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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 11976/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21503-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 13/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/01/2020 R.G.N. 650/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] medicae veterinaria Riconoscimento anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a termine R.G.N.21503/2020 Cron.

Rep.

Ud.22/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Benevento avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dirigente veterinario assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e, dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento dell’anzianità maturata alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di contratti a tempo determinato, aveva condannato la Asl a corrispondere al ricorrente la somma di € 73.070,35, dovuta in quanto già a far tempo dal 23 aprile 2008 era maturato il quinquennio che dava titolo alla maggiorazione della indennità di esclusività;

2. la Corte territoriale ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità del ricorso, sollevata sul rilievo che l’atto era stato sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Cervone mentre la procura risultava conferita agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Billwiller e Cervone; il giudice d’appello ha richiamato giurisprudenza di questa Corte ed ha evidenziato che, in difetto di espressa ed inequivoca volontà della parte di conferire ai difensori un mandato congiunto, ciascun procuratore ha pieni poteri di rappresentanza processuale e può compiere validamente l’atto;

3. infondata è stata ritenuta anche l’eccezione di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. perché il Tribunale, nel riconoscere l’anzianità di servizio e l’indennità di esclusività nel maggiore importo previsto per i dirigenti con anzianità compresa tra cinque e quindici anni, aveva accolto esattamente la domanda formulata dal ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;

4. ad analoghe conclusioni la Corte distrettuale è giunta quanto al motivo di appello con il quale era stata riproposta l’eccezione di prescrizione, in relazione alla quale ha osservato che la maturazione dei cinque anni di servizio, ossia dell’anzianità necessaria per ottenere la progressione stipendiale, si era avuta solo il 23 aprile 2008 e, quindi , la prescrizione era stata tempestivamente interrotta con le richieste del 29 luglio 2010, 24 settembre 2010, 22 febbraio 2012 e 15 maggio 2013;

5. quanto al merito della pretesa il giudice d’appello ha richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. n. 7440/2018, secondo cui la disciplina contrattuale deve essere interpretata alla luce del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego fra assunti a tempo determinato e a tempo indeterminato, ed ha rilevato che ai fini della maturazione del quinquennio rileva anche l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a termine in successione e non determina soluzione di continuità la presenza di intervalli temporali che siano conformi a quelli richiesti dalla disciplina legale, come si era verificato nella fattispecie giacché la continuità del rapporto era stata interrotta solo nei periodi 23 agosto/21 settembre 2004 e 22 gennaio/23 febbraio 2006;

6. infine la Corte partenopea ha escluso che la Asl potesse validamente invocare l’art. 9 del d.l. n. 78/2010 sia per il carattere straordinario dell’evento incidente sulla dinamica retributiva sia perché nella specie il compimento del quinquennio che dava titolo alla maggiorazione si era verificato nell’anno 2008, in epoca antecedente all’entrata in vigore del cosiddetto «blocco stipendiale»;

7. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivodi ricorso, rubricato «mancanza di procura ad litem violazione artt. 83 – 84 – 125 c.p.c.», reitera l’eccezione di nullità del ricorso di primo grado perché sottoscritto dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], priva di procura, e perché il mandato conferito agli altri difensori si doveva intendere congiunto e non disgiunto;

2. la seconda censura denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e, dopo aver trascritto il capo della sentenza oggetto di impugnazione, assume che «nel ricorso di primo grado il ricorrente non aveva chiesto entrambi i benefici riportando nell’oggetto la locuzione “o”»;

3. il terzo motivo, intitolato «prescrizione», assume che «tale circostanza va annullata e statuito che c’è stata la prescrizione delle somme richieste non avendo parte ricorrente formalizzato espressamente negli atti di messa in mora che con gli stessi si interrompeva la prescrizione»;

4. infine con il quarto motivo l’Azienda ricorrente assume l’«infondatezza ed illegittimità del ricorso di primo grado» e, richiamata la disciplina contrattuale, reitera la tesi della non computabilità dell’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinatoe sostiene che nella specie, attesa la differenza tra rapporto a termine e contratto a tempo indeterminato non assumerebbero alcun rilievo né la direttiva 1999/70/CEné il d.lgs. 368/2001; aggiunge, poi, richiamando atti adottati dalla Regione Campania e dal Commissario ad acta , che l’incremento stipendiale rientrava fra quelli “bloccati” dal d.l. n. 78/2010 e non poteva, di conseguenza, essere riconosciuto per gli anni antecedenti al 2015;

5. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni; il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e veicolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito (Cass. n. 16700/2020); ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, sviluppata attraverso considerazioni non ricondotte in modo specifico ai vizi elencati nella norma richiamata e formulata senza individuare le norme di diritto violate dalla Corte territoriale; nel caso di specie il ricorso è privo del requisito imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. perché i motivi ( rubricati: mancanza di procura ad litemviolazione artt.83 – 84 – 125 c.p.c. ; violazione art. 112 c.p.c. ; prescrizione; infondatezza ed illegittimità del ricorso di primo grado) non individuano alcun vizio rilevanteex art. 360 cod. proc. civ., e le argomentazioni svolte richiedono un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere a ricavare dalle stesse un motivo di impugnazione, dovrebbe individuare, sostituendosi alla parte, per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge, sostanziale o processuale, o di carenza di motivazione eventualmente ravvisabile (Cass. n. 328/2007; Cass. n. 21611/2013; Cass. n. 20957/2014; Cass. n. 635/2015);

5.1. si deve poi aggiungere, quanto agli errores in procedendo denunciati nei primi due motivi, che il ricorso, oltre a limitarsi ad una contestazione generica della motivazione posta dalla Corte territoriale a fondamento della pronuncia di rigetto dell’eccezione (apoditticamente si afferma che il mandato conferito ai difensori era congiunto e non disgiunto e che il riconoscimento della fascia superiore dell’indennità di esclusività era stato richiesto in via alternativa) non assolve agli oneri di specifica indicazione ed allegazione impostidagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. perché non riporta nel corpo del motivo il contenuto essenziale degli atti processuali rilevanti né fornisce indicazioni sulla localizzazione degli atti medesimi nel fascicolo di parte o d’ufficio;il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità ( Cass.

S.U. n. 8077/2012); la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca ( cfr. fra le tante Cass.

S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019); la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia , ha escluso che il principio sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili ( punti 78, 104 e 105);

5.2. analogo difetto di specificità si rinviene anche in relazione alla formulazione del terzo motivo, che, inoltre, nel contestare la ritenuta valenza interruttiva delle missive inviate all’Azienda in date 29 luglio 2010, 22 febbraio 2012 e 15 maggio 2013, non indica le ragioni dell’asserito errore giuridico nel quale la Corte territoriale sarebbe incorsa e sollecita una lettura diretta delle missive in questione, ossia un accertamento di fatto riservato al giudice del merito e non consentito nel giudizio di legittimità;

5.3. infine il quarto motivo, come si è detto rubricato «infondatezza ed illegittimità del ricorso di primo grado», è chiaramente affetto dal profilo di inammissibilità indicato in premessa al quale si deve aggiungere che, quanto alla rilevanza dell’anzianità maturata sulla base di contratti a tempo determinato, le argomentazioni esposte non confutanole ragioni per le quali la Corte distrettuale, attraverso il rinvio al principio di diritto enunciato da Cass. n. 7440/2018, ha ritenuto di dover valorizzare detta anzianità, al fine di assicurare la necessaria conformazione del diritto nazionale a quello eurounitario, e si limitanoad affermare, apoditticamente , che esiste un’ontologica diversa fra contratto a termine e rapporto a tempo indeterminato, senza misurarsi in alcun modo con l’obbligo che la clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE impone al datore di lavoro, pubblico o privato, di assicurare parità di trattamento nelle condizioni di impiego; nel giudizio dicassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass.

S.U. n. 14385/2007).

5.4. quanto, poi, all’invocata applicazione del “blocco” previsto dall’art. 9 del d.l. n. 78/2010, il motivo attiene solo ad una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte distrettuale non si è limitata a ritenere evento straordinario della dinamica contrattuale l’incremento dell’indennità di esclusività (unica ratio censurata dall’azienda ricorrente), ma ha anche affermato che, una volta accertato il diritto al riconoscimento dell’anzianità non valutata dall’Azienda, il passaggio alla fascia superiore andava collocato temporalmente nell’anno 2008, ossia in epoca antecedente alle annualità interessate dal blocco disposto dal citato d.l. n. 78/2010, circostanza, quest’ultima, sufficiente a far ritenere infondate le difese opposte dalla ASL; nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata ( cfr. fra le tanteCass. n. 15399/2018);

5.5. infine privo di attinenza ai fatti di causaè il richiamo, che si legge nell’ultima parte del ricorso, alle pronunce di questa Corte che hanno ritenuto inapplicabile la direttiva 1999/70/CE al rapporto intercorrente fra la ASL ed i medici convenzionati, attesa la assoluta diversità di quel rapporto, che instaura una collaborazione autonoma coordinata e continuativa, rispetto a quello subordinato a tempo determinato che viene qui in rilievo;

6. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ASL al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente principale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Azienda ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21503-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 13/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/01/2020 R.G.N. 650/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] medicae veterinaria Riconoscimento anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a termine R.G.N.21503/2020 Cron. Rep. Ud.22/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Benevento avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dirigente veterinario assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e, dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento dell’anzianità maturata alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di contratti a tempo determinato, aveva condannato la Asl a corrispondere al ricorrente la somma di € 73.070,35, dovuta in quanto già a far tempo dal 23 aprile 2008 era maturato il quinquennio che dava titolo alla maggiorazione della indennità di esclusività; 2. la Corte territoriale ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità del ricorso, sollevata sul rilievo che l’atto era stato sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Cervone mentre la procura risultava conferita agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Billwiller e Cervone; il giudice d’appello ha richiamato giurisprudenza di questa Corte ed ha evidenziato che, in difetto di espressa ed inequivoca volontà della parte di conferire ai difensori un mandato congiunto, ciascun procuratore ha pieni poteri di rappresentanza processuale e può compiere validamente l’atto; 3. infondata è stata ritenuta anche l’eccezione di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. perché il Tribunale, nel riconoscere l’anzianità di servizio e l’indennità di esclusività nel maggiore importo previsto per i dirigenti con anzianità compresa tra cinque e quindici anni, aveva accolto esattamente la domanda formulata dal ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; 4. ad analoghe conclusioni la Corte distrettuale è giunta quanto al motivo di appello con il quale era stata riproposta l’eccezione di prescrizione, in relazione alla quale ha osservato che la maturazione dei cinque anni di servizio, ossia dell’anzianità necessaria per ottenere la progressione stipendiale, si era avuta solo il 23 aprile 2008 e, quindi , la prescrizione era stata tempestivamente interrotta con le richieste del 29 luglio 2010, 24 settembre 2010, 22 febbraio 2012 e 15 maggio 2013; 5. quanto al merito della pretesa il giudice d’appello ha richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. n. 7440/2018, secondo cui la disciplina contrattuale deve essere interpretata alla luce del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego fra assunti a tempo determinato e a tempo indeterminato, ed ha rilevato che ai fini della maturazione del quinquennio rileva anche l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a termine in successione e non determina soluzione di continuità la presenza di intervalli temporali che siano conformi a quelli richiesti dalla disciplina legale, come si era verificato nella fattispecie giacché la continuità del rapporto era stata interrotta solo nei periodi 23 agosto/21 settembre 2004 e 22 gennaio/23 febbraio 2006; 6. infine la Corte partenopea ha escluso che la Asl potesse validamente invocare l’art. 9 del d.l. n. 78/2010 sia per il carattere straordinario dell’evento incidente sulla dinamica retributiva sia perché nella specie il compimento del quinquennio che dava titolo alla maggiorazione si era verificato nell’anno 2008, in epoca antecedente all’entrata in vigore del cosiddetto «blocco stipendiale»; 7. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivodi ricorso, rubricato «mancanza di procura ad litem violazione artt. 83 – 84 – 125 c.p.c.», reitera l’eccezione di nullità del ricorso di primo grado perché sottoscritto dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], priva di procura, e perché il mandato conferito agli altri difensori si doveva intendere congiunto e non disgiunto; 2. la seconda censura denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e, dopo aver trascritto il capo della sentenza oggetto di impugnazione, assume che «nel ricorso di primo grado il ricorrente non aveva chiesto entrambi i benefici riportando nell’oggetto la locuzione “o”»; 3. il terzo motivo, intitolato «prescrizione», assume che «tale circostanza va annullata e statuito che c’è stata la prescrizione delle somme richieste non avendo parte ricorrente formalizzato espressamente negli atti di messa in mora che con gli stessi si interrompeva la prescrizione»; 4. infine con il quarto motivo l’Azienda ricorrente assume l’«infondatezza ed illegittimità del ricorso di primo grado» e, richiamata la disciplina contrattuale, reitera la tesi della non computabilità dell’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinatoe sostiene che nella specie, attesa la differenza tra rapporto a termine e contratto a tempo indeterminato non assumerebbero alcun rilievo né la direttiva 1999/70/CEné il d.lgs. 368/2001; aggiunge, poi, richiamando atti adottati dalla Regione Campania e dal Commissario ad acta , che l’incremento stipendiale rientrava fra quelli “bloccati” dal d.l. n. 78/2010 e non poteva, di conseguenza, essere riconosciuto per gli anni antecedenti al 2015; 5. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni; il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e veicolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito (Cass. n. 16700/2020); ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, sviluppata attraverso considerazioni non ricondotte in modo specifico ai vizi elencati nella norma richiamata e formulata senza individuare le norme di diritto violate dalla Corte territoriale; nel caso di specie il ricorso è privo del requisito imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. perché i motivi ( rubricati: mancanza di procura ad litemviolazione artt.83 – 84 – 125 c.p.c. ; violazione art. 112 c.p.c. ; prescrizione; infondatezza ed illegittimità del ricorso di primo grado) non individuano alcun vizio rilevanteex art. 360 cod. proc. civ., e le argomentazioni svolte richiedono un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere a ricavare dalle stesse un motivo di impugnazione, dovrebbe individuare, sostituendosi alla parte, per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge, sostanziale o processuale, o di carenza di motivazione eventualmente ravvisabile (Cass. n. 328/2007; Cass. n. 21611/2013; Cass. n. 20957/2014; Cass. n. 635/2015); 5.1. si deve poi aggiungere, quanto agli errores in procedendo denunciati nei primi due motivi, che il ricorso, oltre a limitarsi ad una contestazione generica della motivazione posta dalla Corte territoriale a fondamento della pronuncia di rigetto dell’eccezione (apoditticamente si afferma che il mandato conferito ai difensori era congiunto e non disgiunto e che il riconoscimento della fascia superiore dell’indennità di esclusività era stato richiesto in via alternativa) non assolve agli oneri di specifica indicazione ed allegazione impostidagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. perché non riporta nel corpo del motivo il contenuto essenziale degli atti processuali rilevanti né fornisce indicazioni sulla localizzazione degli atti medesimi nel fascicolo di parte o d’ufficio;il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità ( Cass. S.U. n. 8077/2012); la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca ( cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019); la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia , ha escluso che il principio sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili ( punti 78, 104 e 105); 5.2. analogo difetto di specificità si rinviene anche in relazione alla formulazione del terzo motivo, che, inoltre, nel contestare la ritenuta valenza interruttiva delle missive inviate all’Azienda in date 29 luglio 2010, 22 febbraio 2012 e 15 maggio 2013, non indica le ragioni dell’asserito errore giuridico nel quale la Corte territoriale sarebbe incorsa e sollecita una lettura diretta delle missive in questione, ossia un accertamento di fatto riservato al giudice del merito e non consentito nel giudizio di legittimità; 5.3. infine il quarto motivo, come si è detto rubricato «infondatezza ed illegittimità del ricorso di primo grado», è chiaramente affetto dal profilo di inammissibilità indicato in premessa al quale si deve aggiungere che, quanto alla rilevanza dell’anzianità maturata sulla base di contratti a tempo determinato, le argomentazioni esposte non confutanole ragioni per le quali la Corte distrettuale, attraverso il rinvio al principio di diritto enunciato da Cass. n. 7440/2018, ha ritenuto di dover valorizzare detta anzianità, al fine di assicurare la necessaria conformazione del diritto nazionale a quello eurounitario, e si limitanoad affermare, apoditticamente , che esiste un’ontologica diversa fra contratto a termine e rapporto a tempo indeterminato, senza misurarsi in alcun modo con l’obbligo che la clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE impone al datore di lavoro, pubblico o privato, di assicurare parità di trattamento nelle condizioni di impiego; nel giudizio dicassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007). 5.4. quanto, poi, all’invocata applicazione del “blocco” previsto dall’art. 9 del d.l. n. 78/2010, il motivo attiene solo ad una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte distrettuale non si è limitata a ritenere evento straordinario della dinamica contrattuale l’incremento dell’indennità di esclusività (unica ratio censurata dall’azienda ricorrente), ma ha anche affermato che, una volta accertato il diritto al riconoscimento dell’anzianità non valutata dall’Azienda, il passaggio alla fascia superiore andava collocato temporalmente nell’anno 2008, ossia in epoca antecedente alle annualità interessate dal blocco disposto dal citato d.l. n. 78/2010, circostanza, quest’ultima, sufficiente a far ritenere infondate le difese opposte dalla ASL; nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata ( cfr. fra le tanteCass. n. 15399/2018); 5.5. infine privo di attinenza ai fatti di causaè il richiamo, che si legge nell’ultima parte del ricorso, alle pronunce di questa Corte che hanno ritenuto inapplicabile la direttiva 1999/70/CE al rapporto intercorrente fra la ASL ed i medici convenzionati, attesa la assoluta diversità di quel rapporto, che instaura una collaborazione autonoma coordinata e continuativa, rispetto a quello subordinato a tempo determinato che viene qui in rilievo; 6. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ASL al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente principale. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Azienda ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei p
Sentenza Cassazione n. 11976/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris