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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022

Cassazione n. 24131/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha richiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del 25 ottobre 2021, il Tribunale di Trento- giudice dell'esecuzione, ha - decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento, disposto dalla Prima sezione di questa Corte con sentenza n. 32810 del 20 maggio 2021, di analogo provvedimento - "dichiarato non operante la sospensione condizionale della pena statuita in favore di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Trento del 18.4.2018, irrevocabile il 3.9.2018".

1.1. Con la sentenza di annullamento indicata, la Prima sezione ha rilevato un duplice deficit dell'apparato giustificativo del provvedimento del giudice dell'esecuzione che, decidendo sulla richiesta, avanzata dal pubblico ministero, di verifica dell'adempimento degli obblighi, ai quali era stata subordinata la sospensione condizionale della pena, imposti a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 310 del 2018 dello stesso Tribunale, aveva «ritenuto che detti obblighi non risultano adempiuti», dichiarando, in conseguenza, «non operante» la sospensione condizionale della pena, censurando tanto la mancata esplicazione di un'istanza di parte, introduttiva dell'incidente d'esecuzione, che la compiuta disamina delle condizioni economiche del condannato, addotte a giustificazione del mancato adempimento dell'obbligo risarcitorio al quale il predetto beneficio era stato condizionato.

1.2. Con il provvedimento emesso all'esito del giudizio di rinvio, il giudice dell'esecuzione ha reiterato le stesse statuizioni conclusive, dando atto della richiesta del pubblico ministero di "dichiarare inefficace art. 165 cod. pen. la sospensione condizionale della pena" e reputando come le dedotte condizioni di indigenza non siano tali "da integrare quell'impedimento oggettivo ad adempiere alle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi, ben potendo, in assenza di evidenze di segno contrario, il condannato trovare nel corso di questo tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza un'occupazione che gli permettesse di adempiere in modo anche parziale al debito, manifestando così anche solo un'intenzione positiva che si sarebbe potuta valorizzare anche a fronte di un sostanziale inadempimento puntuale e completo", stigmatizzando, altresì, l'assenza di concrete manifestazioni di resipiscenza.

2. Avverso la citata ordinanza del 25 ottobre 2021 ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi.

2.1. Col primo motivo, deduce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione provveduto in assenza della necessaria domanda, tale non potendosi reputare l'originaria istanza di verifica dell'adempimento, sollecitata dal pubblico ministero, né la nota autografa in data 15.10.2021, sopravvenuta alla fissazione dell'udienza, con la quale il medesimo ufficio si è limitato ad insistere sulla precedente istanza.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia illegittimità dell'ordinanza per erronea applicazione della legge penale in materia di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno e difetto di motivazione, avendo il giudice dell'esecuzione ingiustificatamente disatteso - in violazione del principio enunciato nella sentenza d'annullamento - le deduzioni della difesa riguardo le condizioni di indigenza del condannato, in tal modo omettendo di apprezzare la effettiva impossibilità del medesimo di adempiere all'obbligo risarcitorio.

Ribadisce, sul punto, la difesa che - come già dedotto e documentato, oltre che ribadito all'udienza camerale - il Douah è privo di redditi, in conseguenza della mancanza di un impiego retribuito, a motivo delle precarie condizioni di salute e delle connesse degenze ospedaliere, oltre che senzatetto e fruitore dei pasti presso i centri di assistenza, con conseguente assoluta ed incolpevole impossibilità di adempiere.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 17 gennaio 2022, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Il primo, assorbente, motivo è fondato.

1.1. Come già ribadito nella stessa sentenza d'annullamento, il procedimento di esecuzione, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, esige per il suo inizio l'impulso di parte; ne consegue che il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, sia adottato d'ufficio, è viziato da nullità insanabile (ex plurimis Sez. 1, n. 1839 del 28/11/2006, dep. iI22/01/2007, Fortini, Rv. 235794).

1.2. Nel caso in esame, se è certo che il pubblico ministero abbia, in origine, richiesto la mera verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen., riservandosi, all'esito "ulteriori incombenti esecutivi", non risulta che - in seguito all'esito della richiesta informativa - lo stesso ufficio abbia effettivamente promosso l'incidente d'esecuzione finalizzato alla revoca del beneficio; e né siffatta attitudine introduttiva può essere assegnata alla nota autografa del 15.10.2021, essendo la stessa, all'evidenza, sopravvenuta solo nel corso del giudizio di rinvio.

Ne consegue che la statuizione impugnata è stata resa fuori dei casi previsti dalla legge.

2. Il secondo motivo è, comunque, fondato.

2.1. A fronte della concreta disamina riguardo l'(im)possibilità di adempiere, specificamente demandata con la sentenza rescindente, nel quadro dei principi che governano la materia (Sez. 6, n. 25413 del 13/05/2016, Mazzotta, Rv. 267134) ed in aderenza alle allegazioni del condannato, il giudice dell'esecuzione si è limitato a valorizzare il solo dato temporale intercorso dall'irrevocabilità della sentenza, senza verificare quale incidenza abbiano dispiegato sul medesimo le compromesse condizioni di salute del Douah, anche in relazione alle complessive condizioni di vita, formulando astratti rilievi eticizzanti, del tutto avulsi dal tema dell'impossibilità incolpevole di esecuzione delle prescrizioni alle quali il beneficio è stato condizionato.

