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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19779/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 16223/2022 R.G., solle- vato dal Tribunale di Genova, Sezione specializzata in materia di impresa,con ordinanza in data 17 giugno 2022, nel procedimento vertente tra il FALLI- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, da una parte, e la MA- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dall'altra, ed iscritto al n. 14498/2019 R.G. di quell'Ufficio.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stanislao [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestola dichiarazione d'inammissibilità del conflitto di competenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 luglio 2019, il Tribunale di Imperia ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla domanda proposta dal curatore del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione nei confronti della Mana- gement [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto la dichiarazione d'illegittimità dei versamenti effettuati dalla società fallita in favore della convenuta, in qua- lità di socio di maggioranza,negli anni 2011 e 2012, con la condanna alla restituzione della somma complessiva di Euro 59.614,36.

Premesso che, secondo la prospettazione dell'attore, i versamenticosti- tuivano rimborsi di apporto di capitale di rischio, che, avendo dato luogo a crediti non esigibili nel corso della vita della società, potevano essere richiesti in restituzione solo a seguito dello scioglimento della stessa e nei limiti dell'e- ventuale attivo risultante dal bilancio di liquidazione, il Tribunale ha ritenuto che l'azione di ripetizione non rientrasse tra quelle derivanti dal fallimento, assoggettate alla vis attractivadel tribunale fallimentare, ma costituisse un'a- zione rinvenuta nel patrimonio della società fallita, avente natura societaria e spettante alla competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa.

2. A seguito della riassunzione del giudizio, il Tribunale di Genova, Se- zione specializzata in materia di impresa, dichiarato competente dalla pre- detta sentenza, ha sollevato conflitto negativo di competenza, con ordinanza del 17 giugno 2022.

Rilevato che, con memoria integrativa depositata ai sensi dell'art. 164, quinto comma, cod. proc. civ., il curatore aveva precisato le date, gl'importi e le causali delle uscite di cassa contestate,nonché i soggetti e gl'importi di un'operazione di compensazione anch'essa asseritamente posta in essere in violazione dilegge, il Tribunale ha ritenuto che la domanda fosse riconducibile all'art. 2476, primo comma, parte seconda, cod. civ., e spettasse quindi alla competenza funzionale del tribunale fallimentare: ha osservato infatti che, anche nel caso in cui il legittimato passivo viene individuato nei soci che hanno ottenuto il rimborso, tale rimedio non è annoverabile tra le azioni rin- venute nel patrimonio della società fallita, ma trae origine dal fallimento, poi- ché presuppone l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società e la re- lativa legittimazione spetta esclusivamente al curatore.

3. Le parti non hanno svolto attività difensiva.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il regolamento è inammissibile.

La questione di competenza non è stata infatti proposta alla prima udienza di trattazione dinanzi al Tribunale di Genova, ma in un'udienza suc- cessiva, avendo la causa subìto una pluralità di rinvii,sia per impedimento di una delle parti che per la pendenza di trattative di bonario componimento: come si evince dall'ordinanza che ha sollevato il conflitto, la trattazione della causa è stata inizialmente rinviata per consentire all'attore di provvedere alla sanatoria della nullità dell'atto di citazione, eccepita a causa della generica indicazione delle uscite di cassa impugnate, dei motivi d'illegittimità delle stesse e degli estremi della contestata operazione di compensazione; depo- sitata la memoria integrativa, la trattazione ha subìto ulteriori rinvii, ad istan- za congiunta delle parti, dapprima per impedimento della difesa della conve- nuta a presenziare all'udienza, a causa d'improvvisi motivi familiari, ed in seguito per la verifica della possibilità di addivenire ad un'intesa transattiva; in tale contesto, l'eccezione d'incompetenza per materia del Giudice dinanzi al quale era stata riassunta la causa non è stata sollevata né nella prima udienza svoltasi dinanzi a quest'ultimo, nella quale si è provveduto esclusi- vamente all'integrazione della domanda, né nell'udienza successiva, rinviata per impedimento, ma solo nella terza udienza, alla quale, come si è detto, hanno fatto seguito altre udienze, tutte rinviate sull'accordo delle parti.

Orbene, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito, può essere rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, identificabile, nel rito ordinario, con l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., la cui chiusura, non preceduta dal predetto rilievo o da una tempestiva ecce- zione di parte, determina pertanto il definitivo radicamento della competenza davanti al giudice adìto(cfr. Cass., Sez.

VI, 7/02/2017, n. 3220; 14/02/2014, n. 3537; 5/03/2014, n. 5225).

Tale principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, è stato ritenuto applicabile anche nel caso di riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato come competente, a se- guito della dichiarazione d'incompetenza pronunciata dal giudice originaria- mente adìto,d'ufficio o su eccezione di parte: è stato infatti affermato che il giudice dinanzi al quale sia stata riassunta la causa, ove intenda rilevare la propria incompetenza, è tenuto a sua volta a sollevare la relativa questione non oltre la prima udienza di trattazione dinanzi a lui, anche a seguito di eventuale riserva assunta in quella sede, restando altrimenti preclusa la fa- coltà di promuovere il conflitto di competenza (cfr. Cass., Sez.

VI, 12/11/ 2015, n. 23106; 30/07/2015, n. 16143; 31/03/2015, n. 6474).

E' stato inol- tre precisato che l'inosservanza del predetto termine comporta l'inammissibi- lità del regolamento d'ufficio anche nel caso in cui, come nella specie, lo stes- so venga proposto all'udienza di trattazione successiva ad altra di mero rin- vio, essendo la celebrazione di tali udienze vietata nel nostro ordinamento, in funzione dell'esigenza, costituzionalmente riconosciuta, di assicurare la ra- gionevole durata del processo(cfr. Cass., Sez.

VI, 29/10/2019, n. 27731).

A tale principio si è ritenuto che faccia eccezione soltanto l'ipotesi , non ricor- rente nel caso in esame,in cui il giudice dinanzi al quale sia stata riassunta la causa debba svolgere attività processuali (quali, ad esempio, l'assunzione di sommarie informazioni) strettamente funzionali alla valutazione della que- stione di competenza, dovendosi in tal caso ritenere possibile la proposizione del conflitto anche dopo la chiusura dell'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., a condizione però che la relativa richiesta faccia seguito, senza soluzione di continuità, alle predette attività (cfr. Cass., Sez.

VI, 2/08/2018, n. 20445).

Come correttamente osservato dal Pubblico Ministero, l'applicazione dei predetti principi non può essere esclusa, nella specie, in virtù della circo- stanza, evidenziata dal Tribunale di Genova, che l'incompetenza sia stata ec- cepita dalla parte convenuta alla prima udienza di effettiva trattazione della causa dinanzi al Giudice di rinvio, preceduta esclusivamente dagli adempi- menti finalizzati alla rituale instaurazione del contraddittorio e da un rinvio per impedimento della medesima parte: in proposito, questa Corte ha avuto infatti modo di precisare ripetutamente che quando,a seguito della declara- toria d'incompetenza da parte del giudice adìto,la causa prosegue in riassun- zione davanti al giudice ritenuto competente, quest'ultimopuò rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, ri- manendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di competenza, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che una delle parti abbia riproposto l'eccezione nell'udienza di comparizione, per- ché la parte che dissente dalla declaratoria d'incompetenza pronunciata dal giudice originariamente adìto non ha altro potere che quello di impugnarla (cfr. Cass., Sez.

VI, 21/09/2021, n. 25579; 3/08/2018, n. 20488; 17/01/ 2011, n. 1050; Cass., Sez.

III, 7/05/2008, n. 11185).

