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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33575/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria della difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Bologna, all'esito di rito abbreviato, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 14 gennaio 2016, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], unico componente e, al contempo, Capogruppo del Gruppo consiliare misto costituitosi il 1 agosto 2011 presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], dai reati di peculato a lui ascritti ai capi A3), limitatamente alle spese sostenute per il secondo viaggio a Lampedusa, A8), limitatamente alla consulenza all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e C) perché il fatto non sussiste.

Ha rideterminato la pena inflitta a Riva in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione; ha rideterminato la confisca in euro 5.020,70 e ha confermato, nel resto, la sentenza di condanna per i reati di peculato di cui ai capi A3) (limitatamente al primo viaggio a Lampedusa - per una spesa di euro 1.164,93 - per partecipare a un convegno mai tenutosi), A7) (limitatamente alle spese per lavoro dipendente nella misura di euro 3.096,00 a [OSCURATO:PERSONA]), A9) (relativamente ai punti b - spese per ricariche telefoniche - ed e - spese asseritamente di inoltro fax da parte di una ditta che effettuava riparazione motocicli- per un totale di euro 759,77).

Viene contestato all'imputato di essersi appropriato di fondi attribuiti a titolo di contribuzione pubblica per il funzionamento dei gruppi consiliari o, meglio, di averli utilizzati per scopi diversi da quelli contemplati nella legge regionale di riferimento allora in vigore (n. 32/1997), impiegando parte del denaro per il soddisfacimento di esigenze esclusivamente personali.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. pen; in particolare l'assenza del dolo in capo all'imputato e la erronea valutazione delle prove.

La Corte di appello avrebbe elevato al rango di prova diretta dei semplici elementi indiziari.evidenziando che l'imputato non aveva provato che: - relativamente al primo viaggio a Lampedusa, aveva svolto attività politica; - Bonn° Angelina aveva effettivamente lavorato in Regione; - le spese per ricariche telefoniche erano motivate dalla necessità di comunicare in relazione alla sua attività politica; - la spesa per il fax era effettiva.

Rileva la difesa che, con riferimento al capo A3), e quindi al primo viaggio a Lampedusa, erra la Corte di appello nel ritenere tardiva, e quindi non credibile, la giustificazione data dall'imputato, in sede di interrogatorio, nel corso del quale l'imputato aveva evidenziato che gli incontri di natura istituzionale erano stati realmente svolti, così come la visita al centro di permanenza temporanea presente sull'isola (con documentazione fotografica agli atti della documentazione conservata in Regione) e che i costi sostenuti erano sempre stati improntati alla economicità (Riva era stato ospitato dall'allora consigliere comunale [OSCURATO:PERSONA] e non aveva chiesto alcun rimborso spese di hotel), aveva consumato pasti nelle giornate del 5, 7 e 8 ottobre, recandosi una sola volta presso un ristorante in compagnia di tre persone indicate come ospiti istituzionali), aveva realmente consegnato, chiedendone il rimborso, due omaggi per le istituzioni locali, per importi modesti; aveva avuto una permanenza di soli tre giorni con pernottamento di sole due notti.

Non può sindacarsi la motivazione che ha indotto l'imputato a compiere tale missione, essendo essa riconducibile alla libertà della propria azione politica.

La difesa sottolinea, altresì, che, relativamente al capo A7) b, [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente lavorato per l'imputato in Regione per un periodo limitato alle necessità del gruppo misto, non rilevando che manchi la prova.

Relativamente al capo A9), con riferimento alle ricariche telefoniche, Riva, nell'interrogatorio, avrebbe fornito la giustificazione delle spese, del tutto plausibile e veritiera, anche in considerazione del fatto che si tratta di rimborsi di valore modestissimo.

Per quanto concerne la spesa relativa al fax, che è stato realmente ;.4 trasmesso da una tabaccheria, la ricevuta rilasciata da Motor service per euro 12,50, sarebbe stata erroneamente allegata dalla segretaria.

Sotto il profilo del dolo, si evidenzia che l'imputato, che ha rinunciato all'assegno vitalizio, era inesperto e che, comunque, la contabilità aveva superato il vaglio del [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2011.

In conclusione, a giudizio della difesa, nel caso in esame non sono stati rispettati i principi dettati da questa Corte di legittimità in tema di inversione dell'onere della prova.

3. La difesa ha depositato memoria nella quale insiste nei motivi del ricorso e, in particolare, sul fatto che è onere del Pubblico ministero provare che le spese sono ingiustificate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre premettere che il ricorrente, nel periodo in contestazione, era unico componente e Capogruppo del Gruppo consiliare misto presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna.