2.2. La revoca della sospensione condizionale della pena, subordinata all'adempimento di determinati obblighi è, invero, correlata all'inottemperanza dell'obbligato, salvo i casi di impossibilità di adempiere dovuta a causa non imputabile al condannato, non potendo rilevare, invece, fatti propri e volontari dello stesso, anche se antecedenti o concomitanti alla concessione del beneficio (Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv. 267330; in senso conforme: Sez. 4, n. 50028 del 04/10/2017, Pastorelli, nella cui motivazione è stato sottolineato come rientri nella competenza del giudice dell'esecuzione la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere da parte del condannato; Sez. 5, n. 48913 del 01/10/2018, che ha ribadito l'obbligo da parte del giudice di merito in sede di imposizione della sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno - e quindi, a maggior ragione da parte del giudice dell'esecuzione in sede di verifica dell'adempimento - di un motivato apprezzamento delle condizioni economiche del sottoposto a condizione, se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata).

Nel quadro così delineato, la verifica della sussistenza di una assoluta impossibilità è stata, nel caso al vaglio, specificamente richiesta con la sentenza di annullamento, che aveva evidenziato la documentazione prodotta in relazione alle condizioni di indigenza del condannato, che ne attestava sia il ricovero ospedaliero, che la fruizione da parte del predetto di tutti i servizi dell'[OSCURATO:PERSONA]Incontro, almeno sino al 2020; documentazione che, seppur non formalmente ignorata, è stata, tuttavia, reputata recessiva senza porla effettivamente in comparazione con il lasso temporale trascorso dall'irrevocabilità della sentenza, restando così la evitabilità dell'inadempimento affidata ad una mera asserzione, fondata sulla possibilità "di trovare... un'occupazione che [gli] permettesse di adempiere in modo anche parziale al debito, manifestando così anche solo un'intenzione positiva che si sarebbe potuta valorizzare anche a fronte di un sostanziale inadempimento puntuale e completo", stigmatizzando, altresì, l'assenza di resipiscenza.

3. Le rilevate carenze, non emendabili nella procedura d'esecuzione conclusasi con il provvedimento impugnato, ne impongono, conseguentemente, l'annullamento senza rinvio.

P. Q. M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha richiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del 25 ottobre 2021, il Tribunale di Trento- giudice dell'esecuzione, ha - decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento, disposto dalla Prima sezione di questa Corte con sentenza n. 32810 del 20 maggio 2021, di analogo provvedimento - "dichiarato non operante la sospensione condizionale della pena statuita in favore di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Trento del 18.4.2018, irrevocabile il 3.9.2018". 1.1. Con la sentenza di annullamento indicata, la Prima sezione ha rilevato un duplice deficit dell'apparato giustificativo del provvedimento del giudice dell'esecuzione che, decidendo sulla richiesta, avanzata dal pubblico ministero, di verifica dell'adempimento degli obblighi, ai quali era stata subordinata la sospensione condizionale della pena, imposti a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 310 del 2018 dello stesso Tribunale, aveva «ritenuto che detti obblighi non risultano adempiuti», dichiarando, in conseguenza, «non operante» la sospensione condizionale della pena, censurando tanto la mancata esplicazione di un'istanza di parte, introduttiva dell'incidente d'esecuzione, che la compiuta disamina delle condizioni economiche del condannato, addotte a giustificazione del mancato adempimento dell'obbligo risarcitorio al quale il predetto beneficio era stato condizionato. 1.2. Con il provvedimento emesso all'esito del giudizio di rinvio, il giudice dell'esecuzione ha reiterato le stesse statuizioni conclusive, dando atto della richiesta del pubblico ministero di "dichiarare inefficace art. 165 cod. pen. la sospensione condizionale della pena" e reputando come le dedotte condizioni di indigenza non siano tali "da integrare quell'impedimento oggettivo ad adempiere alle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi, ben potendo, in assenza di evidenze di segno contrario, il condannato trovare nel corso di questo tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza un'occupazione che gli permettesse di adempiere in modo anche parziale al debito, manifestando così anche solo un'intenzione positiva che si sarebbe potuta valorizzare anche a fronte di un sostanziale inadempimento puntuale e completo", stigmatizzando, altresì, l'assenza di concrete manifestazioni di resipiscenza. 2. Avverso la citata ordinanza del 25 ottobre 2021 ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi. 2.1. Col primo motivo, deduce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione provveduto in assenza della necessaria domanda, tale non potendosi reputare l'originaria istanza di verifica dell'adempimento, sollecitata dal pubblico ministero, né la nota autografa in data 15.10.2021, sopravvenuta alla fissazione dell'udienza, con la quale il medesimo ufficio si è limitato ad insistere sulla precedente istanza. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia illegittimità dell'ordinanza per erronea applicazione della legge penale in materia di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno e difetto di motivazione, avendo il giudice dell'esecuzione ingiustificatamente disatteso - in violazione del principio enunciato nella sentenza d'annullamento - le deduzioni della difesa riguardo le condizioni di indigenza del condannato, in tal modo omettendo di apprezzare la effettiva impossibilità del medesimo di adempiere all'obbligo risarcitorio. Ribadisce, sul punto, la difesa che - come già dedotto e documentato, oltre che ribadito all'udienza camerale - il Douah è privo di redditi, in conseguenza della mancanza di un impiego retribuito, a motivo delle precarie condizioni di salute e delle connesse degenze ospedaliere, oltre che senzatetto e fruitore dei pasti presso i centri di assistenza, con conseguente assoluta ed incolpevole impossibilità di adempiere. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 17 gennaio 2022, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il primo, assorbente, motivo è fondato. 1.1. Come già ribadito nella stessa sentenza d'annullamento, il procedimento di esecuzione, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, esige per il suo inizio l'impulso di parte; ne consegue che il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, sia adottato d'ufficio, è viziato da nullità insanabile (ex plurimis Sez. 1, n. 1839 del 28/11/2006, dep. iI22/01/2007, Fortini, Rv. 235794). 1.2. Nel caso in esame, se è certo che il pubblico ministero abbia, in origine, richiesto la mera verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen., riservandosi, all'esito "ulteriori incombenti esecutivi", non risulta che - in seguito all'esito della richiesta informativa - lo stesso ufficio abbia effettivamente promosso l'incidente d'esecuzione finalizzato alla revoca del beneficio; e né siffatta attitudine introduttiva può essere assegnata alla nota autografa del 15.10.2021, essendo la stessa, all'evidenza, sopravvenuta solo nel corso del giudizio di rinvio. Ne consegue che la statuizione impugnata è stata resa fuori dei casi previsti dalla legge. 2. Il secondo motivo è, comunque, fondato. 2.1. A fronte della concreta disamina riguardo l'(im)possibilità di adempiere, specificamente demandata con la sentenza rescindente, nel quadro dei principi che governano la materia (Sez. 6, n. 25413 del 13/05/2016, Mazzotta, Rv. 267134) ed in aderenza alle allegazioni del condannato, il giudice dell'esecuzione si è limitato a valorizzare il solo dato temporale intercorso dall'irrevocabilità della sentenza, senza verificare quale incidenza abbiano dispiegato sul medesimo le compromesse condizioni di salute del Douah, anche in relazione alle complessive condizioni di vita, formulando astratti rilievi eticizzanti, del tutto avulsi dal tema dell'impossibilità incolpevole di esecuzione delle prescrizioni alle quali il beneficio è stato condizionato. 2.2. La revoca della sospensione condizionale della pena, subordinata all'adempimento di determinati obblighi è, invero, correlata all'inottemperanza dell'obbligato, salvo i casi di impossibilità di adempiere dovuta a causa non imputabile al condannato, non potendo rilevare, invece, fatti propri e volontari dello stesso, anche se antecedenti o concomitanti alla concessione del beneficio (Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv. 267330; in senso conforme: Sez. 4, n. 50028 del 04/10/2017, Pastorelli, nella cui motivazione è stato sottolineato come rientri nella competenza del giudice dell'esecuzione la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere da parte del condannato; Sez. 5, n. 48913 del 01/10/2018, che ha ribadito l'obbligo da parte del giudice di merito in sede di imposizione della sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno - e quindi, a maggior ragione da parte del giudice dell'esecuzione in sede di verifica dell'adempimento - di un motivato apprezzamento delle condizioni economiche del sottoposto a condizione, se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata). Nel quadro così delineato, la verifica della sussistenza di una assoluta impossibilità è stata, nel caso al vaglio, specificamente richiesta con la sentenza di annullamento, che aveva evidenziato la documentazione prodotta in relazione alle condizioni di indigenza del condannato, che ne attestava sia il ricovero ospedaliero, che la fruizione da parte del predetto di tutti i servizi dell'[OSCURATO:PERSONA]Incontro, almeno sino al 2020; documentazione che, seppur non formalmente ignorata, è stata, tuttavia, reputata recessiva senza porla effettivamente in comparazione con il lasso temporale trascorso dall'irrevocabilità della sentenza, restando così la evitabilità dell'inadempimento affidata ad una mera asserzione, fondata sulla possibilità "di trovare... un'occupazione che [gli] permettesse di adempiere in modo anche parziale al debito, manifestando così anche solo un'intenzione positiva che si sarebbe potuta valorizzare anche a fronte di un sostanziale inadempimento puntuale e completo", stigmatizzando, altresì, l'assenza di resipiscenza. 3. Le rilevate carenze, non emendabili nella procedura d'esecuzione conclusasi con il provvedimento impugnato, ne impongono, conseguentemente, l'annullamento senza rinvio. P. Q. M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugna
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