CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14661/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nlus, nella persona del suol.r.p.t., avente sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (RM) alla Via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 18, C.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.f. [OSCURATO:PERSONA] 76B25 Z133Q)del Foro di Isernia ed elettivamente domiciliata presso lo studio diquest’ultimo, in Isernia al C.so Garibaldi n.381 giusta procuraspeciale rilasciata su foglio separato e notificata in copia informa-tica per immagine unitamente al ricorso.RicorrentecontroComune di [OSCURATO:PERSONA] del Molise (IS) (CF e PI00031730948), in persona del Sindaco pro tempore, sig. MicheleLabella, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (IS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentatoe difeso, giusta procura alle liti in calce al controricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studioin Campobasso, alla via G. Garibaldi n. 5, pec: [OSCURATO:EMAIL] registro generale 14265/2025Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 14661/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n° 115depositata l’11 aprile 2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedell’impugnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente– vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al va-lore della lite (euro 63.785,96) ed al d.m. n° 55 del 2014, comemodificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compen-so per la fase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifonde-re al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro5.900,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contribu-to previdenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 15 maggio 2026.Il consigliere delegatoNumero registro generale 14265/2025Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 14661/2026Data pubblicazione 18/05/2026Luciano Varotti