CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13602/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. dell’Abruzzo-Sez.dist. di Pescaran. 2/2018 depositata il 09/01/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21580/2018Numero sezionale 2624/2026Numero di raccolta generale 13602/2026Data pubblicazione 10/05/20261. Dalla sentenza in epigrafe apprendesi che [OSCURATO:PERSONA].R.L. era attinta da provvedimento mediante il quale il COP di Pescaraaveva parzialmente revocato precedenti provvedimenti di accoglimento diistanze della medesima per l’attribuzione (cd. autorizzazione) di un creditod’imposta, per gli anni dal 2004 al 2006, per incrementi occupazionali inaree svantaggiate: infatti, il COP aveva autorizzato crediti di euro 33.000per il 2004, 40.950 per il 2005 e 51.000 per il 2006, per un totale di euro124.950 nel triennio, risultando quindi superato il limite “de minimis” dieuro 100.000, di cui all’art. 7 comma 10 l. n. 388 del 2000, richiamatodall’art. 63 l n. 289 del 20022. La contribuente proponeva ricorso, osservando (cfr. ricorso, pag. 6)che il calcolo effettuato dall’Ufficio era “scorretto ove raffrontato al creditoconcretamente utilizzato in compensazione”: “in ragione del fatto che ilcredito relativo all'anno 2004 utilizzato in compensazione è pari a zero, iltotale del credito utilizzato nel triennio [2004-2006] è pari a 87.563» (cfr.lo schema riepilogativo: all. n. 5) e pertanto «l'utilizzo del credito incompensazione per il triennio 2004-2006 si mantiene ampiamente al disotto della soglia ‘de minimis’”, ragion per cui “l’Ufficio avrebbe dovuto, nelprocedere alla rideterminazione del credito ‘autorizzato’, tener conto deldato di fatto relativo al mancato utilizzo in compensazione del creditorelativo all’anno 2004”.3. Il primo giudice accoglieva il ricorso.4. La CTR dell’Abruzzo confermava la sentenza di primo grado,respingendo l’appello dell’Ufficio. Affermava, in particolare, che “non siapplica la regola ‘de minimis’ in quanto i contributi concessi non sonoqualificabili come aiuti di Stato, e non si applicano, pertanto, i limitiindicati in sede comunitaria”.5. L’Ufficio ricorreva per cassazione.Numero registro generale 21580/2018Numero sezionale 2624/2026Numero di raccolta generale 13602/2026Data pubblicazione 10/05/20265.1. La Quinta sezione civile di questa Corte, giusta ordinanza n.25096 del 2016, in accoglimento del ricorso, annullava con rinvio lasentenza d’appello, osservando, in estrema sintesi:- “Il legislatore nazionale […], nel disciplinare la possibilità di cumulodelle agevolazioni fiscali prescritte dalla stessa L. n. 388 del 2000, art. 7,comma 10, con altre forme di aiuto, ha ben individuato la portata dellaregola ‘de minimis’, prevista per le agevolazioni fiscali (di modesta entità)ivi prescritte. Infatti, la possibilità di cumulo è limitata alla condizione dinon superamento, per i benefici fruiti ai sensi dell'art. 7, del limitemassimo ‘di L. 80.000.000 nel triennio’ (Euro 100.000,00). In tema diagevolazioni fiscali, l'art. 63 della L. n. 289 del 2002 ha mantenuto fermoil limite comunitario ‘de minimis’ […]”;- “Pertanto, ai fini della determinazione dell'importo massimo delcredito d'imposta di cui all'art. 7, comma 10 (regola c.d. ‘de minimis’ inforza della quale gli aiuti di Stato di esigua entità esulano dal campo diapplicazione dell'art. 87, parag. 