CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07501/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2442/2020 R.G. proposto daall'indicato indirizzo PEC degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoPercuoco, che lo rappresentano e difendono- ricorrente -controComune di Torre del Greco, elettivamente domiciliato inRoma, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 101, presso lo studio Terrac-ciano, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –avverso la sentenza n. 3218/2019, depositata dalla Corte d'ap-pello di Napoli il 13.6.2019.Numero registro generale 2442/2020Numero sezionale 3644/2025Numero di raccolta generale 7501/2026Data pubblicazione 29/03/2026Uudita la relazione svolta nella camera di consiglio del29.10.2025 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. chiese ed ottenne dal Tribunale diTorre Annunziata decreto ingiuntivo per il pagamento dellasomma capitale di € 2.918.768,69, dovuta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e a titolo di corrispettivo per il servizio raccolta rifiutiasseritamente svolto in esecuzione di un contratto d'appalto sti-pulato nel 2009. Il Comune si oppose al decreto ingiuntivo, pro-ponendo anche domanda riconvenzionale per la condanna diEcologica [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della penale contrattualeprevista per l'omessa dichiarazione, da parte dell'impresa, diessere stata attinta da interdittiva antimafia.Il Tribunale accolse l'opposizione, revocando il decreto in-giuntivo, e rigettò la domanda riconvenzionale, sulla base dellaconsiderazione che il contratto d'appalto non si era in realtà per-fezionato, in mancanza di sottoscrizione dello stesso dopo l'ag-giudicazione in esito alla pubblica gara per la selezione dell'ap-paltatore.Contro la sentenza di primo grado propose appello il cu-ratore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., fallimento dichia-rato dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparseconclusionali e delle memorie di replica, ma prima della pubbli-cazione della sentenza. Il Comune di Torre del Greco, costituen-dosi nel giudizio d'appello, propose a sua volta gravame in viaincidentale.La Corte d'Appello di Napoli rigettò entrambe le impugna-zioni.Numero registro generale 2442/2020Numero sezionale 3644/2025Numero di raccolta generale 7501/2026Data pubblicazione 29/03/2026Contro la sentenza di secondo grado il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, articolato inquattro motivi.Il Comune si è difeso con controricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1c.p.c., il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte,chiedendo il rinvio per trattazione in pubblica udienza, e il Co-mune di Torre del Greco ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si censurano «violazionee falsa applicazione artt. 43 e 45 legge fall., 653, 300 e 308c.p.c.».Occorre precisare che il curatore del fallimento, propo-nendo appello contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto alla Corte territoriale di accertare la nullitàdi quella decisione, in quanto depositata dopo l'apertura del fal-limento, o, in alternativa, la sua inopponibilità alla proceduraconcorsuale, manifestando tuttavia l'intenzione di fare valere ilcredito nei confronti del Comune di Torre del Greco.La Corte territoriale ha ritenuto improponibile l'appello daparte di un soggetto dichiaratosi estraneo rispetto al processodi primo grado, affermando che, in tal caso, l'impugnazione cor-retta sarebbe stata eventualmente l'opposizione di terzo, dapresentare davanti al tribunale; ha inoltre rilevato una contrad-dizione nella doppia pretesa del curatore, da un lato, di essereconsiderato terzo rispetto alla società fallita e, dall'altro lato, direcuperare in quella stessa sede il credito azionato da [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 2442/2020Numero sezionale 3644/2025Numero di raccolta generale 7501/2026Data pubblicazione 29/03/2026Il ricorrente impugna questa parte della motivazione, ri-badendo l'inopponibilità della sentenza di primo grado al falli-mento e denunciando la violazione delle norme di diritto dallequali si sarebbe dovuta desumere la sopravvenuta definitivitàdel decreto ingiuntivo opposto (in particolare art. 653 c.p.c.).1.1. Il motivo è infondato, nei termini di seguito precisati.1.1.1. La dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].S.r.l., in