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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 25136/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5359/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (fondazione di diritto privato), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 691, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresentano e difendono; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e prima ancora [OSCURATO:PERSONA]), in virtù dell’art. 76 del dl [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.

Oggetto: Mandato alla riscossione dei ruoli relativi ai contributi previdenziali dovuti dagli avvocati iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale 73 convertito con modificazioni nella legge 23.07.2021 n. 106, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3588/2020 depositata il 20/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; la controricorrente ha illustrato il controricorso con memoria.

Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale di Roma il decreto n. 19694/10 con cui veniva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. il pagamento di euro 68.920,86, oltre agli interessi e alle spese di giustizia, al netto di IVA e c.p.a.; a fondamento di detto provvedimento monitorio era addotto il mancato riversamento da parte dell’ingiunta dell’intero importo di euro 106.798,72, relativamente a 34 ruoli suppletivi emessi nel 1998, a titolo di contributi previdenziali dovuti dagli avvocatiiscritti alla gestione assicurativa e del mancato riversamento dell’intero importo di euro 412.277,17, relativo a 40 ruoli principali emessi nel febbraio 1999; l’ingiungente, in particolare, sosteneva di essere titolare di un credito immediatamente esigibile sui ruoli non riscossi, costituito, per il ruolo suppletivo 1998, dalle somme che [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad anticipare, ai sensi dell’art. 32 del dpr n. 43/1988, in applicazione del meccanismo del “non riscosso come riscosso” e, per il ruolo principale relativo al 1999, dagli importi che le spettavano a seguito della perdita, da parte dell’ingiunta, del diritto al discarico per inesigibilità, in cui la medesima era incorsa per non aver inviato, nei termini di legge, le comunicazioni di inesigibilità e le comunicazioni sullo stato della riscossione, le quali costituivano due delle ipotesi normativamente previste quali cause di perdita del diritto al discarico, rispettivamente, ai sensi dell’art. 19, lett. c e b, del d.lgs. n. 112/1999; [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, e, nel merito, deduceva l’insussistenza del credito, avendo versato le somme dovute per i ruoli del 1998 e, per i ruoli del 1999, invocava la proroga dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità sino al 30 settembre 2011; in aggiunta, contestava la legittimità dello strumento monitorio e confutava la valenza probatoria dei ruoli depositati con esso; con la sentenza n. 5946/2016, il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui nelle more era stata incorporata [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA], la quale proponeva anche appello incidentale condizionato; con la sentenza n. 3588/2020, la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello principale ed ha rigettato l’appello incidentale condizionato e, per l’effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto; in particolare, la corte del merito: a) ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a favore di quella contabile, proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ritenendola infondata sulla scorta dei precedenti di questa Corte e di quelli del giudice amministrativo che distinguono tra il rapporto di gestione del servizio riscossione contributi, che riveste natura privatistica ed è devoluto all'autorità giudiziaria ordinaria, ed il rapporto di previdenza obbligatoria intrattenuto con gli iscritti all'albo professionale, il solo di rilievo pubblicistico; b) ha ritenuto, facendo leva sulla giurisprudenza di questa Corte – in particolare su Cass. n. 12229/2019, indicata erroneamente come decisione delle Sezioni unite - che la legge di stabilità 2013 dovesse trovare applicazione anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] forense, essendo irrilevante la sua natura di ente previdenziale privatizzato da essa assunta; c) ha rilevato che per i crediti superiori a euro 2.000,00 l’annullamento dei ruoli non incide sui diritti di credito, azionabili con l’ordinaria procedura, ma solo sulla procedura di riscossione; d) ha precisato che nel giudizio di appello non era stata specificamente dedotta la questione dell’inapplicabilità della L. 228/2012 ai ruoli per cui è causa per intervenuto esaurimento del rapporto, essendosi discusso della eventuale proroga dei termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità al fine di accertare la decadenza dal diritto di discarico, ma ha osservato che comunque l’eventuale decorso di detti termini non avrebbe potuto comportare l’esaurimento del rapporto, cioè la consolidata e intangibile acquisizione alla sfera giuridica della Cassa nazionale dei crediti per i quali erano scaduti i termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità, atteso che a tale scopo sarebbe stato necessario l’espletamento della procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione dei ruoli di cui all’art. 20 d.lgs. n. 112/2009; e) in ogni caso tutti i termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità erano stati prorogati sino all’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013; f) ha rilevato, inoltre, che l’obbligo di rendicontazione non era previsto per i ruoli anteriori al 30 settembre 2009, ma era stato introdotto dall’art. 59, comma 4-ter d.lgs. n. 111/19, che prevedeva che le informazioni di cui all’art. 36, comma 1, fossero fornite con le modalità ed i tempi stabiliti dal decreto di cui alla lett. c, e che in ogni caso i ruoli anteriori erano formati su supporto cartaceo, perciò l’agente della riscossione non era decaduto dal diritto al discarico; g) ha aggiunto che per gli importi superiori a euro 2.000,00 la procedura di esazione permaneva in carico dell’agente della riscossione e che, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva un credito neppure risarcitorio; avverso detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, basato su sei motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioniscritte; la controricorrente ha depositato memoria.

Rilevato che: 1) con il primo motivo, alla sentenza impugnata si imputano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e 529 della legge di stabilità 2013, 1 del decreto del direttore del MEF, 15 giugno 2015, 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994, 17 del d.lgs. 112/1999, 3, 35, comma 1, 36, comma 1, 38, 42, comma 3, 97, comma 2, 117, 1° comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; l’illustrazione del motivo è preceduta da una premessa, attraverso la quale [OSCURATO:PERSONA] forense fa presente che i precedenti di questa Corte – Cass. 12229/19, 11972/2020, 26531/2020 – ritenendo applicabile la legge di stabilità 2013 anche alla controversia in corso di causa e soprattutto individuando la ratio legis della riforma del sistema di riscossione dei contributi previdenziali degli iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale nell’esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori, non avrebbero considerato che, sulla scorta dei cinquanta provvedimenti monitori ottenuti nei confronti degli agenti della riscossione, aveva incassato somme considerevoli che ora sarebbe costretta a restituire, perché nelle more tra il procedimento di primo e secondo grado era intervenuta la novella legislativa adottata –a suo giudizio - in violazione dell’art. 6 Cedu; insiste, quindi, con la tesi secondo cui l’eliminazione degli obblighi in capo all’agente della riscossione, con esclusione delle conseguenze legate alla perdita del diritto al discarico, rappresenta un vulnus dei diritti degli enti creditori, privati dei crediti connessi alle inadempienze del mandato esattoriale; anche ad ammettere che l’annullamento del ruolo non determini il venir meno del credito è indiscutibile – sostiene la ricorrente – che gli ef fetti sul piano sostanziale siano analoghi, in considerazione del fatto che il ritorno ad un sistema di esazione in house non consentirebbe un recupero di gettito, non essendo in possesso di atti e documenti idonei a provare l’interruzione del termine di prescrizione e la legittimità degli atti medio tempore compiuti di cui solo l’agente della riscossione può disporre; in particolare, il giudice a quonon avrebbe tenuto conto del fatto che la legge di stabilità per il 2013 ha determinato anche il venir meno della responsabilità amministrativa e contabile dell’agente della riscossione per la mancata esazione dei crediti rottamati, a meno di non ravvisare a suo carico un comportamento doloso; di conseguenza, i crediti rottamati non avrebbero potuto esser fatti valere né nei confronti dei debitori originari né nei confronti dell’agente esattore, totalmente deresponsabilizzato anche in ordine alla comunicazione delle ragioni della mancata esazione; la [OSCURATO:PERSONA] stigmatizza la introduzione, attraverso al legge di stabilità per l’anno 2013 di “una forma di condono occulto” a favore degli agenti della riscossione, operante, però, secondo una logica definita “inversa”, perché l’effetto della sanatoria è posto a carico di soggetti diversi da quelli “che fruiscono dei benefici e che, anzi, sono titolari di interessi antitetici”; la [OSCURATO:PERSONA] stigmatizza di dover pagare l’agente della riscossione le spese della procedura riscossiva anche se questa non ha portato all’esazione dei crediti; 2) con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza per omessa motivazione, ai sensi dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ. e dell’art. 118 disp.att. cod.civ.; la sentenza sarebbe contraria alla legge per avere negato il consolidamento del rapporto oggetto della scadenza del termine previsto ex lege per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità di cui all’art. 19, comma 2°, d.lgs. n. 112/19 prima che entrassero in vigore le norme contenute nella L. n. 228/2002; anche per sostenere questa tesi la ricorrente richiama Cass. n. 12229/2019, la quale aveva osservato che nel giudizio di appello non era stato invocato il consolidamento del rapporto per affermarne l’insensibilità agli effetti dell’annullamento dei ruoli, ma solo per affermare la perdita del diritto al discarico; di conseguenza, secondo la ricorrente, la sentenza d'appello sarebbe nulla per difetto di motivazione, avendo motivato per relationem, senza tener conto che era stato specificamente eccepito l’avvenuto consolidamento del rapporto; 3) con il terzo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.1, commi 527, 528 e 529, della L. 24 dicembre 2019, n. 228 in relazione all’art. 19, comma 2, lett. c), 20 e 59 del d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 (art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.)”, si censura la sentenza impugnata non solo per avere ritenuto, attingendo da Cass. n. 12229/2019, preclusa la scrutinabilità della questione del consolidamento del rapporto con l’agente della riscossione, ma anche non ravvisabile detto consolidamento, in assenza dell’espletamento della procedura di discarico di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 112/1999; l’errore consisterebbe nell’aver collegato la cristallizzazione del rapporto di dare/avere all’attivazione della procedura di discarico, perché il decreto ingiuntivo opposto era stato ottenuto in ragione del fatto che il concessionario non aveva inviato le comunicazioni di inesigibilità e non aveva trasmesso le comunicazioni sugli stati della riscossione, le quali rappresentavano cause alternative di perdita del diritto al discarico per l’inesigibilità exart. 19, lett. b e c. del d.lgs. n. 112/19; 4) con il quarto motivo sono denunciate la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e 529 della L. n. 228/2012, in relazione agli artt. 19, comma 2, lett. c, e 59 del d.lgs. n. 112/1999 nonché 1 del dl n. 282/2004 e 3, comma 12, del dl n. 203/2005, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; la sentenza impugnata merita di essere cassata, ad avviso della ricorrente, perché ha ritenuto che i termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità fossero stati continuativamente prorogati fino all’entrata in vigore della legge di stabilità, omettendo di considerare che non si era verificata una sequenza normativa continua, ma che, ex adverso, vi erano stati più vuoti normativi e sfasature temporaliche, in conseguenza dell’immediata scadenza del termine triennale per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità, avevano determinato la perdita del diritto al discarico; segnatamente, la ricorrente precisa che le proroghe erano state disposte già dall'art. 59 del d.lgs n. 112/1999 più volte modificato, che il d.llgs n. 193/2001, con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 30.9.1999 - esteso poi dal dl n. 209/2002 ai ruoli resi esecutivi fino al 30.9.2001 - aveva fissato la scadenza del termine alla data del 1° ottobre 2004, che il successivo dl n. 282/2004, il quale aveva prorogato il termine al 30 settembre 2005, era entrato in vigore il 29.11.2004, determinando, quindi, una soluzione di continuità tra la scadenza del precedente termine 1 ottobre 2004 e l'inizio della proroga del nuovo; stessa cesura cronologica si era verificata con la successiva proroga disposta dal dl n. 203/2005, che era entrato in vigore il 4.10.2005, quando ormai era cessata la precedente proroga fissata al 30.9.2005; 5) con il quinto motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e 529 della L. n. 228/2012, 59 comma 4 - quater , 19, comma 2, lett. c, e 20 del d.lgs. n. 112/1999, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; secondo la [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere inapplicabile al rapporto in oggetto la legge di stabilità 2013, essendosi il rapporto cristallizzato e non essendo più suscettibile di intervento regolatorio con il mancato invio delle comunicazioni di esigibilità, entro la data del 30 giugno 2006, che aveva provocato la decadenza dell’agente della riscossione dal diritto al discarico; 6) con il sesto motivola ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 2, lett. b, 36 e 59, comma 4- ter, lett. c, del d.lgs. n. 112/1999, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere escluso che l’agente della riscossione avesse l’obbligo di trasmettere la rendicontazione ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett b, del d.lgs. n. 112/1999; 7) per mettere bene a fuoco la sostanza delle questioni in iure sottoposte allo scrutinio di questa Corte è opportuno anteporre a detto scrutinio la ricostruzione della cornice normativa di riferimento; 7.1) alla [OSCURATO:PERSONA], la riforma del sistema previdenziale forense, attuata con la L. n. 576 del 1980, art. 18 , confermata dall’art. 17, comma 3, del d.l.gs. n. 46 del 1999 , ha attribuito il compito di provvedere alla riscossione dei contributi insoluti tramite ruoli, da portare in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette: in particolare, la Cassa compila e trasmette all'agente della riscossione i ruoli, cioè gli elenchi dei debitori della Cassa con l’indicazione del loro debito, i quali costituiscono il titolo esecutivo per la riscossione dei contributi previdenziali nei confronti degli avvocati iscritti alla gestione previdenziale inadempienti; il concessionario tenuto alla riscossione, ai sensi del d.p.r. n. 43/1988,art. 32, comma 3 , diveniva debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli che venivano versate alla Cassa alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse, secondo il meccanismo del non riscosso come riscosso, ed aveva il diritto, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 77, di recuperare il carico anticipato (facendoselo rimborsare dalla Cassa o compensandolo con gli altri importi da anticipare) solo nel caso in cui avesse dimostrato di avere tentato la riscossione senza però riuscire nell'esazione (c.d.

"diritto al discarico" o "sistema del discarico"); detto meccanismo era stato abrogato e sostituito da un diverso sistema dal d.gs. n. 112/1999, in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvedeva alla riscossione dei relativi importi e, solo dopo averli riscossi, aveva l'obbligo di riversarli alla Cassa (d.lgs. n. 37 del 1999,art. 2 ; d.lgs. n. 112 del 1999,art. 22 ); in caso di omessa riscossione, il concessionario poteva ottenere il "discarico per inesigibilità" (senza obbligo di versare i relativi importi alla Cassa) solo ove avesse rispettato determinati adempimenti (quelli espressamente previsti dald.lgs. n. 112 del 1999,art. 19, lett. a , b, c, d ed e)), mentre perdeva il diritto al discarico (con conseguente obbligo di pagamento alla Cassa dei relativi importi) ove, al termine della procedura di cui ald.lgs. n. 112 del 1999, art. 20 , fosse emersa una sua responsabilità per la mancata riscossione; laL. n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), in combinato con il decreto attuativo 15/6/2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per tutti i ruoli antecedenti al 31 dicembre 1999, ha innovato il quadro normativo previgente,prescrivendo: a) l'annullamento automatico dei crediti di importo inferiore a euro 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999 (art. 1, comma 527); in particolare, ai sensi dell’evocato d.m. 15 giugno 2015, art. 1, l'elenco delle quote riferite a detti crediti è trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore; b) l'obbligo dell'agente di riscossione, per i crediti di importo superiore ad euro 2.000,00, per i quali non debba essere svolta altra attività di competenza dell'Agente diretta alla esazione (attività che vengono esplicitate nel d.m. del 15 giugno 2015 con riferimento: alle "procedure esecutive avviate...ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto" ed ai casi in cui "sia pendente un contenzioso, una transazione, un accordo di ristrutturazione, una procedura concorsuale, ovvero un piano di rateazione attivo") di: trasmettere, "su supporto magnetico o anche in via telematica" direttamente all'ente creditore l'elenco delle quote dei ruoli "inattivi" che "sono automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore" (Decreto dirigenziale MEF 15 giugno 2015, art. 2, comma 1 e 2); c) per i crediti per i quali, invece, deve essere svolta altra attività di competenza dell'agente diretta alla esazione, o comunque sono pendenti procedure di riscossione o dilazione di pagamento, che: le quote di detti i ruoli "restano in carico all'agente della riscossione" fino ad esaurimento delle attività di competenza dell'agente di riscossione; là dove, all'esito dell'attività di competenza, le quote di detti ruoli non siano integralmente riscosse, l'agente della riscossione, "entro due mesi dalla conclusione delle attività" trasmette su supporto magnetico o in via telematica l'elenco delle quote all'ente creditore; le predette quote "sono automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore" salvo che vengano rilevate, dall'ente creditore entro e non oltre sei mesi dalla trasmissione dell'elenco - quote prive dei requisiti di inattività, per le quali il discarico non opera (Decreto Dirigenziale MEF 15 giugno 2015, art. 3, comma 1, 2 e 3). d) per tutti i crediti, indipendentemente dal valore, la non applicabilità deld .lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 (art. 1, comma 529, L.cit.); 7.2) si può dunque passare all’esame dei motivi, muovendo comunque dall’osservazione che tutti propongono questioni sulle quali questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi in maniera univoca più volte e che, per quanto si dirà, il ricorso qui scrutinato non ha offerto ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte da Cass. 12229/2019, cit. – pronuncia capostipite – e dalle plurime decisioni successive che le hanno puntualmente confermate; 8) le censure mosse alla sentenza impugnata con il primo motivo non meritano accoglimento; 8.1) non può che ribadirsi, infatti, che: i) la privatizzazione della [OSCURATO:PERSONA] ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza e assistenza da essa svolta (Cass., Sez.

Un., 20/06/2002, n. 10132); ii) ad essa è concesso ex lege di provvedere alla riscossione mediante ruolo; iii) il regime normativo della riscossione è quello introdotto dallaL. n. 228/2012, art. 1, commi 527 - 529, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti - antecedenti il 1999 - voluto allo scopo di razionalizzare i bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo; iv) detta disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori ad euro 2.000,00 scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazione e benefici dell'eventuale riscossione e, che per quelli superiori ad euro 2.000,00 non incide sui diritti di credito degli enti, ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'ente secondo l'ordinaria procedura: cfr., senza pretesa di esaustività, Cass. nn. 106 e 107/2023; Cass.22/12/2022, nn. 37154 e 37153; Cass. 19/10/2022, nn. 30905 e 30902; Cass. 1/07/2022, n. 21031; Cass. 13/04/2022, n. 20484; Cass. 18/02/2022, n. 5436; Cass. 11/02/2022, n. 4555; Cass. n. 11972/2020; Cass. n. 26531/2020; v) proprio perché alla Cassa è stato eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici (unici soggetti a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l’ausilio dell’autorità giudiziaria), deve riconoscersi che il legislatore possa “legittimamente disciplinare detta riscossione, imporre limiti alla stessa o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli più risalenti” (Cass. n. 21031/2022, cit.); vi) ciò v ale anche per i crediti inferiori a euro 2.000,00: tale conclusione è stata raggiunta da questa Corte sin da Cass. n. 11972/2020 e Cass. n. 26531/2020 citate; vii) l’annullamento dei crediti e la eliminazione dalle scritture contabili dei crediti inferiori a euro 2.000,00 non integrano un provvedimento ablatorio senza indennizzo nei confronti di enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta, atteso che l’eliminazione dei ruoli più risalenti è funzionale all’intervento riorganizzativo del servizio di riscossione perseguito con la legge di riforma che non incide sul termine prescrizionale, perché la legge non si occupa del rapporto obbligatorio tra [OSCURATO:PERSONA] e professionista-iscritto alla gestione previdenziale, avente ad oggetto il versamento del relativo contributo; viii) quando la legge di riforma prescrive l’eliminazione del credito dalle scritture patrimoniali – si è precisato – che intende riferirsi esclusivamente al titolo esecutivo, cioè al ruolo; in altri termini, detta eliminazione ha valenza meramente contabile, avente l’effetto di soddisfare “la esigenza, richiesta dal sistema contabile europeo, di fornire una realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dell’ente escludendo l’appostazione dei crediti relativi ai ruoli annullati in bilancio nello stato patrimoniale come riserve o immobilizzazioni, sì da integrare l’attivo patrimoniale, potendo invece essere riportati solo come crediti insoluti - prudenzialmente valutati - nel bilancio di esercizio” : Cass. n. 21031/2022, citata; ix) di conseguenza, deve escludersi, dato che l’ente resta titolare del diritto di credito che potrà azionare nelle forme ordinarie, che la riforma abbia dato luogo ad una forma di espropriazione patrimoniale, come paventato dalla ricorrente; 8.2) la questione di legittimità costituzionale relativa alla L. 228/2012 per irragionevolezza è stata già ripetutamente sottoposta al vaglio di questa Corte che l’ha sempre ritenuta manifestamente infondata, in quanto nel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione delle risorse del settore pubblico, mediante l'abrogazione del principio del "non riscosso per riscosso" e la "rottamazione dei ruoli inattivi", sono ricompresi gli enti previdenziali (come nella specie, la Cassa forense), senza differenziazioni, anche a seguito della loro trasformazione in enti "privatizzati", in senso conforme al principio sancito dall'art. 3 Cost.; parimenti è stata esclusa, in relazione alla lesione dell'art. 6CEDU, la violazione della norma interposta dell'art. 117 Cost.in quanto il riassetto normativo introdotto con la legge di stabilità per il 2013 non ha introdotto una “imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'interpretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale conla già citata sentenza n. 51/ 2019”; la normativa in esame, infatti, non può essere considerata” “un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell’organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private” (Cass. n. 21031/2022, citata); 8.3) va rilevato, in aggiunta, che gli ostacoli di mero fatto paventati dalla [OSCURATO:PERSONA] e le difficoltà rappresentate dal rischio di dover restituire quanto ottenuto sulla scorta dei provvedimenti monitori emessi a suo favore non vengono in rilievo ai fini del sindacato di legittimità, convalidando semmai il fine perseguito dalla legge di riforma diretta a escludere la riscossione a mezzo ruoli di crediti ormai solo apparenti e la cui persistenza contabile potrebbe falsare i risultati di bilancio dell’ente creditore che per anni ha trascurato di attivarsi sebbene il concessionario o l’agente di riscossione non avessero ottemperato agli obblighi di trasmissione dei risultati delle attività di esazione svolte (Cass. n. 11972/2020; Cass. n. 23651/2020); 9) il secondo motivo è infondato, perché la Corte d'Appello ha richiamato la decisione di questa Corte n. 12229/2019 anche nella parte in cui ha rilevato che il decorso dei termini per adempiere agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 112/2019 non avrebbe mai potuto comportare l’esaurimento del rapporto, cioè la consolidata ed intangibile acquisizione alla sfera giuridica della [OSCURATO:PERSONA] dei crediti per i quali erano scaduti i termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità; va, pertanto, escluso che il giudice a quo sia incorso nel vizio denunciato; vizio, peraltro, che è stato dedotto in termini di vizio di motivazione, sebbene dalla sua illustrazione si evinca che alla Corte d'Appello si imputi di non essersi pronunciata su una specifica eccezione; 10) in merito al terzo, al quarto ed al quinto motivo, che sono suscettibili di un esame congiunto, deve darsi continuità al principio secondo cui nonsi è affatto determinato il preteso esaurimento dei rapporti tra ente creditore ed agente della riscossione per essere intervenuta la scadenza dei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità di cui ald.Lgs. n. 112/1999, art. 19, in virtù della soluzione di continuità verificatasi tra le varie proroghe di detti termini; tale soluzione di continuità va infatti esclusa per le cd.

"proroghe specifiche", relative ai rapporti interessanti i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, successivamente, alla Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], come nella specie - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione; va, dunque, ribadito che: "in tema di riscossione delle imposte mediante ruoli e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, solo per l'agente della riscossione pubblico, e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, poi, ad Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione, è stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino allaL. n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l'invio della comunicazione di inesigibilità di cui al d.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19”; in tal senso si vedano: Cass. 19/06/2020, n. 11972; Cass. 20/11/2020 n. 26531 ; Cass. 31/05/2021, n. 15094; Cass. 15/09/2021, n. 26335; fino alla più recente Cass.4/01/2023, n. 106); si deve, in particolare a Cass. n. 11972/2020, la precisazione che la tesi della Cassa nazionale secondo cui vi sono interruzioni nella sequenza cronologica delle proroghe del temine per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità, rivolta a contestare l'applicabilità ai soggetti pubblici della riscossione ([OSCURATO:SOCIETA]. e società da essa partecipate) delle proroghe disposte dall'art. 3, comma 12, del d.l. n. 203/2005 è da ritenere errata, in quanto non tiene conto delle distinte discipline normative delle proroghe dei termini dettate in concomitanza con il riordino del settore e la trasformazione del sistema organizzativo della riscossione a mezzo ruoli; la giurisprudenza successiva vi si è adeguata (per tutti, da ultimo, cfr. Cass. n. 106/2023, citata); la tesi della [OSCURATO:PERSONA] non coglie nel segno anche in considerazione del fatto che la Corte costituzionale, con sentenza 15/3/2019, n. 51, ha posto una netta distinzione tra le "proroghe cd. generiche" (cui si riferiscono le norme richiamate dalla [OSCURATO:PERSONA]) che si applicano ai "vecchi concessionari nazionali o, per traslato, ai soggetti che da essi siano eventualmente scaturiti (come le società cosiddette "scorporate", cioè le società private beneficiarie del ramo di azienda relativo alle attività concernenti i tributi locali e altre entrate di enti locali, ceduto dai concessionari nazionali ai sensi delD.L. n. 203 del 2005,art. 3, comma 24, primo periodo, come convertito n ella L. n. 248 del 2005)", ed invece le "proroghe cd. specifiche" che si applicano esclusivamente a "[OSCURATO:SOCIETA]. e le società dalla stessa partecipate (...)" (che) sono complessivamente denominate agenti della riscossione" (cui è in seguito succeduta Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del [OSCURATO:PERSONA] sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017); inoltre, l'ultima proroga "generica" della comunicazione di inesigibilità di cui ald.lgs. n. 112 del 1999, art. 59 è una misura ordinaria che tiene conto della continuità della gestione dell'attività da parte di soggetti direttamente consegnatari dei ruoli, invece la proroga di cui all’invocato dl. n. 203/2005, art. 3, comma 12, è una misura straordinaria, assunta nel contesto di una riforma che ha posto al centro la nascita di un nuovo soggetto e che ha tenuto conto del passaggio di tutti i ruoli alle società partecipate da [OSCURATO:SOCIETA], poi [OSCURATO:PERSONA] (salvo quelli delle società "scorporate", ai sensi deldl. n. 203/2005, art. 3, comma 24, lett. b), che appunto restano in capo a esse); risulta chiaro il rapporto di genere a specie tra i due commi del citatoart. 3 del dl n. 203/2005: il comma 12, infatti, è riferito esclusivamente alle società partecipate da [OSCURATO:SOCIETA] (poi [OSCURATO:PERSONA]), come peraltro è stato in seguito confermato, in maniera definitiva, con norma di interpretazione autentica, dal dl 31 dicembre 2007, n. 248,art. 36, comma 4-quinquies, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, nellaL. 28 febbraio 2008, n. 31: dette questioni sono state approfondite specificamente da Cass. 26531/ 2020, citata cui si rifà la giurisprudenza successiva; ex plurimis, cfr. Cass. 4/01/2023, nn. 106 e 107; Cass.11/02/2022, n. 4555; Cass. 19/02/2022, n. 5436; deve, dunque, affermarsi che, contrariamente alla tesi della [OSCURATO:PERSONA] forense, rispetto agli agenti della riscossione (settore "pubblico"), le proroghe dei termini per l'invio delle "comunicazioni di inesigibilità" hanno continuato ad operare ininterrottamente (d.l. 30 settembre 2005, n. 203conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248 , art. 3, comma 12;d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 , conv. in L. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 4 quinquies - norma di interpretazione autentica, modificata dal d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. inL. 26 febbraio 2010, n. 25 , quindi dal d.l. 29 dicembre 2011, n. 216conv. in L. 24 f ebbraio 2012, n. 14 , ed infine dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228) fino allaL. n. 228 del 2012; di conseguenza, per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 1999, rispetto ai quali l’agente della riscossione e la Cassa nazionale non si erano attivati secondo le proprie competenze fino alla entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013, nessun rapporto poteva definirsi concluso, in difetto della contestazione della decadenza per mancata presentazione della "comunicazione di inesigibilità" ovvero in difetto di emissione del "provvedimento definitivo di diniego di discarico"; né sarebbe ragionevole ipotizzare che la L. 228/2012, nella parte in cui dichiara inapplicabili le disposizioni che contemplano il termine di decadenza per il discarico dei ruoli esigibili valga solo per i ruoli resi esecutivi fino alla data 31.12.1999, per i quali non era ancora scaduto il termine triennale per la comunicazione di inesigibilità (previsto dald.lgs. n. 112 del 1999, art. 19, comma 2, lett. c), perché si verrebbe “a determinare una restrizione - non prevista e non voluta dal Legislatore secondo il senso fatto palese dalla lettera della norma di legge - volta a circoscrivere l'intervento legislativo ai soli ruoli per i quali era stata presentata entro il triennio la "comunicazione di inesigibilità", venendo altresì a condurre ad un risultato incongruo, distinguendo irragionevolmente tra crediti tutti egualmente inesigibili, in quanto accumulatisi nel corso degli anni precedenti e portati da ruoli non riscossi per oltre dieci anni, tali essendo tanto quelli per i quali l'ente creditore - in violazione delle disposizioni delD.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, - non aveva mai iniziato la "procedura di contestazione" (e di constatazione della, decadenza) per avere omesso l'Agente della riscossione di trasmettere la "comunicazione di inesigibilità" nel triennio, quanto quelli per i quali l'ente creditore - pur av endo l'Agente della riscossione ottemperato alla presentazione della "comunicazione di inesigibilità" - non si era ancora pronunciato sull'"ammissione o il diniego" al discarico, e che, in quanto risalenti ad oltre un decennio, si presentavano ormai con una elevatissima probabilità di inesigibilità”: in termini Cass. n. 23651/2020; 12) quanto al sesto motivo, la perdita del diritto al discarico per l’omesso invio delle informazioni annuali era prevista per solo per i ruoli successivi al 30 settembre 2009 (Cass. n. 26335/2021; Cass.21031/2022, citate); il motivo è dunque infondato, poiché i ruoli per cui è causa erano stati formati prima del 30 settembre 1999 ed erano quindi cartacei non informatizzati con la conseguente inapplicabilità del flusso telematico di rendicontazione previsto dal d.m. 22 ottobre 1999; per i ruoli precedenti al 30.9.1999, ai sensi dell’art. 59, comma 4- ter, del d.lgs.112 del 1999, l’obbligo di rendicontazione decorreva dalla data stabilita in un decreto attuativo mai emanato (Cass. n. 21031/2022 e successiva giurisprudenza conforme); 13) il ricorso va rigettato; 14) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 15) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 7.000,00 per comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5359/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (fondazione di diritto privato), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 691, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresentano e difendono; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e prima ancora [OSCURATO:PERSONA]), in virtù dell’art. 76 del dl [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. Oggetto: Mandato alla riscossione dei ruoli relativi ai contributi previdenziali dovuti dagli avvocati iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale 73 convertito con modificazioni nella legge 23.07.2021 n. 106, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3588/2020 depositata il 20/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; la controricorrente ha illustrato il controricorso con memoria. Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale di Roma il decreto n. 19694/10 con cui veniva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. il pagamento di euro 68.920,86, oltre agli interessi e alle spese di giustizia, al netto di IVA e c.p.a.; a fondamento di detto provvedimento monitorio era addotto il mancato riversamento da parte dell’ingiunta dell’intero importo di euro 106.798,72, relativamente a 34 ruoli suppletivi emessi nel 1998, a titolo di contributi previdenziali dovuti dagli avvocatiiscritti alla gestione assicurativa e del mancato riversamento dell’intero importo di euro 412.277,17, relativo a 40 ruoli principali emessi nel febbraio 1999; l’ingiungente, in particolare, sosteneva di essere titolare di un credito immediatamente esigibile sui ruoli non riscossi, costituito, per il ruolo suppletivo 1998, dalle somme che [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad anticipare, ai sensi dell’art. 32 del dpr n. 43/1988, in applicazione del meccanismo del “non riscosso come riscosso” e, per il ruolo principale relativo al 1999, dagli importi che le spettavano a seguito della perdita, da parte dell’ingiunta, del diritto al discarico per inesigibilità, in cui la medesima era incorsa per non aver inviato, nei termini di legge, le comunicazioni di inesigibilità e le comunicazioni sullo stato della riscossione, le quali costituivano due delle ipotesi normativamente previste quali cause di perdita del diritto al discarico, rispettivamente, ai sensi dell’art. 19, lett. c e b, del d.lgs. n. 112/1999; [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, e, nel merito, deduceva l’insussistenza del credito, avendo versato le somme dovute per i ruoli del 1998 e, per i ruoli del 1999, invocava la proroga dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità sino al 30 settembre 2011; in aggiunta, contestava la legittimità dello strumento monitorio e confutava la valenza probatoria dei ruoli depositati con esso; con la sentenza n. 5946/2016, il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui nelle more era stata incorporata [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA], la quale proponeva anche appello incidentale condizionato; con la sentenza n. 3588/2020, la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello principale ed ha rigettato l’appello incidentale condizionato e, per l’effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto; in particolare, la corte del merito: a) ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a favore di quella contabile, proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ritenendola infondata sulla scorta dei precedenti di questa Corte e di quelli del giudice amministrativo che distinguono tra il rapporto di gestione del servizio riscossione contributi, che riveste natura privatistica ed è devoluto all'autorità giudiziaria ordinaria, ed il rapporto di previdenza obbligatoria intrattenuto con gli iscritti all'albo professionale, il solo di rilievo pubblicistico; b) ha ritenuto, facendo leva sulla giurisprudenza di questa Corte – in particolare su Cass. n. 12229/2019, indicata erroneamente come decisione delle Sezioni unite - che la legge di stabilità 2013 dovesse trovare applicazione anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] forense, essendo irrilevante la sua natura di ente previdenziale privatizzato da essa assunta; c) ha rilevato che per i crediti superiori a euro 2.000,00 l’annullamento dei ruoli non incide sui diritti di credito, azionabili con l’ordinaria procedura, ma solo sulla procedura di riscossione; d) ha precisato che nel giudizio di appello non era stata specificamente dedotta la questione dell’inapplicabilità della L. 228/2012 ai ruoli per cui è causa per intervenuto esaurimento del rapporto, essendosi discusso della eventuale proroga dei termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità al fine di accertare la decadenza dal diritto di discarico, ma ha osservato che comunque l’eventuale decorso di detti termini non avrebbe potuto comportare l’esaurimento del rapporto, cioè la consolidata e intangibile acquisizione alla sfera giuridica della Cassa nazionale dei crediti per i quali erano scaduti i termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità, atteso che a tale scopo sarebbe stato necessario l’espletamento della procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione dei ruoli di cui all’art. 20 d.lgs. n. 112/2009; e) in ogni caso tutti i termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità erano stati prorogati sino all’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013; f) ha rilevato, inoltre, che l’obbligo di rendicontazione non era previsto per i ruoli anteriori al 30 settembre 2009, ma era stato introdotto dall’art. 59, comma 4-ter d.lgs. n. 111/19, che prevedeva che le informazioni di cui all’art. 36, comma 1, fossero fornite con le modalità ed i tempi stabiliti dal decreto di cui alla lett. c, e che in ogni caso i ruoli anteriori erano formati su supporto cartaceo, perciò l’agente della riscossione non era decaduto dal diritto al discarico; g) ha aggiunto che per gli importi superiori a euro 2.000,00 la procedura di esazione permaneva in carico dell’agente della riscossione e che, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva un credito neppure risarcitorio; avverso detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, basato su sei motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioniscritte; la controricorrente ha depositato memoria. Rilevato che: 1) con il primo motivo, alla sentenza impugnata si imputano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e 529 della legge di stabilità 2013, 1 del decreto del direttore del MEF, 15 giugno 2015, 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994, 17 del d.lgs. 112/1999, 3, 35, comma 1, 36, comma 1, 38, 42, comma 3, 97, comma 2, 117, 1° comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; l’illustrazione del motivo è preceduta da una premessa, attraverso la quale [OSCURATO:PERSONA] forense fa presente che i precedenti di questa Corte – Cass. 12229/19, 11972/2020, 26531/2020 – ritenendo applicabile la legge di stabilità 2013 anche alla controversia in corso di causa e soprattutto individuando la ratio legis della riforma del sistema di riscossione dei contributi previdenziali degli iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale nell’esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori, non avrebbero considerato che, sulla scorta dei cinquanta provvedimenti monitori ottenuti nei confronti degli agenti della riscossione, aveva incassato somme considerevoli che ora sarebbe costretta a restituire, perché nelle more tra il procedimento di primo e secondo grado era intervenuta la novella legislativa adottata –a suo giudizio - in violazione dell’art. 6 Cedu; insiste, quindi, con la tesi secondo cui l’eliminazione degli obblighi in capo all’agente della riscossione, con esclusione delle conseguenze legate alla perdita del diritto al discarico, rappresenta un vulnus dei diritti degli enti creditori, privati dei crediti connessi alle inadempienze del mandato esattoriale; anche ad ammettere che l’annullamento del ruolo non determini il venir meno del credito è indiscutibile – sostiene la ricorrente – che gli ef fetti sul piano sostanziale siano analoghi, in considerazione del fatto che il ritorno ad un sistema di esazione in house non consentirebbe un recupero di gettito, non essendo in possesso di atti e documenti idonei a provare l’interruzione del termine di prescrizione e la legittimità degli atti medio tempore compiuti di cui solo l’agente della riscossione può disporre; in particolare, il giudice a quonon avrebbe tenuto conto del fatto che la legge di stabilità per il 2013 ha determinato anche il venir meno della responsabilità amministrativa e contabile dell’agente della riscossione per la mancata esazione dei crediti rottamati, a meno di non ravvisare a suo carico un comportamento doloso; di conseguenza, i crediti rottamati non avrebbero potuto esser fatti valere né nei confronti dei debitori originari né nei confronti dell’agente esattore, totalmente deresponsabilizzato anche in ordine alla comunicazione delle ragioni della mancata esazione; la [OSCURATO:PERSONA] stigmatizza la introduzione, attraverso al legge di stabilità per l’anno 2013 di “una forma di condono occulto” a favore degli agenti della riscossione, operante, però, secondo una logica definita “inversa”, perché l’effetto della sanatoria è posto a carico di soggetti diversi da quelli “che fruiscono dei benefici e che, anzi, sono titolari di interessi antitetici”; la [OSCURATO:PERSONA] stigmatizza di dover pagare l’agente della riscossione le spese della procedura riscossiva anche se questa non ha portato all’esazione dei crediti; 2) con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza per omessa motivazione, ai sensi dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ. e dell’art. 118 disp.att. cod.civ.; la sentenza sarebbe contraria alla legge per avere negato il consolidamento del rapporto oggetto della scadenza del termine previsto ex lege per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità di cui all’art. 19, comma 2°, d.lgs. n. 112/19 prima che entrassero in vigore le norme contenute nella L. n. 228/2002; anche per sostenere questa tesi la ricorrente richiama Cass. n. 12229/2019, la quale aveva osservato che nel giudizio di appello non era stato invocato il consolidamento del rapporto per affermarne l’insensibilità agli effetti dell’annullamento dei ruoli, ma solo per affermare la perdita del diritto al discarico; di conseguenza, secondo la ricorrente, la sentenza d'appello sarebbe nulla per difetto di motivazione, avendo motivato per relationem, senza tener conto che era stato specificamente eccepito l’avvenuto consolidamento del rapporto; 3) con il terzo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.1, commi 527, 528 e 529, della L. 24 dicembre 2019, n. 228 in relazione all’art. 19, comma 2, lett. c), 20 e 59 del d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 (art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.)”, si censura la sentenza impugnata non solo per avere ritenuto, attingendo da Cass. n. 12229/2019, preclusa la scrutinabilità della questione del consolidamento del rapporto con l’agente della riscossione, ma anche non ravvisabile detto consolidamento, in assenza dell’espletamento della procedura di discarico di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 112/1999; l’errore consisterebbe nell’aver collegato la cristallizzazione del rapporto di dare/avere all’attivazione della procedura di discarico, perché il decreto ingiuntivo opposto era stato ottenuto in ragione del fatto che il concessionario non aveva inviato le comunicazioni di inesigibilità e non aveva trasmesso le comunicazioni sugli stati della riscossione, le quali rappresentavano cause alternative di perdita del diritto al discarico per l’inesigibilità exart. 19, lett. b e c. del d.lgs. n. 112/19; 4) con il quarto motivo sono denunciate la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e 529 della L. n. 228/2012, in relazione agli artt. 19, comma 2, lett. c, e 59 del d.lgs. n. 112/1999 nonché 1 del dl n. 282/2004 e 3, comma 12, del dl n. 203/2005, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; la sentenza impugnata merita di essere cassata, ad avviso della ricorrente, perché ha ritenuto che i termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità fossero stati continuativamente prorogati fino all’entrata in vigore della legge di stabilità, omettendo di considerare che non si era verificata una sequenza normativa continua, ma che, ex adverso, vi erano stati più vuoti normativi e sfasature temporaliche, in conseguenza dell’immediata scadenza del termine triennale per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità, avevano determinato la perdita del diritto al discarico; segnatamente, la ricorrente precisa che le proroghe erano state disposte già dall'art. 59 del d.lgs n. 112/1999 più volte modificato, che il d.llgs n. 193/2001, con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 30.9.1999 - esteso poi dal dl n. 209/2002 ai ruoli resi esecutivi fino al 30.9.2001 - aveva fissato la scadenza del termine alla data del 1° ottobre 2004, che il successivo dl n. 282/2004, il quale aveva prorogato il termine al 30 settembre 2005, era entrato in vigore il 29.11.2004, determinando, quindi, una soluzione di continuità tra la scadenza del precedente termine 1 ottobre 2004 e l'inizio della proroga del nuovo; stessa cesura cronologica si era verificata con la successiva proroga disposta dal dl n. 203/2005, che era entrato in vigore il 4.10.2005, quando ormai era cessata la precedente proroga fissata al 30.9.2005; 5) con il quinto motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e 529 della L. n. 228/2012, 59 comma 4 - quater , 19, comma 2, lett. c, e 20 del d.lgs. n. 112/1999, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; secondo la [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere inapplicabile al rapporto in oggetto la legge di stabilità 2013, essendosi il rapporto cristallizzato e non essendo più suscettibile di intervento regolatorio con il mancato invio delle comunicazioni di esigibilità, entro la data del 30 giugno 2006, che aveva provocato la decadenza dell’agente della riscossione dal diritto al discarico; 6) con il sesto motivola ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 2, lett. b, 36 e 59, comma 4- ter, lett. c, del d.lgs. n. 112/1999, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere escluso che l’agente della riscossione avesse l’obbligo di trasmettere la rendicontazione ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett b, del d.lgs. n. 112/1999; 7) per mettere bene a fuoco la sostanza delle questioni in iure sottoposte allo scrutinio di questa Corte è opportuno anteporre a detto scrutinio la ricostruzione della cornice normativa di riferimento; 7.1) alla [OSCURATO:PERSONA], la riforma del sistema previdenziale forense, attuata con la L. n. 576 del 1980, art. 18 , confermata dall’art. 17, comma 3, del d.l.gs. n. 46 del 1999 , ha attribuito il compito di provvedere alla riscossione dei contributi insoluti tramite ruoli, da portare in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette: in particolare, la Cassa compila e trasmette all'agente della riscossione i ruoli, cioè gli elenchi dei debitori della Cassa con l’indicazione del loro debito, i quali costituiscono il titolo esecutivo per la riscossione dei contributi previdenziali nei confronti degli avvocati iscritti alla gestione previdenziale inadempienti; il concessionario tenuto alla riscossione, ai sensi del d.p.r. n. 43/1988,art. 32, comma 3 , diveniva debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli che venivano versate alla Cassa alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse, secondo il meccanismo del non riscosso come riscosso, ed aveva il diritto, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 77, di recuperare il carico anticipato (facendoselo rimborsare dalla Cassa o compensandolo con gli altri importi da anticipare) solo nel caso in cui avesse dimostrato di avere tentato la riscossione senza però riuscire nell'esazione (c.d. "diritto al discarico" o "sistema del discarico"); detto meccanismo era stato abrogato e sostituito da un diverso sistema dal d.gs. n. 112/1999, in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvedeva alla riscossione dei relativi importi e, solo dopo averli riscossi, aveva l'obbligo di riversarli alla Cassa (d.lgs. n. 37 del 1999,art. 2 ; d.lgs. n. 112 del 1999,art. 22 ); in caso di omessa riscossione, il concessionario poteva ottenere il "discarico per inesigibilità" (senza obbligo di versare i relativi importi alla Cassa) solo ove avesse rispettato determinati adempimenti (quelli espressamente previsti dald.lgs. n. 112 del 1999,art. 19, lett. a , b, c, d ed e)), mentre perdeva il diritto al discarico (con conseguente obbligo di pagamento alla Cassa dei relativi importi) ove, al termine della procedura di cui ald.lgs. n. 112 del 1999, art. 20 , fosse emersa una sua responsabilità per la mancata riscossione; laL. n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), in combinato con il decreto attuativo 15/6/2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per tutti i ruoli antecedenti al 31 dicembre 1999, ha innovato il quadro normativo previgente,prescrivendo: a) l'annullamento automatico dei crediti di importo inferiore a euro 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999 (art. 1, comma 527); in particolare, ai sensi dell’evocato d.m. 15 giugno 2015, art. 1, l'elenco delle quote riferite a detti crediti è trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore; b) l'obbligo dell'agente di riscossione, per i crediti di importo superiore ad euro 2.000,00, per i quali non debba essere svolta altra attività di competenza dell'Agente diretta alla esazione (attività che vengono esplicitate nel d.m. del 15 giugno 2015 con riferimento: alle "procedure esecutive avviate...ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto" ed ai casi in cui "sia pendente un contenzioso, una transazione, un accordo di ristrutturazione, una procedura concorsuale, ovvero un piano di rateazione attivo") di: trasmettere, "su supporto magnetico o anche in via telematica" direttamente all'ente creditore l'elenco delle quote dei ruoli "inattivi" che "sono automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore" (Decreto dirigenziale MEF 15 giugno 2015, art. 2, comma 1 e 2); c) per i crediti per i quali, invece, deve essere svolta altra attività di competenza dell'agente diretta alla esazione, o comunque sono pendenti procedure di riscossione o dilazione di pagamento, che: le quote di detti i ruoli "restano in carico all'agente della riscossione" fino ad esaurimento delle attività di competenza dell'agente di riscossione; là dove, all'esito dell'attività di competenza, le quote di detti ruoli non siano integralmente riscosse, l'agente della riscossione, "entro due mesi dalla conclusione delle attività" trasmette su supporto magnetico o in via telematica l'elenco delle quote all'ente creditore; le predette quote "sono automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore" salvo che vengano rilevate, dall'ente creditore entro e non oltre sei mesi dalla trasmissione dell'elenco - quote prive dei requisiti di inattività, per le quali il discarico non opera (Decreto Dirigenziale MEF 15 giugno 2015, art. 3, comma 1, 2 e 3). d) per tutti i crediti, indipendentemente dal valore, la non applicabilità deld .lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 (art. 1, comma 529, L.cit.); 7.2) si può dunque passare all’esame dei motivi, muovendo comunque dall’osservazione che tutti propongono questioni sulle quali questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi in maniera univoca più volte e che, per quanto si dirà, il ricorso qui scrutinato non ha offerto ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte da Cass. 12229/2019, cit. – pronuncia capostipite – e dalle plurime decisioni successive che le hanno puntualmente confermate; 8) le censure mosse alla sentenza impugnata con il primo motivo non meritano accoglimento; 8.1) non può che ribadirsi, infatti, che: i) la privatizzazione della [OSCURATO:PERSONA] ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza e assistenza da essa svolta (Cass., Sez. Un., 20/06/2002, n. 10132); ii) ad essa è concesso ex lege di provvedere alla riscossione mediante ruolo; iii) il regime normativo della riscossione è quello introdotto dallaL. n. 228/2012, art. 1, commi 527 - 529, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti - antecedenti il 1999 - voluto allo scopo di razionalizzare i bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo; iv) detta disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori ad euro 2.000,00 scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazione e benefici dell'eventuale riscossione e, che per quelli superiori ad euro 2.000,00 non incide sui diritti di credito degli enti, ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'ente secondo l'ordinaria procedura: cfr., senza pretesa di esaustività, Cass. nn. 106 e 107/2023; Cass.22/12/2022, nn. 37154 e 37153; Cass. 19/10/2022, nn. 30905 e 30902; Cass. 1/07/2022, n. 21031; Cass. 13/04/2022, n. 20484; Cass. 18/02/2022, n. 5436; Cass. 11/02/2022, n. 4555; Cass. n. 11972/2020; Cass. n. 26531/2020; v) proprio perché alla Cassa è stato eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici (unici soggetti a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l’ausilio dell’autorità giudiziaria), deve riconoscersi che il legislatore possa “legittimamente disciplinare detta riscossione, imporre limiti alla stessa o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli più risalenti” (Cass. n. 21031/2022, cit.); vi) ciò v ale anche per i crediti inferiori a euro 2.000,00: tale conclusione è stata raggiunta da questa Corte sin da Cass. n. 11972/2020 e Cass. n. 26531/2020 citate; vii) l’annullamento dei crediti e la eliminazione dalle scritture contabili dei crediti inferiori a euro 2.000,00 non integrano un provvedimento ablatorio senza indennizzo nei confronti di enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta, atteso che l’eliminazione dei ruoli più risalenti è funzionale all’intervento riorganizzativo del servizio di riscossione perseguito con la legge di riforma che non incide sul termine prescrizionale, perché la legge non si occupa del rapporto obbligatorio tra [OSCURATO:PERSONA] e professionista-iscritto alla gestione previdenziale, avente ad oggetto il versamento del relativo contributo; viii) quando la legge di riforma prescrive l’eliminazione del credito dalle scritture patrimoniali – si è precisato – che intende riferirsi esclusivamente al titolo esecutivo, cioè al ruolo; in altri termini, detta eliminazione ha valenza meramente contabile, avente l’effetto di soddisfare “la esigenza, richiesta dal sistema contabile europeo, di fornire una realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dell’ente escludendo l’appostazione dei crediti relativi ai ruoli annullati in bilancio nello stato patrimoniale come riserve o immobilizzazioni, sì da integrare l’attivo patrimoniale, potendo invece essere riportati solo come crediti insoluti - prudenzialmente valutati - nel bilancio di esercizio” : Cass. n. 21031/2022, citata; ix) di conseguenza, deve escludersi, dato che l’ente resta titolare del diritto di credito che potrà azionare nelle forme ordinarie, che la riforma abbia dato luogo ad una forma di espropriazione patrimoniale, come paventato dalla ricorrente; 8.2) la questione di legittimità costituzionale relativa alla L. 228/2012 per irragionevolezza è stata già ripetutamente sottoposta al vaglio di questa Corte che l’ha sempre ritenuta manifestamente infondata, in quanto nel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione delle risorse del settore pubblico, mediante l'abrogazione del principio del "non riscosso per riscosso" e la "rottamazione dei ruoli inattivi", sono ricompresi gli enti previdenziali (come nella specie, la Cassa forense), senza differenziazioni, anche a seguito della loro trasformazione in enti "privatizzati", in senso conforme al principio sancito dall'art. 3 Cost.; parimenti è stata esclusa, in relazione alla lesione dell'art. 6CEDU, la violazione della norma interposta dell'art. 117 Cost.in quanto il riassetto normativo introdotto con la legge di stabilità per il 2013 non ha introdotto una “imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'interpretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale conla già citata sentenza n. 51/ 2019”; la normativa in esame, infatti, non può essere considerata” “un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell’organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private” (Cass. n. 21031/2022, citata); 8.3) va rilevato, in aggiunta, che gli ostacoli di mero fatto paventati dalla [OSCURATO:PERSONA] e le difficoltà rappresentate dal rischio di dover restituire quanto ottenuto sulla scorta dei provvedimenti monitori emessi a suo favore non vengono in rilievo ai fini del sindacato di legittimità, convalidando semmai il fine perseguito dalla legge di riforma diretta a escludere la riscossione a mezzo ruoli di crediti ormai solo apparenti e la cui persistenza contabile potrebbe falsare i risultati di bilancio dell’ente creditore che per anni ha trascurato di attivarsi sebbene il concessionario o l’agente di riscossione non avessero ottemperato agli obblighi di trasmissione dei risultati delle attività di esazione svolte (Cass. n. 11972/2020; Cass. n. 23651/2020); 9) il secondo motivo è infondato, perché la Corte d'Appello ha richiamato la decisione di questa Corte n. 12229/2019 anche nella parte in cui ha rilevato che il decorso dei termini per adempiere agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 112/2019 non avrebbe mai potuto comportare l’esaurimento del rapporto, cioè la consolidata ed intangibile acquisizione alla sfera giuridica della [OSCURATO:PERSONA] dei crediti per i quali erano scaduti i termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità; va, pertanto, escluso che il giudice a quo sia incorso nel vizio denunciato; vizio, peraltro, che è stato dedotto in termini di vizio di motivazione, sebbene dalla sua illustrazione si evinca che alla Corte d'Appello si imputi di non essersi pronunciata su una specifica eccezione; 10) in merito al terzo, al quarto ed al quinto motivo, che sono suscettibili di un esame congiunto, deve darsi continuità al principio secondo cui nonsi è affatto determinato il preteso esaurimento dei rapporti tra ente creditore ed agente della riscossione per essere intervenuta la scadenza dei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità di cui ald.Lgs. n. 112/1999, art. 19, in virtù della soluzione di continuità verificatasi tra le varie proroghe di detti termini; tale soluzione di continuità va infatti esclusa per le cd. "proroghe specifiche", relative ai rapporti interessanti i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, successivamente, alla Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], come nella specie - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione; va, dunque, ribadito che: "in tema di riscossione delle imposte mediante ruoli e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, solo per l'agente della riscossione pubblico, e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, poi, ad Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione, è stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino allaL. n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l'invio della comunicazione di inesigibilità di cui al d.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19”; in tal senso si vedano: Cass. 19/06/2020, n. 11972; Cass. 20/11/2020 n. 26531 ; Cass. 31/05/2021, n. 15094; Cass. 15/09/2021, n. 26335; fino alla più recente Cass.4/01/2023, n. 106); si deve, in particolare a Cass. n. 11972/2020, la precisazione che la tesi della Cassa nazionale secondo cui vi sono interruzioni nella sequenza cronologica delle proroghe del temine per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità, rivolta a contestare l'applicabilità ai soggetti pubblici della riscossione ([OSCURATO:SOCIETA]. e società da essa partecipate) delle proroghe disposte dall'art. 3, comma 12, del d.l. n. 203/2005 è da ritenere errata, in quanto non tiene conto delle distinte discipline normative delle proroghe dei termini dettate in concomitanza con il riordino del settore e la trasformazione del sistema organizzativo della riscossione a mezzo ruoli; la giurisprudenza successiva vi si è adeguata (per tutti, da ultimo, cfr. Cass. n. 106/2023, citata); la tesi della [OSCURATO:PERSONA] non coglie nel segno anche in considerazione del fatto che la Corte costituzionale, con sentenza 15/3/2019, n. 51, ha posto una netta distinzione tra le "proroghe cd. generiche" (cui si riferiscono le norme richiamate dalla [OSCURATO:PERSONA]) che si applicano ai "vecchi concessionari nazionali o, per traslato, ai soggetti che da essi siano eventualmente scaturiti (come le società cosiddette "scorporate", cioè le società private beneficiarie del ramo di azienda relativo alle attività concernenti i tributi locali e altre entrate di enti locali, ceduto dai concessionari nazionali ai sensi delD.L. n. 203 del 2005,art. 3, comma 24, primo periodo, come convertito n ella L. n. 248 del 2005)", ed invece le "proroghe cd. specifiche" che si applicano esclusivamente a "[OSCURATO:SOCIETA]. e le società dalla stessa partecipate (...)" (che) sono complessivamente denominate agenti della riscossione" (cui è in seguito succeduta Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del [OSCURATO:PERSONA] sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017); inoltre, l'ultima proroga "generica" della comunicazione di inesigibilità di cui ald.lgs. n. 112 del 1999, art. 59 è una misura ordinaria che tiene conto della continuità della gestione dell'attività da parte di soggetti direttamente consegnatari dei ruoli, invece la proroga di cui all’invocato dl. n. 203/2005, art. 3, comma 12, è una misura straordinaria, assunta nel contesto di una riforma che ha posto al centro la nascita di un nuovo soggetto e che ha tenuto conto del passaggio di tutti i ruoli alle società partecipate da [OSCURATO:SOCIETA], poi [OSCURATO:PERSONA] (salvo quelli delle società "scorporate", ai sensi deldl. n. 203/2005, art. 3, comma 24, lett. b), che appunto restano in capo a esse); risulta chiaro il rapporto di genere a specie tra i due commi del citatoart. 3 del dl n. 203/2005: il comma 12, infatti, è riferito esclusivamente alle società partecipate da [OSCURATO:SOCIETA] (poi [OSCURATO:PERSONA]), come peraltro è stato in seguito confermato, in maniera definitiva, con norma di interpretazione autentica, dal dl 31 dicembre 2007, n. 248,art. 36, comma 4-quinquies, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, nellaL. 28 febbraio 2008, n. 31: dette questioni sono state approfondite specificamente da Cass. 26531/ 2020, citata cui si rifà la giurisprudenza successiva; ex plurimis, cfr. Cass. 4/01/2023, nn. 106 e 107; Cass.11/02/2022, n. 4555; Cass. 19/02/2022, n. 5436; deve, dunque, affermarsi che, contrariamente alla tesi della [OSCURATO:PERSONA] forense, rispetto agli agenti della riscossione (settore "pubblico"), le proroghe dei termini per l'invio delle "comunicazioni di inesigibilità" hanno continuato ad operare ininterrottamente (d.l. 30 settembre 2005, n. 203conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248 , art. 3, comma 12;d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 , conv. in L. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 4 quinquies - norma di interpretazione autentica, modificata dal d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. inL. 26 febbraio 2010, n. 25 , quindi dal d.l. 29 dicembre 2011, n. 216conv. in L. 24 f ebbraio 2012, n. 14 , ed infine dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228) fino allaL. n. 228 del 2012; di conseguenza, per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 1999, rispetto ai quali l’agente della riscossione e la Cassa nazionale non si erano attivati secondo le proprie competenze fino alla entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013, nessun rapporto poteva definirsi concluso, in difetto della contestazione della decadenza per mancata presentazione della "comunicazione di inesigibilità" ovvero in difetto di emissione del "provvedimento definitivo di diniego di discarico"; né sarebbe ragionevole ipotizzare che la L. 228/2012, nella parte in cui dichiara inapplicabili le disposizioni che contemplano il termine di decadenza per il discarico dei ruoli esigibili valga solo per i ruoli resi esecutivi fino alla data 31.12.1999, per i quali non era ancora scaduto il termine triennale per la comunicazione di inesigibilità (previsto dald.lgs. n. 112 del 1999, art. 19, comma 2, lett. c), perché si verrebbe “a determinare una restrizione - non prevista e non voluta dal Legislatore secondo il senso fatto palese dalla lettera della norma di legge - volta a circoscrivere l'intervento legislativo ai soli ruoli per i quali era stata presentata entro il triennio la "comunicazione di inesigibilità", venendo altresì a condurre ad un risultato incongruo, distinguendo irragionevolmente tra crediti tutti egualmente inesigibili, in quanto accumulatisi nel corso degli anni precedenti e portati da ruoli non riscossi per oltre dieci anni, tali essendo tanto quelli per i quali l'ente creditore - in violazione delle disposizioni delD.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, - non aveva mai iniziato la "procedura di contestazione" (e di constatazione della, decadenza) per avere omesso l'Agente della riscossione di trasmettere la "comunicazione di inesigibilità" nel triennio, quanto quelli per i quali l'ente creditore - pur av endo l'Agente della riscossione ottemperato alla presentazione della "comunicazione di inesigibilità" - non si era ancora pronunciato sull'"ammissione o il diniego" al discarico, e che, in quanto risalenti ad oltre un decennio, si presentavano ormai con una elevatissima probabilità di inesigibilità”: in termini Cass. n. 23651/2020; 12) quanto al sesto motivo, la perdita del diritto al discarico per l’omesso invio delle informazioni annuali era prevista per solo per i ruoli successivi al 30 settembre 2009 (Cass. n. 26335/2021; Cass.21031/2022, citate); il motivo è dunque infondato, poiché i ruoli per cui è causa erano stati formati prima del 30 settembre 1999 ed erano quindi cartacei non informatizzati con la conseguente inapplicabilità del flusso telematico di rendicontazione previsto dal d.m. 22 ottobre 1999; per i ruoli precedenti al 30.9.1999, ai sensi dell’art. 59, comma 4- ter, del d.lgs.112 del 1999, l’obbligo di rendicontazione decorreva dalla data stabilita in un decreto attuativo mai emanato (Cass. n. 21031/2022 e successiva giurisprudenza conforme); 13) il ricorso va rigettato; 14) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 15) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 7.000,00 per comp
Decreto Cassazione n. 25136/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris