CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07246/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 3669 /20 17 proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi tre anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: indagini finanziarie – prova analitica-motivazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - controricorrent i - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.841/06/ 16 depositata i n data 29 / 0 6 /20 16 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 14 / 0 2 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a [OSCURATO:PERSONA] o n [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e i soci [OSCURATO:PERSONA] e Gabriella e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima in seguito deceduta) impugnavano l'avviso di accertamento notificato per l'anno2008 con cui era contestato maggiore imponibile e maggior valore della produzione ai fini Irap , oltre al maggior volume di affari fini I va e all'omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura;le risultanze di tale accertamento erano trasferite ai soci per la rideterminazione de i tributi personali in forza della sussistenzadella ristretta base societaria; - il giudice di primo grado accoglieva i ricorsi proposti ritenendo difettosa la delega e la qualifica del funzionario che aveva sottoscrittogli accertamenti; - appellava l' A mministrazione finanziaria; - c on la pronuncia qui impugnata il giudice del gravame ha da un lato ritenuto regolarmente sottoscritti gli avvisi di accertamento, dall'altoritenuto infondato nel merito ogni atto in positivo avendo lacontribuente offerto puntuali riscontri agli addebiti rivolti come riconosciuto d'altronde dallo stesso Uf ficio con la mediazione proposta; quante alle riprese ancora in contestazione le stesse riguardavano modici importi insuscettibili di far ritenere la sussistenza di evasione o la presenza di maggiori redditi imponibili. I n ultimo , con riguardo l'utilizzabilità delle perdite fiscali pregresse , riteneva il giudice di secondo grado che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare anche quellerealizzate nel corso dell'anno 2008 e per quanto concerne Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 l'anno 2007 l'intervenuta decisione della Commissione tributaria regionaleaveva confermato in toto le regioni della contribuente ; - r icorre l' Agenzia delle Entrate con atto affida to a due motivi di impugnazione; - i contribuenti resistono con proprio controricorso e propongono ricorsoincidentale illustrato da memoria ; Consideratoche: - il primo motivo di gravame denuncia la violazione dell'art. 36 del d.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. peravere il giudice di seconde cure resa motivazione apparente senzamanifestare i presupposti di fatto e di diritto, le ragioni per le quali sono stati ritenuti giustificati i movimenti bancari omettendoal concreto esame della documentazione giustificativa prodottadai contribuenti; - il motivo è infondato; - invero, la CTR ha manifestato le ragioni poste a base del decidere, siapure in modo assai sintetico, che ha evidenziato nel fatto che “leriprese in contestazione riguardano modici importi insuscettibili difar ritenere la sussistenza di evasione o presenza di maggiori redditi imponibili ” che si tratta di “ operazioni ampiamente giustificateo giustificabili ” - tale affermazione si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”, ex lege imposto (Cass. SS. UU. sent. n. 8053/2014); - i l secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.84 TUIR in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata mancato di considerare era stata già avanzata analoga richiesta di compensazione delle perdite con il maggior reddito accertato anche per il periodo di imposta 2007, nonpotendola richiesta essere presentata per più anni di imposta penauna illegittima duplicazione dell'utilizzo delle perdite; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - il motivo è fondato; - come si legge nella pronuncia impugnata, la CTR ha ritenuto utilizzabilela perdita riferita all'anno 2007 senza però tenere conto delfatto che il giudizio relativo all'avviso di accertamento che ha rettificato il reddito di quell'anno (e che quindi in concreto ha escluso ridotto la perdita in argomento) era all’epoca ancora pendente, non risultando quindi in concreto certa la perdita de qua; - l a rilevanza delle perdite per la determinazione dell'imponibile, invero,discende da ll’art. 84 TUIR, il cui comma 1 stabilisce che la perdita è "determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito"; in altri termini, la perdita non solo nonè diversa dall'utile ma deve essere determinata con le stesse regolefiscali, mentre è privo di incidenza che, in ipotesi, sul piano civilistico essa sia stata ripianata. Peculiare, poi, è il regime di utilizzazione della perdita che può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltreil quinto, "per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi": il contribuente, quindi, non può (salvo, come previsto dall'ultimo periodo del comma 1, per l'utilizzazione dei crediti d'imposta e delle ritenute) stabilire l'ammontaredella perdita da portare in diminuzione del reddito di ognunodegli esercizi successivi ; - i l meccanismo così delineato, dunque, comporta che la perdita, se eccedente,deve essere riportata a nuovo di anno in anno fino al suo esaurimento. Nelle annualità successive essa continua ad incidere sulla determinazione dell'imponibile ma come componente negativo derivante da una precedente annualità. I fattori "genetici" della perdita, quindi, sono ancorati all'annualità incui è sorta ma la sua effettiva rilevanza (e incidenza) riguarda l'annualitàin cui è effettivamente impiegata ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - i n una prospettiva di sistema, inoltre, va ricordato che la dottrina economicae aziendale considera l'impresa lungo l'intero arco della suacomplessiva esistenza derivandone che solo al termine della sua"vita" è possibile valutare se essa sia in attivo o in passivo ed è questo risultato che assume rilievo ai fini della capacità contributiva; la ripartizione lungo intervalli predeterminati, annuali, è considerata, in questa prospettiva, un "artifizio necessario", che assolve ad una esigenza di ordine, in vista, tra l'altro,dell'interesse fiscale ad avere assicurato un gettito regolare ecostante. Il riporto delle perdite costituisce, allora, un correttivo aquesta ripartizione convenzionale ed ha la funzione di garantire unriequilibrio della effettiva capacità contributiva; ne deriva che solo la corrispondente effettività della perdita rileva ai fini del riporto.Nel presente caso, il fatto che la perdita fosse ancora sub iudice, pendendo il giudizio avente per oggetto l’avviso di accertamentoche la contestava, ne impediva l’utilizzo ; - p er le ragioni sopra esposte, il ricorso va accolto; - la sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello che siuniformerà ai principi sopra illustrati; - alla luce della decisione che precede, rimane assorbito il ricorso incidentale,attenendo esso alla compensazione delle spese di lite operatadalla CTR e dunque a statuizione che, per il suo carattere accessorio, viene comunque travolta dalla disposta cassazione dellasentenza impugnata (Cass. SS. UU. sent. 16 febbraio 2023, n.4835); p.q.m. accoglieil secondo motivo di ricorso principale ; rigetta il primo motivo di ricorso principale; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivoaccolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di se