quanto intervenuta dopo la precisazione delle conclu-sioni e dopo la scadenza dei termini per comparse conclusionalie memorie di replica, non determinò l'interruzione del processodi primo grado. Infatti, l'interruzione del processo è rimedio chela legge predispone quando una delle parti è colpita da unevento (morte o perdita della capacità) che le impedisce di svol-gere le difese a lei consentite, e che avrebbe presumibilmenteinteso svolgere, con conseguente lesione del principio del con-traddittorio. Pertanto, non produce alcun effetto l'evento (po-tenzialmente) interruttivo se si verifica quando ormai eranoesauriti i termini per svolgere qualsiasi difesa. In tal senso si ègià pronunciata questa Corte (Cass. nn. 14472/2017; 23042/2009), applicando analogicamente la disposizione – tuttora vi-gente, ma scritta prima della riforma introdotta dalla legge n.353 del 1990 – che dispone l'irrilevanza dell'evento interruttivoo della sua notificazione se si verifica «dopo la chiusura delladiscussione davanti al collegio» (art. 300, comma 5, c.p.c.).Ebbene, resta fermo che «L'apertura del fallimento deter-mina l'interruzione del processo» (art. 43, comma 3, leggefall.), immediata ed automatica, senza necessità di dichiara-zione del difensore ai sensi dell'art. 300 c.p.c., anche se l'im-presa era regolarmente costituita in giudizio (per tutte, Cass.S.U. n. 12154/2021). Ma, in questo caso, il processo non si èinterrotto, perché la dichiarazione di fallimento è intervenutaNumero registro generale 2442/2020Numero sezionale 3644/2025Numero di raccolta generale 7501/2026Data pubblicazione 29/03/2026(prima della sentenza, ma) quando non c'erano più attività di-fensive da svolgere. Pertanto, sono sicuramente da escluderesia l'estinzione del processo per mancata riassunzione nel ter-mine, sia la nullità della sentenza di primo grado, sia, infine,l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo opposto.1.1.2. Per quanto riguarda poi l'opponibilità della sentenzaal fallimento, occorre distinguere.Nel presente processo, [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA] del Greco hanno introdotto domande contrapposte: lasocietà, con il ricorso per ingiunzione, ha chiesto la condannadel Comune a pagare il corrispettivo dei servizi prestati, mentreil Comune ha chiesto la condanna della società al pagamento diuna penale.Dal punto di vista del fallimento si tratta, pertanto, di con-statare che erano qui riunite una causa pendente attiva e unacausa pendente passiva. Con riferimento a quest'ultima, la re-lativa pretesa – una volta intervenuto il fallimento – non potevapiù essere proposta nella sede processuale ordinaria, ma do-veva essere riproposta mediante insinuazione allo stato passivo(art. 52 legge fall.). E, non essendo stata pronunciata una sen-tenza di accertamento del credito prima dell'apertura del falli-mento, nemmeno poteva operare l'ammissione con riserva delloesito del giudizio nei gradi successivi, di cui all'art. 96, comma2, n. 3, legge fall. La sentenza di primo grado è, in effetti, inop-ponibile al fallimento.La Corte territoriale ha respinto l'appello incidentale delComune, mentre avrebbe dovuto dichiarare improponibile unadomanda di condanna nei confronti del fallimento svolta nellasede processuale ordinaria, ma tale aspetto è in questo mo-mento del tutto irrilevante, posto che la decisione sul punto nonè stata impugnata.Numero registro generale 2442/2020Numero sezionale 3644/2025Numero di raccolta generale 7501/2026Data pubblicazione 29/03/2026Ben diversa è la posizione del curatore fallimentare conriferimento alla causa attiva proposta da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]e giunta a sentenza (senza interruzione del processo) solo dopol'apertura del fallimento. In questo caso il curatore subentraall'imprenditore fallito nell'amministrazione del suo patrimonio(artt. 31, comma 1, e 42, commi 1 e 2, legge fall.) e sta ingiudizio nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti didiritto patrimoniali del fallito compresi nel fallimento (art. 43,comma 1, c.p.c.). Quindi, la sentenza di primo grado, anche sepronunciata dopo l'apertura del fallimento, è opponibile al cura-tore, che – subentrando nella posizione processuale della so-cietà fallita – è tenuto a impugnare la sentenza di rigetto delladomanda (revoca del decreto ingiuntivo); cosa che, del