Sussisteva, pertanto, in capo allo stesso, la qualifica soggettiva pubblicistica, come chiarito dalla sentenza impugnata e confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscenni, non mass.) la quale, pur riconoscendo, sulla scia di Cass. Civ., Sez.

U, n. 2357 del 31/10/2014, Rv. 632757, la duplice natura dei gruppi consiliari (privatistica quanto all'attività direttamente connessa all'attività partitica; pubblicistica quanto alle attività strettamente correlate al funzionamento dell'assemblea regionale), ricorda come i gruppi consiliari partecipino, quali strutture interne agli organi assembleari, all'esercizio della funzione legislativa pubblica e come la gestione dei fondi pubblici ad essi assegnati sia, per tale ragione, assoggettata alla giurisdizione della Corte dei conti (Sez.

U, n. 5589 del 28/02/2020, Rv. 657218; sentt.

Corte costituzionale n. 1130 del 1988; n. 187 del 1990 e n. 107 del 2015), in aderenza con la precedente giurisprudenza che ritiene consiglieri e capigruppo consiliari pubblici ufficiali (con specifico riferimento ai secondi, Sez. 6, n. 1561 del 11/09/2018, dep. 2019, Fiorito, Rv. 274940; Sez. 6, 14580 del 02/02/2017, Narduzzi, Rv. 269536).

3. Sussiste, inoltre, il presupposto della condotta di peculato, atteso il possesso/disponibilità dei fondi da parte dell'imputato.

La normativa di riferimento all'epoca vigente (artt. 3, 5 e 6 L. reg. 32 del 1997) attribuiva, infatti, al capogruppo poteri di riscossione e di utilizzo dei fondi (oltre al potere di autorizzare le spese dei consiglieri).

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità ciò che occorre, ai fini del requisito in esame, è la capacità giuridica, svincolata da controlli preventivi, di utilizzare il denaro uti dominus (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, cit.): condizione senza dubbio sussistente nel caso oggetto del presente giudizio, come dimostratoz dal fatto che i contributi erano messi a disposizione di ciascun gruppo con rate bimestrali anticipate mediante accredito su un conto corrente indicato dal presidente del Gruppo.

4. Manifestamente infondato appare il motivo di ricorso, sull'elemento soggettivo, trattandosi di delitto connotato dal dolo generico e, dunque, integrato dalla mera coscienza e volontà di usare somme pubbliche per finalità motivatamente ritenute esclusivamente private.

La motivazione contenuta, sul punto, nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte distrettuale analiticamente spiegato che le spese compiute da Riva, oggetto di condanna, esulavano dai fini istituzionali.

Non appare configurabile alcun errore, in considerazione del ruolo ricoperto dal ricorrente su cui, in quanto Capogruppo consiliare, gravavano doveri informativi "rinforzati", oltre che per la serialità delle condotte realizzate.

Le condotte ascritte a Riva configurano una "appropriazione", attesa l'utilizzazione di denaro o di beni realizzata dall'agente uti dominus, quali le spese sostenute da finalità esclusivamente privata o personale, secondo le analitiche ricostruzioni dei giudici di merito a cui si rinvia.5.

In conclusione, il motivo di ricorso appare inammissibile perché / pur eccependo formalmente la violazione di legge ed il vizio di motivazione, essi mirano a sollecitare una rivalutazione dei criteri di prova usati dal giudice di merito: rivalutazione preclusa in sede di legittimità, tanto più che la motivazione della sentenza impugnata appare aderente ai principi espressi dalle più recenti sentenze di legittimità in tema di peculato anche con riferimento ai fondi della ,&gione [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha attribuito rilevanza penale soltanto a spese accertate e considerate senz'altro estranee alla sua attività istituzionale (il convegno a Lampedusa non si è mai tenuto; la segretaria non è mai stata vista , negli uffici regionali, è del tutto inverosimile che possa esservi uno scontrino - 41,1 avente stessa datid-èntico importo- allegato per errore al posto di un altro; le telefonate rimborsate sono su cellulfari intestati ai fratelli dell'imputato).

I giudici di merito hanno, dunque, motivatamente ritenuto provata - con valutazione, non sindacabile in questa sede - la natura inequivocabilmente privata e personale delle spese, quand'anche sostenute in concomitante presenza di eventi istituzionali. 5.1.Non si verte in tema di spese di natura ambivalente, né può ritenersi configurabile alcuna inversione dell'onere probatorio nel ragionamento dei giudici di merito, ove rilevano il carattere generico delle giustificazioni fornite dall'imputato e la mancata allegazione, da parte della difesa, di elementi da cui desumere l'avvenuta destinazione istituzionale dei fondi, così da contrastare un quadro di senso contrario.

