CassazionedecretoSezione 4Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 32396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 110/01/1974 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]d; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catanzaro con ordinanza del 25 ottobre 2022 - 11 gennaio 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato ristretto in custodia cautelare complessivamente per quasi quattro anni e sei mesi (dal 30 ottobre 2007 al 20 aprile 2012) in relazione alle accuse di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso armata in posizione apicale (capo n. 1 cioè ex capo A), di tentata rapina aggravata anche ai sensi dell'art. 7 della legge 12 'luglio 1991, n. 203 (capo n. 5 cioè ex capo B), di plurime violazioni della disciplina sul controllo delle armi con l'aggravante della mafiosità (capo n. 6 cioè ex capo C, capo n. 8 cioè ex capo E e capo n. 9 cioè ex capo F), di danneggiamento aggravato dalla mafiosità (capo n. 7 cioè ex capo D) e di intestazione fittizia di beni, sempre con l'aggravante della mafíosità (capo n. 10 cioè ex capo G). 3.Le scansioni procedurali che qui rilevano, ricostruite puntualmente alle pp. 1-2 del provvedimento impugnato, sono le seguenti: 30 ottobre 2007, esecuzione del decreto di fermo del P.M. del Tribunale di Catanzaro in relazione alle accuse suindicate; 2 novembre 2007, convalida della pre-cautela da parte del G.i.p. del Tribunale di Roma, applicazione di misura cautelare ai sensi dell'art. 27 cod. proc pen e trasmissione degli atti all'A.G. di Catanzaro, ritenuta competente per territorio; 16 novembre 2017, applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati suindicati a parte del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro; 28 maggio 2009, sentenza, all'esito del giudizio abbreviato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Catanzaro ha condanhato l'imputato, per quanto in questa sede rileva, per partecipazione ad associazione mafiosa (capo n. 1 cioè ex capo A), per alcune violazioni della disciplina sul controllo delle armi (capi nn. 8 cioè ex capo e 9 cioè ex capo F) e per intestazione fittizia di beni, sempre con l'aggravante della mafiosità (capo n. 10 cioè ex capo G), mentre ha dichiarato non doversi procedere, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art." 7 della legge n. 203 del 1991, in relazione ai reati di tentata rapina aggravata (capo n. 5 cioè ex capo B), di violazione della disciplina sul controllo delle armi (capo n. 6 -cioè ex capo C), di danneggiamento aggravato (capo n. 7 cioè ex capo D) e di intestazione fittizia di beni (capo n. 10 cioè ex capo G), assolvendo l'imputato dalle contestazioni ulteriori; 20 ottobre 2010, sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro con cui si è dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, in relazione alle contestazioni di violazione della disciplina sul controllo delle armi (capi nn. 8 cioè ex capo e 9 cioè ex capo F; quanto al capo n. 10 cioè ex capo G - intestazione fittizia di beni - era già stata dichiarata la prescrizione, esclusa l'aggravante della mafiosità, in primo grado) e si è 'confermata la condanna per associazione mafiosa (capo n. 1. ex capo A), ma, esclusa l'aggravante dell'essere l'associazione armata, è stata ridotta la pena a cinque anni di reclusione. 20 aprile 2012, annullamento con rinvio da parte della S C , su ricorso dell'imputato; 12 novembre 2014, sentenza della Corte di assise di appello, che, decidendo in sede di rinvio, ha assolto l'imputato dall'accusa associativa (capo n. 1 ex capo A), per non avere commesso il fatto, mentre ha dichiarato non doversi procedere in relazione al residuo reato di intestazione fittizia di cui al capo n. 10 (ex capo G), per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 4. Le ragioni .del rigetto da parte della Corte territoriale sono, essenzialmente, le seguenti (pp. 2-3 del provvedimento impugnato): a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stata emessa misura cautelare per tutta una serie di reati che, fatta eccezione per la contestazione associativa (capo n. 1 ex capo A), sono stati dichiarati estinti per prescrizione; è pacifico il principio della non indenniz42bilità, in linea di massima, della carcerazione patita in caso di estinzione del reato per prescrizione (con richiamo di precedenti di legittimità ossia Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Caturano, Rv. 258086, secondo cui «Non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libeità personale», e Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778, secondo cui «In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più , contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto della domanda di riparazione, per non aver verificato il giudice di merito se l'unica contestazione da cui l'imputato era stato prosciolto per prescrizione legittimasse l'emissione della custodia cautelare)»); e, sebbene sia stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, le imputazioni in materia di armi e di intestazione fittizia di beni, poi dichiarate prescritte, erano tutte idonee, da sole, a legittimare l'emissione ed il mantenimento della misura cautelare, tenuto conto che i limiti massimi edittali previsti sono superiori a cinque anni, in conclusione, i titoli per cui è stata emessa declaratoria di prescrizione legittimavano la custodia cautelare e la pena minima astrattamente irrogabile (pari o superiore a sei anni) è superiore alla detenzione soffeita, di circa quattro anni e sei mesi, donde il rigetto della richiesta, per insussistenza dei presupposti. 5. Ciò posto, ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, Motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 314, comma 2, cod. proc pen e norme richiamate ai -fini della sua interpretazione) e difetto di motivazione, che sarebbe contraddittoria. Il ricorrente rammenta preliminarmente le ragioni del rigetto e quindi sottolinea la precisazione in tema di accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà Contenuto nella sentenza richiamata dalla stessa Corte di appello e cioè Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Caturano, Rv. 258086, secondo cui «Non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti, superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale». Tanto premesso, evidenzia che per le contestazioni di cui ai capi n. 5 (tentata rapina aggravata), n. 6 (violazioni della disciplina sul controllo delle armi), n. 7 (danneggiamento aggravato), n. 8 (violazioni •della disciplina sul controllo delle armi) e n. 10 (intestazione fittizia di beni) è stata, via via, emessa sentenza di non doversi procedere per prescrizione a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n., 203 del 1991. Ebbene, operati i calcoli, rileva che, non considerata l'aggravante della mafiosità, per una parte di tali reati (capi nn. 6 e 7: detenzione dell'arma impiegata nel tentativo di rapina e danneggiamento) la prescrizione era da ritenersi maturata già prima della emissione del provvedimento limitativo della libertà, mentre per un'altra parte (capì nn. 5, 8 e 10: ossia tentata rapina, detenzione e porto di un'altra arma ed intestazione fittizia) \l'evento estintivo sarebbe maturato poco dopo l'adozione dell'ordinanza che è datata 16 novembre 2007, e, segnatarnente: il 6 dicembre 2007 per il capo n. 5, il 5 maggio 2008 .per il capo n. 8 ed il 2 maggio 2008 per il . capo n. 10. In conseguenza - si osserva - il G.i.p che ha emesso la misura cautelare il 16 novembre 2007, se non avesse considerato l'aggravante mafiosa, che sarebbe poi stata esclusa dal Giudice di merito, si sarebbe dovuto confrontare , con una richiesta avente ad oggetto alcuni reati già prescritti (capi nn. 6 e 7) ed altri di imminente prescrizione (capi .nn. ,5ì 8 e 10, tra il 6 dicembre 2007 ed il 5 màggio 2008). Ciò porrebbe, ad avviso del ricorrente, un problema di ingiustizia formale della 'privazione della libertà poiché, anche in disparte i reati già prescritti, tutti gli illeciti erano inevitabilmente destinati ad estinguersi per decorso del tempo entro il giudizio di primo grado, essendo certo ed indiscutibile che non si sarebbe mai potuti giungere alla condanna. Si sottolinea al riguardo che non può esservi misura cautelare in relazione ad un. fatto per cui concretamente si prevede non possa intervenire condanna. Peraltro, ad avviso del ricorrente, - ,dalle motivazioni dei provvedimenti giurisdizionali emessi emerge la non configurabilità ab origine dell'aggravante mafiosa: quanto alla rapina ed alla connessa detenzione di arma (capi Tìn. 5 e 6), per essere i reati (6 agosto 1994) antecedenti cronologicamente alla contestazione associativa (a partire dal 1998); quanto al danneggiamento e all'ulteriore detenzione e porto di arma (capi nn. 7e 8), sarebbe stata evidente sin dall'inizio la causale personale e sentimentale, non mafiosa; e in relazione alla intestazione fittizia (capo n. 10), la finalità agevolativa era da escludersi già ab initio, alla luce delle dichiarazioni della presunta persona .offesa [OSCURATO:PERSONA]. L'ingiustizia di tipo formale della privazione della libertà in relazione a reati prossimi ad estinguersi non sarebbe solo una considerazione di logica ma si ricaverebbe anche dal tenore dell'art. 292, comma 2, lett. c„ Cod. proc. pen.; secondo cui, ai fini della cautela, occorre tenere conto «anche del tempo» trascorso dalla commissiOne del reato». Se ne ha conferma nella sentenza di legittimità di Sez. 3, n. 4374 del 15/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209859, secondo cui «Le specificazioni introdotte con la legge n. 332 del 1995 all'art. 292 c.p.p. mirano ad evitare che si applichi la misura custodiale per reati prossimi alla prescrizione, e riguarda Un periodo di tempo notevole trascorso dal fatto, °tale da costituire di per sè indizio di diminuzione delle esigenze cautelari. Pertanto qualora un indagato venga sottoposto per reati commessi in epoca non recente alla custodia in carcere il giudice deve individuare in modo particolarmente specifico e dettagliatogli elementi concludenti atti a cogliere l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa fronteggiabile solo con la permanenza in carcere. (Nella specie la Corte ha ritenuto recente un reato commesso due anni e mezzo .prirna)»). In definitiva, sarebbero stati violati gli artt. 314, comma 2, 273, 274 e 292 cod proc pen., potendo e dovendo sostenersi che «in astratto la misura di massimo rigore non sia applicabile a reati per i quali la prescrizione è-prossima» (così alla p. 5 del ricorso); e mancherebbe del tutto in motivazione un qualsiasi riferimento che lasci intendere che il Giudice della riparazione si sia posto il problema della prescrizione e della sua incidenza ai fini della qualificazione della carcerazione patita come ingiusta in senso formale, anzi il provvedimento ragiona, ad avviso della Difesa, come se il problema non esistesse. Infatti, «nonostante le date di commesso reato ed il calcolo della prescrizione ai fini dell'inquadramento della vicenda nell'ipotesi di cui all'art. 314, secondo comma, c.p.p., fossero dati oggettivi ricavabili dagli atti sottoposti al vaglio, la Corte di appello ha prodotto un argomentare che, non tenendo conto di quei dati, finisce per apparire confliggente con essi» (così alla p. 6 del ricorso). Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 6. Il Procuratore Generale della S.C, nella requisitoria scritta del 10 maggio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 7. Il ricorrente con memoria in data 24 maggio 2023 ha insistito per l'accoglimento 'del ricorso, svolgendo ulteriori considerazioni: non considerando l'aggravante mafiosa, poi esclusa dai Giudici di merito, al momento della emissione della misura, i termini di custodia cautelare di fase per i reati poi dichiarati prescritti (nn. 5, 6, 7, 8 e 10) non avrebbero superato i sei mesi, mentre le richiese di giudizio abbreviato sono state avanzate a distanza di undici mesi dalla adozione della misura; dei quattro anni e sei mesi di carcerazione preventiva l'imputato quattro anni li avrebbe patiti come carcerazione preventiva per il solo reato di cui all'art. 416-bis cod. peri., da cui poi è stato assolto, ed in relazione ai quali - si sostiene- avrebbe senz'aitro diritto alla equa riparazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2.Va premesso che il ragionamento svolto nella memoria con riferimento al ,decorso del tempo è argomentato in maniera suggestiva ma trascura la operatività nel caso di specie della presunzione di pericolosità e di correlativa • adeguatezza della custodia in carcere, per effetto dell'aggravante mafiosa allora contestata all'indagato, poi imputato. • Sotto altro - ed assorbente - profilo, invece, il ricorrente coglie nel segno. - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente impostato la richiesta di equa riparazione anche sotto il profilo della lamentata ingiustizia formale (p. 10 della istanza originaria), in particolare richiamando il principio di diritto fissato - anche - da Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Caturano, Rv. 258086, secondo cui «Non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale». -[OSCURATO:PERSONA] di condivisibile principio, ribadito anche dalla giurisprudenza successiva (Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396: «Non è.configurabile il diritto alla riparazione per /'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione del reato, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto ,la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale»; Sez. 4, n. 22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264: «Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione spetta anche quando la durata della custodia cautelare risulti superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, alla quale abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale»), con il quale, però, l'ordinanza impugnata non si confronta. 3.Discende dalle considerazioni svolte l'annullamento dell'ordinanza im