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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 settembre 2026

Cassazione n. 34738/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Taulant [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/03/2026 del Tribunale di BergamoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria della Procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreSimonetta [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.Letta la memoria del difensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso della pubblica accusa.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 17 marzo 2026, il Tribunale di Bergamo dichiaravaTaulant Tartaraj non punibile ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. in ordine al delittoascrittogli ai sensi dell’art. 497 bis, comma 2, cod. pen., riqualificando la condottacontestata nella fattispecie punita dal comma 1, ritenendo il fatto di particolaretenuità.L’imputato, cittadino albanese, era stato accusato di avere esibito unpassaporto polacco falso alla cui formazione aveva concorso fornendo la propriafotografia da apporvi.La riqualificazione della condotta derivava dal fatto che tale contraffazione erastata consumata in territorio estero.2.

Propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia,deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed in particolare del dispostodi cui all’art. 131 bis cod. pen.Il Tribunale aveva ritenuto che la condotta del prevenuto fosse occasionale enon avesse creato particolare nocumento alla società.Così omettendo di considerare che l’imputato aveva esibito il passaporto falsonon nel corso di un casuale controllo ma proprio alla Polizia di frontiera in entratanel territorio nazionale presso l’aeroporto di Orio al Serio.Il nocumento arrecato alla società era pertanto particolarmente grave anchein ordine all’elemento soggettivo del reato.3.

Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale haconcluso per l’annullamento della sentenza impugnata.4.

Il difensore del prevenuto, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria scrittacon la quale ha chiesto il rigetto del ricorso della pubblica accusa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso della pubblica accusa è inammissibile.1.

L’art. 131 bis cod. pen. consente il proscioglimento dell’imputato quando“per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutateai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condottasusseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risultanon abituale.”Nel caso di specie, pacificamente esclusa l’abitualità della condotta, si eraritenuto il fatto di particolare tenuità per avere, l’imputato, esibito il documento diidentità contraffatto al momento dell’ingresso nel territorio nazionale nel corso diun controllo aeroportuale.La ricorrente pubblica accusa deduce, invece, la non tenuità del fatto dallasola circostanza che l’esibizione del documento sia avvenuta in tale occasionepiuttosto che in occasione di un ordinario controllo all’interno del territorionazionale.Si tratta tuttavia di una mera critica in fatto, della sentenza impugnata, nonravvisandosi ragioni tali da ritenere il giudizio del Tribunale affetto da un vizio dilegittimità, neppure motivazionale.L’imputato, infatti, si era procurato, all’estero, il documento falso e si eratrovato ad esibirlo innanzitutto all’entrata nel territorio, senza peraltro che ciòcomportasse la contestazione di un ulteriore reato o di una circostanzaaggravante.2.

Il giudizio del Tribunale appare pertanto privo di manifesti vizi logici.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del P.G.Così deciso, in Roma il 9 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Taulant [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/03/2026 del Tribunale di BergamoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria della Procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreSimonetta [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.Letta la memoria del difensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso della pubblica accusa.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17 marzo 2026, il Tribunale di Bergamo dichiaravaTaulant Tartaraj non punibile ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. in ordine al delittoascrittogli ai sensi dell’art. 497 bis, comma 2, cod. pen., riqualificando la condottacontestata nella fattispecie punita dal comma 1, ritenendo il fatto di particolaretenuità.L’imputato, cittadino albanese, era stato accusato di avere esibito unpassaporto polacco falso alla cui formazione aveva concorso fornendo la propriafotografia da apporvi.La riqualificazione della condotta derivava dal fatto che tale contraffazione erastata consumata in territorio estero.2. Propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia,deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed in particolare del dispostodi cui all’art. 131 bis cod. pen.Il Tribunale aveva ritenuto che la condotta del prevenuto fosse occasionale enon avesse creato particolare nocumento alla società.Così omettendo di considerare che l’imputato aveva esibito il passaporto falsonon nel corso di un casuale controllo ma proprio alla Polizia di frontiera in entratanel territorio nazionale presso l’aeroporto di Orio al Serio.Il nocumento arrecato alla società era pertanto particolarmente grave anchein ordine all’elemento soggettivo del reato.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale haconcluso per l’annullamento della sentenza impugnata.4. Il difensore del prevenuto, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria scrittacon la quale ha chiesto il rigetto del ricorso della pubblica accusa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso della pubblica accusa è inammissibile.1. L’art. 131 bis cod. pen. consente il proscioglimento dell’imputato quando“per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutateai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condottasusseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risultanon abituale.”Nel caso di specie, pacificamente esclusa l’abitualità della condotta, si eraritenuto il fatto di particolare tenuità per avere, l’imputato, esibito il documento diidentità contraffatto al momento dell’ingresso nel territorio nazionale nel corso diun controllo aeroportuale.La ricorrente pubblica accusa deduce, invece, la non tenuità del fatto dallasola circostanza che l’esibizione del documento sia avvenuta in tale occasionepiuttosto che in occasione di un ordinario controllo all’interno del territorionazionale.Si tratta tuttavia di una mera critica in fatto, della sentenza impugnata, nonravvisandosi ragioni tali da ritenere il giudizio del Tribunale affetto da un vizio dilegittimità, neppure motivazionale.L’imputato, infatti, si era procurato, all’estero, il documento falso e si eratrovato ad esibirlo innanzitutto all’entrata nel territorio, senza peraltro che ciòcomportasse la contestazione di un ulteriore reato o di una circostanzaaggravante.2. Il giudizio del Tribunale appare pertanto privo di manifesti vizi logici. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del P.G.Così deciso, in Roma il 9 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]
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