1, del Trattato CE), si deve tener conto,con le limitazioni indicate, anche del credito d'imposta per nuoviinvestimenti ottenuto ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8, nei limiti incui non venga superato, per le agevolazioni fruite ai sensi della citatanorma e nel triennio considerato, il tetto massimo di euro 100.000, allacui determinazione complessiva potendo concorrere il diverso credito diimposta per nuovi investimenti disciplinato dall'art. 8 della medesima […],né assume rilievo, in questa fase di legittimità, la questione se ilcontribuente si sia avvalso, in sede di compensazione, in tutto o solo inparte, del credito di imposta concesso sulla base delle istanze presentate,in quanto attiene al merito della controversia”;- “I giudici di appello, nella sentenza impugnata, hanno disapplicato larichiamata normativa interna in tema di benefici fiscali per incrementioccupazionali, siccome in contrasto con la legislazione comunitaria diNumero registro generale 21580/2018Numero sezionale 2624/2026Numero di raccolta generale 13602/2026Data pubblicazione 10/05/2026rango superiore, rilevando che le misure di cui alla L. n. 289 del 2002, art.63, non fossero aiuti di Stato e che la regola ‘de minimis’ presupponessedetti aiuti, così escludendo la rilevanza della questione concernentel'eventuale superamento del tetto massimo previsto”.6. La CTR dell’Abruzzo, con la sentenza in epigrafe, giudicando in sededi rinvio su ricorso in riassunzione della contribuente, accoglieva l’appellodell’Ufficio, essenzialmente osservando:“[La contribuente] ha ribadito che nel triennio 2004-2007 il credito d'imposta èstato, sì, iscritto a bilancio ed annotato nelle dichiarazioni dei redditi in misurapiena, ma è stato utilizzato solo nella misura di euro 87.563,80, e quindi inferioreal limite di euro 100.000.Ha aggiunto che su tale circostanza (peraltro non contestata) si era formato ilgiudicato interno; che il residuo credito d'imposta era stato utilizzato solo neglianni successivi (e segnatamente nel 2007), dopo l'approvazione del regolamentocomunitario 1998/2006 […].La deduzione, così genericamente espressa, è inammissibile, posto che nonindica le ragioni per le quali il nuovo regolamento renderebbe lecito ilsuperamento del limite quantitativo più volte indicato.Ma ove mai dovesse intendersi nel senso che quel regolamento […] ha elevato adeuro 200.000 la soglia […], basterà osservare che lo stesso comma 2 dell'art. 2stabilisce pure che il limite resta invece fermo ad euro 100.000, in relazione alle‘imprese attive nel settore del trasporto su strada’, qual è l'odierna ricorrente”.7. La contribuente propone ricorso per cassazione con cinque motivi;l’Agenzia spiega controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Primo motivo: “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 e116, comma 1, c.p.c., per avere i giudici del rinvio omesso di valutare idocumenti prodotti in giudizio (art 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.Numero registro generale 21580/2018Numero sezionale 2624/2026Numero di raccolta generale 13602/2026Data pubblicazione 10/05/20261.1. “I giudici del rinvio hanno respinto il ricorso della societàignorando del tutto la documentazione prodotta in giudizio dallaricorrente, dalla quale risultava evidente che la società ha effettivamenteutilizzato in compensazione esclusivamente la somma euro € 87.563 (afronte di € 124.950,00 astrattamente autorizzati per lo stesso triennio),mai eccedendo, dunque, il limite di € 100.000 per il triennio 2004-2006”.2. Secondo motivo: “Illegittimità della sentenza impugnata perviolazione del ‘principio di non contestazione’ ex art. 115 c.p.c., conriferimento alla circostanza pacifica in atti relativa al mancatosuperamento in concreto della soglia ‘de minimis’ (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.)”.2.1. “L'ente erariale non ha mai mosso contestazioni in merito alladiversa circostanza - affermata dalla parte ed emergente ‘per tabulas'dalla documentazione depositata (all. n. 2 e 3 cit.) - che il creditod'imposta concretamente utilizzato per il triennio 2004-2006 incompensazione dalla società fosse al di sotto della soglia di € 100.000”.3. I motivi sono inammissibili e comunque infondati.3.1. Inammissibili in quanto il primo sollecita a questa Corte ungiudizio di merito attraverso la diretta disamina delle dichiarazioni deiredditi e dei modd. F24 prodotti e richiamati (cfr. in part. pp. 19 e 20), ilsecondo non rende conto - mediante letterale citazione degli atti agenzialinei vari gradi di giudizio - donde consti la non contestazione.3.2. Infondati in quanto il giudice di rinvio, sebbene scriva che lacontribuente “a sostegno del ricorso ha dedotto che […] nel triennio cheviene qui in rilievo (2004-2006) li aveva utilizzati [ossia aveva utilizzato icrediti] per una somma (euro 87.563, 80) inferiore ad euro 100.000; esolo dopo la data (1/1/2007) […] aveva utilizzato anche la restante partedel credito già autorizzato dal COP, così eccedendo […] il limite […]”,tuttavia un tanto scrive solo nella parte della sentenza impugnata dedicataNumero registro generale 21580/2018Numero sezionale 2624/2026Numero di raccolta generale 13602/2026Data pubblicazione 10/05/2026allo svolgimento del processo (p. 2), viepiù riferendosi esclusivamente alcontenuto del ricorso introduttivo del giudizio.Ora, rileva che il giudice di rinvio, nella parte motiva della sentenzaimpugnata, in riferimento al ricorso in riassunzione, come visto, riassumela posizione della contribuente riportando che questa “ha ribadito che neltriennio 2004-2007 il credito d'imposta è stato […] utilizzato solo nellamisura di euro 87.563,80, e quindi inferiore al limite di euro 100.000”.Pertanto, detto giudice, allorquando, subito in appresso, scrive che “ladeduzione, così genericamente espressa, è inammissibile” sul rilievo chenon spiega perché “il nuovo regolamento renderebbe lecito il superamentodel limite quantitativo”, riferisce la decisione proprio alla ridetta“deduzione” dell’utilizzo del credito nella minor misura di euro 87.563,80.4. Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 388/2000,art. 7, c. 10; della L. n. 289 del 2002, art. 63, c. 1; dell'art. 107 TFUE, edel Regolamento 1998/2006/CE (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.4.1. “Il giudice del rinvio è incorso nel vizio di erronea sussunzionedella fattispecie concreta in quella astratta, ritenendo che la contribuenteavesse superato nel triennio 2004-2006 la soglia di 100.000 €, omettendodi dare rilievo logico-giuridico alle suddette circostanze decisive, dedotte edimostrate in causa nella specie”.5. Il motivo è infondato.5.1. Muove dall’erronea considerazione, comune ai due precedenti, chela sentenza impugnata deduca a fondamento della decisionel’affermazione – contenuta invece solo nello svolgimento del processo, manon replicata e non valorizzata nelle motivazioni in diritto – secondo cui lacontribuente “a sostegno del ricorso [ossia: il ricorso introduttivo delgiudizio] ha dedotto che […] dopo la data [dell’][OSCURATO:DATA_NASCITA] […] avevautilizzato anche la restante parte del credito già autorizzato dal COP, cosìeccedendo […] il limite […]”.Numero registro generale 21580/2018Numero sezionale 2624/2026Numero di raccolta generale 13602/2026Data pubblicazione 10/05/20265.2. In realtà, la sentenza impugnata, sul presupposto che nella speciesi verte (cfr. l’“incipit” dello svolgimento del processo) di unprovvedimento di revoca di “provvedimenti di accoglimento di istanze,avanzate dalla stessa società, di attribuzione d’un credito d’imposta, pergli anni 2004-2006, per l’incremento dell’occupazione in areesvantaggiate”, provvedimento di revoca motivato in relazione alsuperamento della soglia di euro 100.000 ex artt. 7, comma 10, l. n. 388del 200 e 63 l. n. 289 del 2002, rileva, puramente e semplicemente, chela contribuente, ancora nel ricorso in riassunzione, “non indica le ragioniper le quali il nuovo regolamento [europeo] renderebbe lecito ilsuperamento del