resto,egli ha fatto, sia pure in via alternativa e subordinata rispettoall'infondata pretesa di sfruttare una insussistente inopponibilitàdella sentenza di rigetto.Una volta tenute correttamente distinte le vicende relativealla causa attiva e alla causa passiva pendenti al momento delladichiarazione di fallimento, l'infondatezza del primo motivo diricorso appare evidente e conforme a principi ben consolidati,sicché non si ravvisa la necessità della rimessione del processoalla pubblica udienza, pur sollecitata dal Pubblico Ministero.2. Con il secondo motivo di ricorso, la sentenza della Corted'Appello di Napoli viene censurata per «violazione e falsa ap-plicazione degli artt. 11 e ss. d.lgs. n. 163 del 2006, art. 1659c.c., art. 1661 c.c. … 112 c.p.c.».È questo, appunto, il motivo di ricorso con cui il ricorrenteintende censurare la decisione assunta dalla Corte territoriale,che ha rigettato, nel merito, l'appello proposto contro la sen-tenza del Tribunale e ribadito la statuizione di quest'ultimo se-condo cui la mera aggiudicazione all'esito della gara d'appalto,Numero registro generale 2442/2020Numero sezionale 3644/2025Numero di raccolta generale 7501/2026Data pubblicazione 29/03/2026quantunque seguita da un verbale di affidamento del servizio invia d'urgenza, non equivale alla stipulazione del contratto e nondà diritto all'impresa di pretendere il pagamento del corrispet-tivo per le prestazioni rese.Il ricorrente ripropone, con questo motivo, la sua tesi se-condo cui l'aggiudicazione avrebbe il valore civilistico di una ac-cettazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della pro-posta contrattuale fatta dall'impresa rispondendo all'invito con-tenuto nel bando di gara; secondo lo schema che la parte ritienedelineato nell'art. 4 del r.d. n. 2440 del 1923.2.1. Anche questo motivo è infondato, perché la decisioneassunta dalla Corte d'Appello di Napoli è conforme al diritto, cosìcome interpretato da questa Corte.Trova applicazione nel caso di specie, ratione temporis,l'art. 11 del d.lgs. n. 163 del 2006 («Codice dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive2004/17/CE e 2004/18/CE»), il cui comma 9 distingue(va) chia-ramente «l'aggiudicazione definitiva» dalla «stipulazione delcontratto di appalto o di concessione», la quale deve avereluogo «entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termineprevisto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di dif-ferimento espressamente concordata con l'aggiudicatario». Èdunque già così evidente che aggiudicazione e stipulazione sonodue atti distinti e avvengono in due momenti diversi.Ma vi è di più, perché l'art. 11, comma 9, disciplina anchel'ipotesi che venga affidata in via d'urgenza all'impresa l'esecu-zione del contratto prima della sua stipulazione, prevedendo –in particolare «Nel caso di servizi e forniture» – che «l'aggiudi-catario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le pre-stazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione». Nem-meno in questo caso, pertanto, si può prescindere dalla stipula-Numero registro generale 2442/2020Numero sezionale 3644/2025Numero di raccolta generale 7501/2026Data pubblicazione 29/03/2026zione del contratto, quale fonte necessaria del diritto al corri-spettivo, essendo l'impresa tutelata soltanto dal «diritto al rim-borso delle spese sostenute».È stato quindi correttamente affermato che «L'avvio anti-cipato, disciplinato dall'art. 11, comma nono, del d.lgs. n. 163del 2006, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 31 luglio 2007,n. 113 e dall'art. 1 del d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, costituisce… oggetto di un rapporto distinto da quello derivante dall'aggiu-dicazione, anche se ad esso collegato e destinato a rimaneredallo stesso assorbito in caso di stipulazione del contratto, ches'instaura nel caso in cui sia disposta l'esecuzione in via d'ur-genza, e che non esclude la necessità della successiva stipula-zione del contratto vero e proprio; esso è volto a consentirel'esecuzione dei lavori o la prestazione del servizio o della forni-tura per il tempo strettamente necessario all'espletamento deicontrolli ed all'adempimento delle formalità preliminari alla sti-pulazione, e determina effetti quantitativamente più ridotti diquelli derivanti dal contratto, nonché temporalmente circoscrittialle prestazioni rese nel medesimo periodo: in tal senso deponechiaramente il dettato della norma in esame, la quale prevedeche, nel caso in cui la stipulazione non abbia luogo nel terminefissato, l'aggiudicatario non ha diritto al corrispettivo contrat-tualmente previsto per le prestazioni eseguite, ma soltanto alrimborso delle spese sostenute per l'effettuazione delle stesse… L'avvio anticipato dell'esecuzione si configura, in altri termini,come una fase del procedimento che conduce alla stipulazionedel contratto, dotata di proprie caratteristiche e finalità, aventeorigine da un apposito provvedimento, con cui viene dispostal'esecuzione in via d'urgenza, e destinata ad esaurirsi natural-mente per effetto della stipulazione del contratto, la quale dàinizio all'esecuzione vera e propria, ovvero a cessare anticipa-Numero registro generale 2442/2020Numero sezionale 3644/2025Numero di raccolta generale 7501/2026Data pubblicazione 29/03/2026tamente per effetto dell'accertata impossibilità di procedere allastipulazione, del venir meno dell'aggiudicazione o di un altroautonomo provvedimento» (Cass. n. 3629/2021; si precisa chenel caso qui in esame, trattandosi di aggiudicazione e di affida-mento dei lavori risalenti al settembre 2009, trova applicazionel'art. 11 del d.lgs. n. 163 del 2006 come modificato dall'art. 2del d.lgs. n. 113 del 2007 e non anche e dall'art. 1 del d.lgs. 53del 2010, il che però non muta il dato testuale da prendere inconsiderazione).3. Con il terzo motivo, in via subordinata, il ricorrente de-nuncia il vizio di «violazione e falsa applicazione art. 11, comma9, d.lgs. n. 163 del 2006».In un'ottica astrattamente coerente con quanto qui ap-pena affermato per motivare il rigetto del secondo motivo, ilricorrente censura la sentenza d'appello per non essergli statoriconosciuto nemmeno il diritto al rimborso delle spese, cosìcome stabilito proprio nell'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163del 2006.3.1. Il motivo è inammissibile, perché non risulta che ladomanda volta a ottenere il rimborso delle spese sia mai stataproposta nel giudizio di merito e il fallimento nemmeno affermache sia stata proposta, né tantomeno indica dove, come equando sarebbe stata proposta.È appena il caso di aggiungere – posto che il ricorrentenon afferma il contrario – che la domanda di condanna al paga-mento di una somma corrispondente alle spese sostenute persvolgere il servizio è sostanzialmente diversa rispetto alla do-manda diretta a ottenere il pagamento del corrispettivo contrat-tuale, sicché la prima non avrebbe potuto essere presa in con-siderazione dal giudice del merito come domanda implicita-mente contenuta nella seconda.Numero registro generale 2442/2020Numero sezionale 3644/2025Numero di raccolta generale 7501/2026Data pubblicazione 29/03/20264. Infine, il quarto motivo censura «violazione e falsa ap-plicazione art. 112 c.p.c. omessa pronuncia sul secondo motivod'appello, art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».Il fallimento si duole di non avere avuto risposta dallaCorte territoriale a quella parte dell'atto d'appello con cui si eracontestato al Tribunale di avere «implicitamente ritenuto privedi prova le domande di pagamento».4.1. Il motivo – illustrato con la mera riproduzione inte-grale del lungo terzo motivo d'appello – è palesemente inam-missibile, perché la Corte partenopea (così come il Tribunale),avendo negato in diritto la fondatezza della domanda, nonaveva alcun motivo di pronunciarsi sulla prova dei fatti che,quand'anche accertati, non avrebbero potuto portare a un di-verso esito del processo.5. In definitiva, rigettato complessivamente il ricorso, lespese del presente giudizio di legittimità seguono la soccom-benza e si liquidano in dispositivo.6. Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.Numero registro generale 2442/2020Numero sezionale 3644/2025Numero di raccolta generale 7501/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:Contratti pubbliciGUIDO [OSCURATO:PERSONA] Presidente– Appalto di ser-[OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. vizi – FallimentoLUCIANO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere impresa - EffettiUd. 29/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLUIGI D'[OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2442/2020 R.G. proposto daall'indicato indirizzo PEC degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoPercuoco, che lo rappresentano e difendono- ricorrente -controComune di Torre del Greco, elettivamente domiciliato inRoma, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 101, presso lo studio Terrac-ciano, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –avverso la sentenza n. 3218/2019, depositata dalla Corte d'ap-pello di Napoli il 13.6.2019.Numero registro generale 2442/2020Numero sezionale 3644/2025Numero di raccolta generale 7501/2026Data pubblicazione 29/03/2026Uudita la relazione svolta nella camera di consiglio del29.10.2025 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. chiese ed ottenne dal Tribunale diTorre Annunziata decreto ingiuntivo per il pagamento dellasomma capitale di € 2.918.768,69, dovuta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e a titolo di corrispettivo per il servizio raccolta rifiutiasseritamente svolto in esecuzione di un contratto d'appalto sti-pulato nel 2009. Il Comune si oppose al decreto ingiuntivo, pro-ponendo anche domanda riconvenzionale per la condanna diEcologica [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della penale contrattualeprevista per l'omessa dichiarazione, da parte dell'impresa, diessere stata attinta da interdittiva antimafia.Il Tribunale accolse l'opposizione, revocando il decreto in-giuntivo, e rigettò la domanda riconvenzionale, sulla base dellaconsiderazione che il contratto d'appalto non si era in realtà per-fezionato, in mancanza di sottoscrizione dello stesso dopo l'ag-giudicazione in esito alla pubblica gara per la selezione dell'ap-paltatore.Contro la sentenza di primo grado propose appello il cu-ratore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., fallimento dichia-rato dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparseconclusionali e delle memorie di replica, ma prima della pubbli-cazione della sentenza. Il Comune di Torre del Greco, costituen-dosi nel giudizio d'appello, propose a sua volta gravame in viaincidentale.La Corte d'Appello di Napoli rigettò entrambe le impugna-zioni.Numero registro generale 2442/2020Numero sezionale 3644/2025Numero di raccolta generale 7501/2026Data pubblicazione 29/03/2026Contro la sentenza di secondo grado il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, articolato inquattro motivi.Il Comune si è difeso con controricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1c.p.c., il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte,chiedendo il rinvio per trattazione in pubblica udienza, e il Co-mune di Torre del Greco ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si censurano «violazionee falsa applicazione artt. 43 e 45 legge fall., 653, 300 e 308c.p.c.».Occorre precisare che il curatore del fallimento, propo-nendo appello contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto alla Corte territoriale di accertare la nullitàdi quella decisione, in quanto depositata dopo l'apertura del fal-limento, o, in alternativa, la sua inopponibilità alla proceduraconcorsuale, manifestando tuttavia l'intenzione di fare valere ilcredito nei confronti del Comune di Torre del Greco.La Corte territoriale ha ritenuto improponibile l'appello daparte di un soggetto dichiaratosi estraneo rispetto al processodi primo grado, affermando che, in tal caso, l'impugnazione cor-retta sarebbe stata eventualmente l'opposizione di terzo, dapresentare davanti al tribunale; ha inoltre rilevato una contrad-dizione nella doppia pretesa del curatore, da un lato, di essereconsiderato terzo rispetto alla società fallita e, dall'altro lato, direcuperare in quella stessa sede il credito azionato da [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 2442/2020Numero sezionale 3644/2025Numero di raccolta generale 7501/2026Data pubblicazione 29/03/2026Il ricorrente impugna questa parte della motivazione, ri-badendo l'inopponibilità della sentenza di primo grado al falli-mento e denunciando la violazione delle norme di diritto dallequali si sarebbe dovuta desumere la sopravvenuta definitivitàdel decreto ingiuntivo opposto (in particolare art. 653 c.p.c.).1.1. Il motivo è infondato, nei termini di seguito precisati.1.1.1. La dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].S.r.l., in quanto intervenuta dopo la precisazione delle conclu-sioni e dopo la scadenza dei termini per comparse conclusionalie memorie di replica, non determinò l'interruzione del processodi primo