CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18199/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza dell'art. 337 cod. pen. e il vizio della motivazione per violazione del canone probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; Considerato che il motivo, pur deducendo formalmente vizi di legittimità, è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità; Rilevato che il terzo motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen., in quanto non dedotto nel giudizio di appello; Considerato che il quarto motivo, relativo alla violazione dell'art. 62-bis cod. pen., alla mancata concessione della sospensione condizionale e all'entità della pena irrogata, è inammissibile per aspecificità, in quanto il difensore si è limitato a citare pronunce della giurisprudenza di legittimità, senza riferirle alle risultanze del caso di specie; Rilevato che il primo motivo, relativo alla mancata declaratoria della prescrizione del reato intervenuto prima della pronuncia impugnata, è manifestamente infondato, in quanto il difensore non ha computato 272 giorni di sospensione del corso della prescrizione; Considerato che, dunque, la stessa è intervenuta, dopo la pronuncia della Corte di appello, in data 10 novembre 2024 e non rileva in ragione dell'inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2009, D. Rv. 217266 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21