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Bologna, all'esito di rito abbreviato, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 14 gennaio 2016, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], unico componente e, al contempo, Capogruppo del Gruppo consiliare misto costituitosi il 1 agosto 2011 presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], dai reati di peculato a lui ascritti ai capi A3), limitatamente alle spese sostenute per il secondo viaggio a Lampedusa, A8), limitatamente alla consulenza all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e C) perché il fatto non sussiste. Ha rideterminato la pena inflitta a Riva in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione; ha rideterminato la confisca in euro 5.020,70 e ha confermato, nel resto, la sentenza di condanna per i reati di peculato di cui ai capi A3) (limitatamente al primo viaggio a Lampedusa - per una spesa di euro 1.164,93 - per partecipare a un convegno mai tenutosi), A7) (limitatamente alle spese per lavoro dipendente nella misura di euro 3.096,00 a [OSCURATO:PERSONA]), A9) (relativamente ai punti b - spese per ricariche telefoniche - ed e - spese asseritamente di inoltro fax da parte di una ditta che effettuava riparazione motocicli- per un totale di euro 759,77). Viene contestato all'imputato di essersi appropriato di fondi attribuiti a titolo di contribuzione pubblica per il funzionamento dei gruppi consiliari o, meglio, di averli utilizzati per scopi diversi da quelli contemplati nella legge regionale di riferimento allora in vigore (n. 32/1997), impiegando parte del denaro per il soddisfacimento di esigenze esclusivamente personali. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. pen; in particolare l'assenza del dolo in capo all'imputato e la erronea valutazione delle prove. La Corte di appello avrebbe elevato al rango di prova diretta dei semplici elementi indiziari.evidenziando che l'imputato non aveva provato che: - relativamente al primo viaggio a Lampedusa, aveva svolto attività politica; - Bonn° Angelina aveva effettivamente lavorato in Regione; - le spese per ricariche telefoniche erano motivate dalla necessità di comunicare in relazione alla sua attività politica; - la spesa per il fax era effettiva. Rileva la difesa che, con riferimento al capo A3), e quindi al primo viaggio a Lampedusa, erra la Corte di appello nel ritenere tardiva, e quindi non credibile, la giustificazione data dall'imputato, in sede di interrogatorio, nel corso del quale l'imputato aveva evidenziato che gli incontri di natura istituzionale erano stati realmente svolti, così come la visita al centro di permanenza temporanea presente sull'isola (con documentazione fotografica agli atti della documentazione conservata in Regione) e che i costi sostenuti erano sempre stati improntati alla economicità (Riva era stato ospitato dall'allora consigliere comunale [OSCURATO:PERSONA] e non aveva chiesto alcun rimborso spese di hotel), aveva consumato pasti nelle giornate del 5, 7 e 8 ottobre, recandosi una sola volta presso un ristorante in compagnia di tre persone indicate come ospiti istituzionali), aveva realmente consegnato, chiedendone il rimborso, due omaggi per le istituzioni locali, per importi modesti; aveva avuto una permanenza di soli tre giorni con pernottamento di sole due notti. Non può sindacarsi la motivazione che ha indotto l'imputato a compiere tale missione, essendo essa riconducibile alla libertà della propria azione politica. La difesa sottolinea, altresì, che, relativamente al capo A7) b, [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente lavorato per l'imputato in Regione per un periodo limitato alle necessità del gruppo misto, non rilevando che manchi la prova. Relativamente al capo A9), con riferimento alle ricariche telefoniche, Riva, nell'interrogatorio, avrebbe fornito la giustificazione delle spese, del tutto plausibile e veritiera, anche in considerazione del fatto che si tratta di rimborsi di valore modestissimo. Per quanto concerne la spesa relativa al fax, che è stato realmente ;.4 trasmesso da una tabaccheria, la ricevuta rilasciata da Motor service per euro 12,50, sarebbe stata erroneamente allegata dalla segretaria. Sotto il profilo del dolo, si evidenzia che l'imputato, che ha rinunciato all'assegno vitalizio, era inesperto e che, comunque, la contabilità aveva superato il vaglio del [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2011. In conclusione, a giudizio della difesa, nel caso in esame non sono stati rispettati i principi dettati da questa Corte di legittimità in tema di inversione dell'onere della prova. 