grado. Infatti, l'interruzione del processo è rimedio chela legge predispone quando una delle parti è colpita da unevento (morte o perdita della capacità) che le impedisce di svol-gere le difese a lei consentite, e che avrebbe presumibilmenteinteso svolgere, con conseguente lesione del principio del con-traddittorio. Pertanto, non produce alcun effetto l'evento (po-tenzialmente) interruttivo se si verifica quando ormai eranoesauriti i termini per svolgere qualsiasi difesa. In tal senso si ègià pronunciata questa Corte (Cass. nn. 14472/2017; 23042/2009), applicando analogicamente la disposizione – tuttora vi-gente, ma scritta prima della riforma introdotta dalla legge n.353 del 1990 – che dispone l'irrilevanza dell'evento interruttivoo della sua notificazione se si verifica «dopo la chiusura delladiscussione davanti al collegio» (art. 300, comma 5, c.p.c.).Ebbene, resta fermo che «L'apertura del fallimento deter-mina l'interruzione del processo» (art. 43, comma 3, leggefall.), immediata ed automatica, senza necessità di dichiara-zione del difensore ai sensi dell'art. 300 c.p.c., anche se l'im-presa era regolarmente costituita in giudizio (per tutte, Cass.S.U. n. 12154/2021). Ma, in questo caso, il processo non si èinterrotto, perché la dichiarazione di fallimento è intervenutaNumero registro generale 2442/2020Numero sezionale 3644/2025Numero di raccolta generale 7501/2026Data pubblicazione 29/03/2026(prima della sentenza, ma) quando non c'erano più attività di-fensive da svolgere. Pertanto, sono sicuramente da escluderesia l'estinzione del processo per mancata riassunzione nel ter-mine, sia la nullità della sentenza di primo grado, sia, infine,l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo opposto.1.1.2. Per quanto riguarda poi l'opponibilità della sentenzaal fallimento, occorre distinguere.Nel presente processo, [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA] del Greco hanno introdotto domande contrapposte: lasocietà, con il ricorso per ingiunzione, ha chiesto la condannadel Comune a pagare il corrispettivo dei servizi prestati, mentreil Comune ha chiesto la condanna della società al pagamento diuna penale.Dal punto di vista del fallimento si tratta, pertanto, di con-statare che erano qui riunite una causa pendente attiva e unacausa pendente passiva. Con riferimento a quest'ultima, la re-lativa pretesa – una volta intervenuto il fallimento – non potevapiù essere proposta nella sede processuale ordinaria, ma do-veva essere riproposta mediante insinuazione allo stato passivo(art. 52 legge fall.). E, non essendo stata pronunciata una sen-tenza di accertamento del credito prima dell'apertura del falli-mento, nemmeno poteva operare l'ammissione con riserva delloesito del giudizio nei gradi successivi, di cui all'art. 96, comma2, n. 3, legge fall. La sentenza di primo grado è, in effetti, inop-ponibile al fallimento.La Corte territoriale ha respinto l'appello incidentale delComune, mentre avrebbe dovuto dichiarare improponibile unadomanda di condanna nei confronti del fallimento svolta nellasede processuale ordinaria, ma tale aspetto è in questo mo-mento del tutto irrilevante, posto che la decisione sul punto nonè stata impugnata.Numero registro generale 2442/2020Numero sezionale 3644/2025Numero di raccolta generale 7501/2026Data pubblicazione 29/03/2026Ben diversa è la posizione del curatore fallimentare conriferimento alla causa attiva proposta da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]e giunta a sentenza (senza interruzione del processo) solo dopol'apertura del fallimento. In questo caso il curatore subentraall'imprenditore fallito nell'amministrazione del suo patrimonio(artt. 31, comma 1, e 42, commi 1 e 2, legge fall.) e sta ingiudizio nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti didiritto patrimoniali del fallito compresi nel fallimento (art. 43,comma 1, c.p.c.). Quindi, la sentenza di primo grado, anche sepronunciata dopo l'apertura del fallimento, è opponibile al cura-tore, che – subentrando nella posizione processuale della so-cietà fallita – è tenuto a impugnare la sentenza di rigetto delladomanda (revoca del decreto ingiuntivo); cosa che, del resto,egli ha fatto, sia pure in via alternativa e subordinata rispettoall'infondata pretesa di sfruttare una insussistente inopponibilitàdella sentenza di rigetto.Una volta tenute correttamente distinte le vicende relativealla causa attiva e alla causa passiva pendenti al momento delladichiarazione di fallimento, l'infondatezza del primo motivo diricorso appare evidente e conforme a principi ben consolidati,sicché non si ravvisa la necessità della rimessione del processoalla pubblica udienza, pur sollecitata dal Pubblico Ministero.2. Con il secondo motivo di ricorso, la sentenza della Corted'Appello di Napoli viene censurata per «violazione e falsa ap-plicazione degli artt. 11 e ss. d.lgs. n. 163 del 2006, art. 1659c.c., art. 1661 c.c. … 112 c.p.c.».È questo, appunto, il motivo di ricorso con cui il ricorrenteintende censurare la decisione assunta dalla Corte territoriale,che ha rigettato, nel merito, l'appello proposto contro la sen-tenza del Tribunale e ribadito la statuizione di quest'ultimo se-condo cui la mera aggiudicazione all'esito della gara d'appalto,Numero registro generale 2442/2020Numero sezionale 3644/2025Numero di raccolta generale 7501/2026Data pubblicazione 29/03/2026quantunque seguita da un verbale di affidamento del servizio invia d'urgenza, non equivale alla stipulazione del contratto e nondà diritto all'impresa di pretendere il pagamento del corrispet-tivo per le prestazioni rese.Il ricorrente ripropone, con questo motivo, la sua tesi se-condo cui l'aggiudicazione avrebbe il valore civilistico di una ac-cettazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della pro-posta contrattuale fatta dall'impresa rispondendo all'invito con-tenuto nel bando di gara; secondo lo schema che la parte ritienedelineato nell'art. 4 del r.d. n. 2440 del 1923.2.1. Anche questo motivo è infondato, perché la decisioneassunta dalla Corte d'Appello di Napoli è conforme al diritto, cosìcome interpretato da questa Corte.Trova applicazione nel caso di specie, ratione temporis,l'art. 11 del d.lgs. n. 163 del 2006 («Codice dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive2004/17/CE e 2004/18/CE»), il cui comma 9 distingue(va) chia-ramente «l'aggiudicazione definitiva» dalla «stipulazione delcontratto di appalto o di concessione», la quale deve avereluogo «entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termineprevisto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di dif-ferimento espressamente concordata con l'aggiudicatario». Èdunque già così evidente che aggiudicazione e stipulazione sonodue atti distinti e avvengono in due momenti diversi.Ma vi è di più, perché l'art. 11, comma 9, disciplina anchel'ipotesi che venga affidata in via d'urgenza all'impresa l'esecu-zione del contratto prima della sua stipulazione, prevedendo –in particolare «Nel caso di servizi e forniture» – che «l'aggiudi-catario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le pre-stazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione». Nem-meno in questo caso, pertanto, si può prescindere dalla stipula-Numero registro generale 2442/2020Numero sezionale 3644/2025Numero di raccolta generale 7501/2026Data pubblicazione 29/03/2026zione del contratto, quale fonte necessaria del diritto al corri-spettivo, essendo l'impresa tutelata soltanto dal «diritto al rim-borso delle spese sostenute».È stato quindi correttamente affermato che «L'avvio anti-cipato, disciplinato dall'art. 11, comma nono, del d.lgs. n. 163del 2006, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 31 luglio 2007,n. 113 e dall'art. 1 del d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, costituisce… oggetto di un rapporto distinto da quello derivante dall'aggiu-dicazione, anche se ad esso collegato e destinato a rimaneredallo stesso assorbito in caso di stipulazione del contratto, ches'instaura nel caso in cui sia disposta l'esecuzione in via d'ur-genza, e che non esclude la necessità della successiva stipula-zione del contratto vero e proprio; esso è volto a consentirel'esecuzione dei lavori o la prestazione del servizio o della forni-tura per il tempo strettamente necessario all'espletamento deicontrolli ed all'adempimento delle formalità preliminari alla sti-pulazione, e determina effetti quantitativamente più ridotti diquelli derivanti dal contratto, nonché temporalmente circoscrittialle prestazioni rese nel medesimo periodo: in tal senso deponechiaramente il dettato della norma in esame, la quale prevedeche, nel caso in cui la stipulazione non abbia luogo nel terminefissato, l'aggiudicatario non ha diritto al corrispettivo contrat-tualmente previsto per le prestazioni eseguite, ma soltanto alrimborso delle spese sostenute per l'effettuazione delle stesse… L'avvio anticipato dell'esecuzione si configura, in altri termini,come una fase del procedimento che conduce alla stipulazionedel contratto, dotata di proprie caratteristiche e finalità, aventeorigine da un apposito provvedimento, con cui viene dispostal'esecuzione in via d'urgenza, e destinata ad esaurirsi natural-mente per effetto della stipulazione del contratto, la quale dàinizio all'esecuzione vera e propria, ovvero a cessare anticipa-Numero registro generale 2442/2020Numero sezionale 3644/2025Numero di raccolta generale 7501/2026Data pubblicazione 29/03/2026tamente per effetto dell'accertata impossibilità di procedere allastipulazione, del venir meno dell'aggiudicazione o di un altroautonomo provvedimento» (Cass. n. 3629/2021; si precisa chenel caso qui in esame, trattandosi di aggiudicazione e di affida-mento dei lavori risalenti al settembre 2009, trova applicazionel'art. 11 del d.lgs. n. 163 del 2006 come modificato dall'art. 2del d.lgs. n. 113 del 2007 e non anche e dall'art. 1 del d.lgs. 53del 2010, il che però non muta il dato testuale da prendere inconsiderazione).3. Con il terzo motivo, in via subordinata, il ricorrente de-nuncia il vizio di «violazione e falsa applicazione art. 11, comma9, d.lgs. n. 163 del 2006».In un'ottica astrattamente coerente con quanto qui ap-pena affermato per motivare il rigetto del secondo motivo, ilricorrente censura la sentenza d'appello per non essergli statoriconosciuto nemmeno il diritto al rimborso delle spese, cosìcome stabilito proprio nell'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163del 2006.3.1. Il motivo è inammissibile, perché non risulta che ladomanda volta a ottenere il rimborso delle spese sia mai stataproposta nel giudizio di merito e il fallimento nemmeno affermache sia stata proposta, né tantomeno indica dove, come equando sarebbe stata proposta.È appena il caso di aggiungere – posto che il ricorrentenon afferma il contrario – che la domanda di condanna al paga-mento di una somma corrispondente alle spese sostenute persvolgere il servizio è sostanzialmente diversa rispetto alla do-manda diretta a ottenere il pagamento del corrispettivo contrat-tuale, sicché la prima non avrebbe potuto essere presa in con-siderazione dal giudice del merito come domanda implicita-mente contenuta nella seconda.Numero registro generale 2442/2020Numero sezionale 3644/2025Numero di raccolta generale 7501/2026Data pubblicazione 29/03/20264. Infine, il quarto motivo censura «violazione e falsa ap-plicazione art. 112 c.p.c. omessa pronuncia sul secondo motivod'appello, art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».Il fallimento si duole di non avere avuto risposta dallaCorte territoriale a quella parte dell'atto d'appello con cui si eracontestato al Tribunale di avere «implicitamente ritenuto privedi prova le domande di pagamento».4.1. Il motivo – illustrato con la mera riproduzione inte-grale del lungo terzo motivo d'appello – è palesemente inam-missibile, perché la Corte partenopea (così come il Tribunale),avendo negato in diritto la fondatezza della domanda, nonaveva alcun motivo di pronunciarsi sulla prova dei fatti che,quand'anche accertati, non avrebbero potuto portare a un di-verso esito del processo.5. In definitiva, rigettato complessivamente il ricorso, lespese del presente giudizio di legittimità seguono la soccom-benza e si liquidano in dispositivo.6. Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidatein € 15.000,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%,a € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versa-mento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 2442/2020Numero sezionale 3644/2025Numero di raccolta generale 7501/2026Data pubblicazione 29/03/2026contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del29.10.2025.Il PresidenteGuido MERCOLINOP.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidatein € 15.000,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%,a € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versa-mento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 2442/2020Numero sezionale 3644/2025Numero di raccolta generale 7501/2026Data pubblicazione 29/03/2026contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del29.10.2025.Il PresidenteGuido MERCOLINO