limite quantitativo”.A fronte di un tale asserto del giudice di rinvio, di per sé non confutatoin ricorso, neppure contesta la contribuente l’illegittimità di una cd.autorizzazione di crediti, derivante dall’accoglimento di istanze diriconoscimento di crediti in eccesso, oltre la soglia “de minimis”.6. Quarto motivo: “Nullità della sentenza per motivazione apparente inrelazione all'uso del credito d'imposta nell'anno 2007. Nullità dellasentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 36 del d.lgs. n.546/1992 e dell'art. 111 della Costituzione (art. 360, comma 1, n. 4c.p.c.). Errata ricostruzione del fatto”.6.1. “Risulta più che evidente che i giudici hanno completamenteerrato nella ricostruzione dei fatti di causa, in quanto mai è stato dedottodalla ricorrente di aver utilizzato per il 2007 «la restante parte del creditogià autorizzato», bensì, diversamente, la società contribuente ha dedottodi aver concretamente iniziato a utilizzare il credito autorizzato per gli anni2005 e 2006 solo dopo l'entrata in vigore del regolamento comunitario ‘deminimis’ (ovvero, dalla data del 1/01/2007) per un ammontarecomplessivo di competenza del triennio 2004-2006 pari a € 87.5630 (edunque inferiore alla soglia ‘de minimis’)”. Il “grave errore di valutazioneNumero registro generale 21580/2018Numero sezionale 2624/2026Numero di raccolta generale 13602/2026Data pubblicazione 10/05/2026[compiuto dalla CTR] ha inevitabilmente inficiato l'‘iter’ logico-argomentativo posto alla base della decisione e, quindi, la correttaformazione del convincimento che ha portato i giudici di secondo gradoall'adozione della sentenza impugnata; ciò comporta un sintomo diingiustizia”.7. Il motivo è infondato.7.1. Esso pure muove dall’erronea considerazione che la sentenzaimpugnata deduca a fondamento della decisione l’affermazione dell’utilizzodel credito anche per la “restante parte”, in eccedenza rispetto alla sogliadi euro 100.000, dopo il 1° gennaio 2007.8. Quinto motivo: “Illegittimità della sentenza impugnata per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)”.8.1. “I giudici del rinvio sono giunti alla propria decisione (secondo cuiil ricorso della società non può essere accolto a causa del superamento dellimite quantitativo ‘de minimis’), omettendo di valutare la circostanza(dedotta dalla società in tutti i gradi di giudizio, da ultimo in sede diriassunzione, mai contestata dalla difesa erariale e dunque da considerarsipacifica in atti […,] secondo la quale la società non ha mai usato incompensazione tutta la somma in origine autorizzata, avendo la stessa,concretamente, usufruito (solo nel 2007 con F24 del 16 febbraio 2007) delcredito d'imposta per il triennio 2004-2006 per soli € 87.5630 (a frontedei 124.950,00 euro astrattamente autorizzati per il medesimo triennio)”.9. Il motivo è infondato.9.1. Il giudice di rinvio, come più volte visto, non ha affatto omesso diconsiderare la circostanza dell’utilizzo del credito “per soli € 87.5630”,avendo, nella parte propriamente motiva, prima dell’affermazione secondocui “la deduzione, così genericamente espressa, è inammissibile, postoNumero registro generale 21580/2018Numero sezionale 2624/2026Numero di raccolta generale 13602/2026Data pubblicazione 10/05/2026che non indica le ragioni per le quali il nuovo regolamento renderebbelecito il superamento del limite quantitativo”, fatto espresso riferimentoalla deduzione della contribuente in sede di riassunzione in ordine proprioa siffatto parziale utilizzo del credito.10. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioniconsequenziali come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spesedi lite, liquidate in euro 2.300 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, il 20 marzo 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti