CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17187/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 12 maggio 2021, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Milano del 29 novembre 2019 ha disposto la sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condannato alla pena di anni 1 di reclusione relativamente al reato di cui all'art. 10 ter d. Igs. 74 del 2000 (omesso versamento dell'IVA per C 1.003.381,00 per l'anno di imposta 2015). 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 10 ter d. Igs. 74 del 2000); vizio della motivazione sull'elemento psicologico del reato. Per la Corte di appello la crisi finanziaria non configura una causa di forza maggiore per escludere il dolo del reato, ma sarebbe rilevante solo per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Invece, secondo un recente orientamento di legittimità, la crisi di liquidità esclude il dolo di evasione (Cassazione n. 42522 del 2019), per inesigibilità della condotta. La Corte di appello ha acquisito le prove documentali prodotte dalla difesa, ma non ne ha tenuto conto. L'imputato al momento della scadenza del pagamento non aveva disponibilità economiche per adempiere all'obbligo fiscale. 2. 2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. All'epoca dei fatti il ricorrente versava in una difficile situazione economica (vedi dichiarazione dei redditi del 2016 e 2018 prodotte). Per la Corte di appello l'assenza di adempimenti tardivi o parziali non ,L,21/1 ,Auip consentiva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la sentenza non considera comunque in alcun modo la condizione di crisi di liquidità dell'azienda. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, genericità e perché articolato in fatto, senza critiche di legittimità alle motivazioni della sentenza impugnata. 3. 1. Relativamente alla crisi d'impresa (e allo stato di necessità ex art. 54 cod. pen.) la sentenza impugnata con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte di Cassazione ha ritenuto che la crisi di liquidità non risulta provata dalle generiche allegazioni del ricorrente, e comunque non ha cagionato uno stato di assoluta forza maggiore all'adempimento degli obblighi fiscali. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione è costante nel ritenere che l'inadempimento della obbligazione può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico; la Cassazione ha, infatti, escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione (contributiva o fiscale) per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 26312801). La sentenza rileva una mancanza di prova della prospettata crisi di liquidità: "Tuttavia tale situazione di difficoltà non è stata documentata, né è stata in alcun modo allegata la strategia organizzativa adottata dalla società per fronteggiare quella condizione . di crisi". Si tratta di una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se ben motivata come nel caso in esame. 4. Generico e manifestamente infondato anche il motivo del vizio della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la gravità del reato per l'ingente importo non versato - superiore ad un milione di euro -, e in assenza di successivi adempimenti tardivi o parziali. Inoltre, ha ritenuto la pena irrogata dal Tribunale adeguata e proporzionata alla concreta gravità del fatto. Infatti, "La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa [...] allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnata sentenza d'appello che, nel confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, aveva evidenziato la pregnanza delle circostanze aggravanti, dando implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta" (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019 - dep. 21/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27505701) Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen