CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 41433/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di sei diverse sentenze di condanna. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente avanza considerazioni di merito per contestare la valutazione della Corte territoriale, sollecitando il giudice di legittimità a sovrapporre ad essa la propria, ruolo che non è previsto dalla legge. Quanto alla circostanza che precedenti provvedimenti avevano riconosciuto la continuazione tra reati commessi negli anni 1998 - 2005, quindi nell'arco temporale nel corso del quale erano stati consumati gli ulteriori reati per i quali si chiedeva il riconoscimento del vincolo, la stessa onerava il giudice dell'esecuzione di un onere di motivazione rafforzato per chiarire il motivo per cui i reati commessi nel periodo intermedio non potessero essere frutto del medesimo disegno criminoso che legava gli altri: tale onere risulta pienamente rispettato nell'ordinanza impugnata, con la quale si sottolinea la natura del tutto disomogenea del delitto di simulazione di reato commesso nel 2002 rispetto agli altri oggetto delle diverse sentenze. Il ricorrente non osserva alcunché in ordine a tale valutazione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle tk i spese processuali e ihirlaarEab della somma di euro 3.00 la Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensor Il