente ha, dunque, chiesto l'immediata declaratoria di non punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, in via subordinata, la riforma della sentenza impugnata, escludendo l'aumento di pena per la contestata recidiva.

5. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo deduce la violazione e la falsa applicazione della legge penale per errata qualificazione del fatto in relazione al reato di cui all'art. 110 cod. pen., 73, comma 1 bis, d.P.R. 309/90 e 81, secondo comma, cod. pen., 73 comma 1 bis, d.P.R. 309/90 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.La difesa, infatti, avrebbe dimostrato nell'atto di appello l'insussistenza delle prove della colpevolezza dell'imputato.

I quantitativi di sostanza stupefacente ceduti, inoltre, non sarebbero stati provati con assoluta precisione e, nell'unico caso accertato, al momento del fermo, il quantitativo della dose sequestrato sarebbe stato di circa tre milligrammi; tale quantitativo, tuttavia, da solo non sarebbe idoneo a integrare una condotta di spaccio che possa giustificare un grave allarme sociale.

L'intero compendio probatorio, inoltre, si baserebbe su solo quattro interventi della polizia giudiziaria e, nelle sole due giornate in cui sarebbe stata accertata la presenza del Giuliano, le cessioni di sostanza stupefacente sarebbero state sporadiche e mai poste in essere personalmente dal ricorrente.

Il teste [OSCURATO:PERSONA], peraltro, avrebbe riconosciuto il Muscatello come colui che nella maggior parte dei casi aveva ceduto la sostanza stupefacente, dimostrando il ruolo del tutto secondario del Giuliano.

La condotta illecita del Giuliano, dunque, non sarebbe sl:ata posta in essere in maniera continuativa e la sua presenza sul luogo dello spaccio sarebbe stata provata solo in un momento successivo, grazie ad un riconoscimento fotografico.

Gli stessi agenti di polizia giudiziaria non avrebbero mai assistito direttamente a condotte di cessione di sostanza stupefacente poste in essere direttamente dal Giuliano e non avrebbero mai accertato la sua presenza.

Ad avviso del difensore, tali risultanze probatorie, ove correttamente valutate, avrebbero dovuto condurre a una assoluzione piena del Giuliano.

La Corte di appello, peraltro, avrebbe dovuto applicare l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., atteso che le condotte accertate erano connate da un ridotto grado di offensività, e le attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti contestate.

Deduce, dunque, il ricorrente che la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato la legge penale in relazione alla qualificazione del reato.

6. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 28 giugno 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.

Con memoria depositata in data 4 luglio 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibile in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.

2. Con unico motivo di ricorso, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per insufficienza della motivazione, in quanto la Corte di appello, pur dando conto delle proprie conclusioni e delle prove che le sorreggono, non avrebbe esplicitato i criteri di valutazione delle prove utilizzati.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per un motivo diverso da quelli consentiti dalla legge.

È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, come nella specie, soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253945) e non già come prescrive l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa.

Il motivo si rileva, peraltro, aspecifico, in quanto il ricorrente ha espresso un generico dissenso in ordine alla motivazione della sentenza impugnata, senza confrontarsi specificamente e criticamente con la stessa.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cessazione fondato su motivi non specifici, che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521).

4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo deduce la violazione e la falsa applicazione della legge penale per errata qualificazione del fatto in relazione al reato di cui all'art. 110 cod. pen., 73, comma 1 bis, d.P.R. 309/90 e 81, secondo comma, cod. peri., 73 comma 1 bis, d.P.R. 309/90 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod proc. pen.5.

Il motivo è inammissibile, in quanto è diretto a sollecitare una diversa valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione e reitera questioni già congruamente affrontate e disattese nel merito dalla Corte di Appello.

È, infatti, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. quando è fondato su argomentazioni che si pongono m confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (ex plurimis: Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA]„ Rv. 266924 - 01; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153-01).

Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez.. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Generiche sono, inoltre, le censure formulate dal ricorrente relativamente alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata ma si limitano a ribadire prospettazioni difensive congruamente disattese nella sentenza impugnata.

La Corte di appello di Palermo ha, tutt'altro che illogicamente, posto a fondamento della conferma della sentenza di primo grado le dichiarazioni rese dagli acquirenti della sostanza stupefacente, il riconoscimento effettuato nei confronti del ricorrente dall'acquirente [OSCURATO:PERSONA], la qualità della sostanza stupefacente in sequestro, confutando le deduzioni difensive relative, sia alla valutazione della rilevanza penale della condotta, sia alla ricostruzione dei fatti.

Quanto alla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., inoltre, la Corte di appello ha evidenziato la consistenza del dato ponderale delle dosi di sostanza stupefacente cedute e la complessiva attività di spaccio continuativamente svolta dall'imputato, attraverso una congrua valutazione di fatto che, nei termini espressi, non è sindacabile in sede di legittimità.

6. Alla stregua di tali rilievi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20 ottobre 2021 emessa dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Palermo ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per plurime cessioni di sostanza stupefacente di cui agli artt. 81, secondo comma, 73, comma 1 bis, d.P.R. n. 309 del 1990, poste in essere in Palermo anche in concorso tra loro. 2. Il Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, con sentenza emessa in data 20 febbraio 2019, ha ritenuto: - Lu it» Muscatello colpevole dei delitti di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificati i reati al medesimo contestati ai capi a) e c), e, ritenuta la recidiva contestata e la continuazione, lo ha condannato alla pena di due anni, due mesi ed euro 4.000 di multa, al pagamento delle spese processuali, alla confisca del danaro e della sostanza stupefacente in sequestro; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificato il reato al medesimo contestato al capo c), commesso in concorso con il Muscatello e, ritenuta la recidiva contestata, lo ha condannato alla pena di un anno, sei mesi ed euro 1.500,00 di multa e al pagamento delle spese processuali, alla confisca del danaro e della sostanza stupefacente in sequestro. Il Tribunale di Palermo ha, inoltre, assolto gli imputati dai reati ai medesimi rispettivamente ascritti ai capi b) e d) perché i fatti non sussistono. 3. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce, con unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per insufficienza della motivazione, in quanto la Corte di appello, pur dando conto delle proprie conclusioni e delle prove che le sorreggono, non avrebbe esplicitato i criteri di valutazione che avrebbero orientato le proprie valutazioni. Il ricorrente ha, dunque, chiesto l'immediata declaratoria di non punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, in via subordinata, la riforma della sentenza impugnata, escludendo l'aumento di pena per la contestata recidiva. 5. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo deduce la violazione e la falsa applicazione della legge penale per errata qualificazione del fatto in relazione al reato di cui all'art. 110 cod. pen., 73, comma 1 bis, d.P.R. 309/90 e 81, secondo comma, cod. pen., 73 comma 1 bis, d.P.R. 309/90 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.La difesa, infatti, avrebbe dimostrato nell'atto di appello l'insussistenza delle prove della colpevolezza dell'imputato. I quantitativi di sostanza stupefacente ceduti, inoltre, non sarebbero stati provati con assoluta precisione e, nell'unico caso accertato, al momento del fermo, il quantitativo della dose sequestrato sarebbe stato di circa tre milligrammi; tale quantitativo, tuttavia, da solo non sarebbe idoneo a integrare una condotta di spaccio che possa giustificare un grave allarme sociale. L'intero compendio probatorio, inoltre, si baserebbe su solo quattro interventi della polizia giudiziaria e, nelle sole due giornate in cui sarebbe stata accertata la presenza del Giuliano, le cessioni di sostanza stupefacente sarebbero state sporadiche e mai poste in essere personalmente dal ricorrente. Il teste [OSCURATO:PERSONA], peraltro, avrebbe riconosciuto il Muscatello come colui che nella maggior parte dei casi aveva ceduto la sostanza stupefacente, dimostrando il ruolo del tutto secondario del Giuliano. La condotta illecita del Giuliano, dunque, non sarebbe sl:ata posta in essere in maniera continuativa e la sua presenza sul luogo dello spaccio sarebbe stata provata solo in un momento successivo, grazie ad un riconoscimento fotografico. Gli stessi agenti di polizia giudiziaria non avrebbero mai assistito direttamente a condotte di cessione di sostanza stupefacente poste in essere direttamente dal Giuliano e non avrebbero mai accertato la sua presenza. Ad avviso del difensore, tali risultanze probatorie, ove correttamente valutate, avrebbero dovuto condurre a una assoluzione piena del Giuliano. La Corte di appello, peraltro, avrebbe dovuto applicare l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., atteso che le condotte accertate erano connate da un ridotto grado di offensività, e le attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti contestate. Deduce, dunque, il ricorrente che la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato la legge penale in relazione alla qualificazione del reato. 6. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 28 giugno 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. Con memoria depositata in data 4 luglio 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibile in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con unico motivo di ricorso, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per insufficienza della motivazione, in quanto la Corte di appello, pur dando conto delle proprie conclusioni e delle prove che le sorreggono, non avrebbe esplicitato i criteri di valutazione delle prove utilizzati. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per un motivo diverso da quelli consentiti dalla legge. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, come nella specie, soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253945) e non già come prescrive l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa. Il motivo si rileva, peraltro, aspecifico, in quanto il ricorrente ha espresso un generico dissenso in ordine alla motivazione della sentenza impugnata, senza confrontarsi specificamente e criticamente con la stessa. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cessazione fondato su motivi non specifici, che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521). 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo deduce la violazione e la falsa applicazione della legge penale per errata qualificazione del fatto in relazione al reato di cui all'art. 110 cod. pen., 73, comma 1 bis, d.P.R. 309/90 e 81, secondo comma, cod. peri., 73 comma 1 bis, d.P.R. 309/90 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod proc. pen.5. Il motivo è inammissibile, in quanto è diretto a sollecitare una diversa valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione e reitera questioni già congruamente affrontate e disattese nel merito dalla Corte di Appello. È, infatti, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. quando è fondato su argomentazioni che si pongono m confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (ex plurimis: Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA]„ Rv. 266924 - 01; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153-01). Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez.. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Generiche sono, inoltre, le censure formulate dal ricorrente relativamente alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata ma si limitano a ribadire prospettazioni difensive congruamente disattese nella sentenza impugnata. La Corte di appello di Palermo ha, tutt'altro che illogicamente, posto a fondamento della conferma della sentenza di primo grado le dichiarazioni rese dagli acquirenti della sostanza stupefacente, il riconoscimento effettuato nei confronti del ricorrente dall'acquirente [OSCURATO:PERSONA], la qualità della sostanza stupefacente in sequestro, confutando le deduzioni difensive relative, sia alla valutazione della rilevanza penale della condotta, sia alla ricostruzione dei fatti. Quanto alla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., inoltre, la Corte di appello ha evidenziato la consistenza del dato ponderale delle dosi di sostanza stupefacente cedute e la complessiva attività di spaccio continuativamente svolta dall'imputato, attraverso una congrua valutazione di fatto che, nei termini espressi, non è sindacabile in sede di legittimità. 6. Alla stregua di tali rilievi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ri
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