3. La difesa ha depositato memoria nella quale insiste nei motivi del ricorso e, in particolare, sul fatto che è onere del Pubblico ministero provare che le spese sono ingiustificate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre premettere che il ricorrente, nel periodo in contestazione, era unico componente e Capogruppo del Gruppo consiliare misto presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna. Sussisteva, pertanto, in capo allo stesso, la qualifica soggettiva pubblicistica, come chiarito dalla sentenza impugnata e confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscenni, non mass.) la quale, pur riconoscendo, sulla scia di Cass. Civ., Sez. U, n. 2357 del 31/10/2014, Rv. 632757, la duplice natura dei gruppi consiliari (privatistica quanto all'attività direttamente connessa all'attività partitica; pubblicistica quanto alle attività strettamente correlate al funzionamento dell'assemblea regionale), ricorda come i gruppi consiliari partecipino, quali strutture interne agli organi assembleari, all'esercizio della funzione legislativa pubblica e come la gestione dei fondi pubblici ad essi assegnati sia, per tale ragione, assoggettata alla giurisdizione della Corte dei conti (Sez. U, n. 5589 del 28/02/2020, Rv. 657218; sentt. Corte costituzionale n. 1130 del 1988; n. 187 del 1990 e n. 107 del 2015), in aderenza con la precedente giurisprudenza che ritiene consiglieri e capigruppo consiliari pubblici ufficiali (con specifico riferimento ai secondi, Sez. 6, n. 1561 del 11/09/2018, dep. 2019, Fiorito, Rv. 274940; Sez. 6, 14580 del 02/02/2017, Narduzzi, Rv. 269536). 3. Sussiste, inoltre, il presupposto della condotta di peculato, atteso il possesso/disponibilità dei fondi da parte dell'imputato. La normativa di riferimento all'epoca vigente (artt. 3, 5 e 6 L. reg. 32 del 1997) attribuiva, infatti, al capogruppo poteri di riscossione e di utilizzo dei fondi (oltre al potere di autorizzare le spese dei consiglieri). Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità ciò che occorre, ai fini del requisito in esame, è la capacità giuridica, svincolata da controlli preventivi, di utilizzare il denaro uti dominus (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, cit.): condizione senza dubbio sussistente nel caso oggetto del presente giudizio, come dimostratoz dal fatto che i contributi erano messi a disposizione di ciascun gruppo con rate bimestrali anticipate mediante accredito su un conto corrente indicato dal presidente del Gruppo. 4. Manifestamente infondato appare il motivo di ricorso, sull'elemento soggettivo, trattandosi di delitto connotato dal dolo generico e, dunque, integrato dalla mera coscienza e volontà di usare somme pubbliche per finalità motivatamente ritenute esclusivamente private. La motivazione contenuta, sul punto, nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte distrettuale analiticamente spiegato che le spese compiute da Riva, oggetto di condanna, esulavano dai fini istituzionali. Non appare configurabile alcun errore, in considerazione del ruolo ricoperto dal ricorrente su cui, in quanto Capogruppo consiliare, gravavano doveri informativi "rinforzati", oltre che per la serialità delle condotte realizzate. Le condotte ascritte a Riva configurano una "appropriazione", attesa l'utilizzazione di denaro o di beni realizzata dall'agente uti dominus, quali le spese sostenute da finalità esclusivamente privata o personale, secondo le analitiche ricostruzioni dei giudici di merito a cui si rinvia.5. In conclusione, il motivo di ricorso appare inammissibile perché / pur eccependo formalmente la violazione di legge ed il vizio di motivazione, essi mirano a sollecitare una rivalutazione dei criteri di prova usati dal giudice di merito: rivalutazione preclusa in sede di legittimità, tanto più che la motivazione della sentenza impugnata appare aderente ai principi espressi dalle più recenti sentenze di legittimità in tema di peculato anche con riferimento ai fondi della ,&gione [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha attribuito rilevanza penale soltanto a spese accertate e considerate senz'altro estranee alla sua attività istituzionale (il convegno a Lampedusa non si è mai tenuto; la segretaria non è mai stata vista , negli uffici regionali, è del tutto inverosimile che possa esservi uno scontrino - 41,1 avente stessa datid-èntico importo- allegato per errore al posto di un altro; le telefonate rimborsate sono su cellulfari intestati ai fratelli dell'imputato). I giudici di merito hanno, dunque, motivatamente ritenuto provata - con valutazione, non sindacabile in questa sede - la natura inequivocabilmente privata e personale delle spese, quand'anche sostenute in concomitante presenza di eventi istituzionali. 5.1.Non si verte in tema di spese di natura ambivalente, né può ritenersi configurabile alcuna inversione dell'onere probatorio nel ragionamento dei giudici di merito, ove rilevano il carattere generico delle giustificazioni fornite dall'imputato e la mancata allegazione, da parte della difesa, di elementi da cui desumere l'avvenuta destinazione istituzionale dei fondi, così da contrastare un quadro di senso contrario. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
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