2. La natura ufficiosa del regolamento esclude la necessità di provv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 16223/2022 R.G., solle- vato dal Tribunale di Genova, Sezione specializzata in materia di impresa,con ordinanza in data 17 giugno 2022, nel procedimento vertente tra il FALLI- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, da una parte, e la MA- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dall'altra, ed iscritto al n. 14498/2019 R.G. di quell'Ufficio. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stanislao [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestola dichiarazione d'inammissibilità del conflitto di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 luglio 2019, il Tribunale di Imperia ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla domanda proposta dal curatore del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione nei confronti della Mana- gement [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto la dichiarazione d'illegittimità dei versamenti effettuati dalla società fallita in favore della convenuta, in qua- lità di socio di maggioranza,negli anni 2011 e 2012, con la condanna alla restituzione della somma complessiva di Euro 59.614,36. Premesso che, secondo la prospettazione dell'attore, i versamenticosti- tuivano rimborsi di apporto di capitale di rischio, che, avendo dato luogo a crediti non esigibili nel corso della vita della società, potevano essere richiesti in restituzione solo a seguito dello scioglimento della stessa e nei limiti dell'e- ventuale attivo risultante dal bilancio di liquidazione, il Tribunale ha ritenuto che l'azione di ripetizione non rientrasse tra quelle derivanti dal fallimento, assoggettate alla vis attractivadel tribunale fallimentare, ma costituisse un'a- zione rinvenuta nel patrimonio della società fallita, avente natura societaria e spettante alla competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa. 2. A seguito della riassunzione del giudizio, il Tribunale di Genova, Se- zione specializzata in materia di impresa, dichiarato competente dalla pre- detta sentenza, ha sollevato conflitto negativo di competenza, con ordinanza del 17 giugno 2022. Rilevato che, con memoria integrativa depositata ai sensi dell'art. 164, quinto comma, cod. proc. civ., il curatore aveva precisato le date, gl'importi e le causali delle uscite di cassa contestate,nonché i soggetti e gl'importi di un'operazione di compensazione anch'essa asseritamente posta in essere in violazione dilegge, il Tribunale ha ritenuto che la domanda fosse riconducibile all'art. 2476, primo comma, parte seconda, cod. civ., e spettasse quindi alla competenza funzionale del tribunale fallimentare: ha osservato infatti che, anche nel caso in cui il legittimato passivo viene individuato nei soci che hanno ottenuto il rimborso, tale rimedio non è annoverabile tra le azioni rin- venute nel patrimonio della società fallita, ma trae origine dal fallimento, poi- ché presuppone l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società e la re- lativa legittimazione spetta esclusivamente al curatore. 3. Le parti non hanno svolto attività difensiva.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il regolamento è inammissibile. La questione di competenza non è stata infatti proposta alla prima udienza di trattazione dinanzi al Tribunale di Genova, ma in un'udienza suc- cessiva, avendo la causa subìto una pluralità di rinvii,sia per impedimento di una delle parti che per la pendenza di trattative di bonario componimento: come si evince dall'ordinanza che ha sollevato il conflitto, la trattazione della causa è stata inizialmente rinviata per consentire all'attore di provvedere alla sanatoria della nullità dell'atto di citazione, eccepita a causa della generica indicazione delle uscite di cassa impugnate, dei motivi d'illegittimità delle stesse e degli estremi della contestata operazione di compensazione; depo- sitata la memoria integrativa, la trattazione ha subìto ulteriori rinvii, ad istan- za congiunta delle parti, dapprima per impedimento della difesa della conve- nuta a presenziare all'udienza, a causa d'improvvisi motivi familiari, ed in seguito per la verifica della possibilità di addivenire ad un'intesa transattiva; in tale contesto, l'eccezione d'incompetenza per materia del Giudice dinanzi al quale era stata riassunta la causa non è stata sollevata né nella prima udienza svoltasi dinanzi a quest'ultimo, nella quale si è provveduto esclusi- vamente all'integrazione della domanda, né nell'udienza successiva, rinviata per impedimento, ma solo nella terza udienza, alla quale, come si è detto, hanno fatto seguito altre udienze, tutte rinviate sull'accordo delle parti. Orbene, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito, può essere rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, identificabile, nel rito ordinario, con l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., la cui chiusura, non preceduta dal predetto rilievo o da una tempestiva ecce- zione di parte, determina pertanto il definitivo radicamento della competenza davanti al giudice adìto(cfr. Cass., Sez. VI, 7/02/2017, n. 3220; 14/02/2014, n. 3537; 5/03/2014, n. 5225). Tale principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, è stato ritenuto applicabile anche nel caso di riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato come competente, a se- guito della dichiarazione d'incompetenza pronunciata dal giudice originaria- mente adìto,d'ufficio o su eccezione di parte: è stato infatti affermato che il giudice dinanzi al quale sia stata riassunta la causa, ove intenda rilevare la propria incompetenza, è tenuto a sua volta a sollevare la relativa questione non oltre la prima udienza di trattazione dinanzi a lui, anche a seguito di eventuale riserva assunta in quella sede, restando altrimenti preclusa la fa- coltà di promuovere il conflitto di competenza (cfr. Cass., Sez. VI, 12/11/ 2015, n. 23106; 30/07/2015, n. 16143; 31/03/2015, n. 6474). E' stato inol- tre precisato che l'inosservanza del predetto termine comporta l'inammissibi- lità del regolamento d'ufficio anche nel caso in cui, come nella specie, lo stes- so venga proposto all'udienza di trattazione successiva ad altra di mero rin- vio, essendo la celebrazione di tali udienze vietata nel nostro ordinamento, in funzione dell'esigenza, costituzionalmente riconosciuta, di assicurare la ra- gionevole durata del processo(cfr. Cass., Sez. VI, 29/10/2019, n. 27731). A tale principio si è ritenuto che faccia eccezione soltanto l'ipotesi , non ricor- rente nel caso in esame,in cui il giudice dinanzi al quale sia stata riassunta la causa debba svolgere attività processuali (quali, ad esempio, l'assunzione di sommarie informazioni) strettamente funzionali alla valutazione della que- stione di competenza, dovendosi in tal caso ritenere possibile la proposizione del conflitto anche dopo la chiusura dell'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., a condizione però che la relativa richiesta faccia seguito, senza soluzione di continuità, alle predette attività (cfr. Cass., Sez. VI, 2/08/2018, n. 20445). Come correttamente osservato dal Pubblico Ministero, l'applicazione dei predetti principi non può essere esclusa, nella specie, in virtù della circo- stanza, evidenziata dal Tribunale di Genova, che l'incompetenza sia stata ec- cepita dalla parte convenuta alla prima udienza di effettiva trattazione della causa dinanzi al Giudice di rinvio, preceduta esclusivamente dagli adempi- menti finalizzati alla rituale instaurazione del contraddittorio e da un rinvio per impedimento della medesima parte: in proposito, questa Corte ha avuto infatti modo di precisare ripetutamente che quando,a seguito della declara- toria d'incompetenza da parte del giudice adìto,la causa prosegue in riassun- zione davanti al giudice ritenuto competente, quest'ultimopuò rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, ri- manendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di competenza, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che una delle parti abbia riproposto l'eccezione nell'udienza di comparizione, per- ché la parte che dissente dalla declaratoria d'incompetenza pronunciata dal giudice originariamente adìto non ha altro potere che quello di impugnarla (cfr. Cass., Sez. VI, 21/09/2021, n. 25579; 3/08/2018, n. 20488; 17/01/ 2011, n. 1050; Cass., Sez. III, 7/05/2008, n. 11185). 2. La natura ufficiosa del regolamento esclude la necessità di provv
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