CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 34594/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32278-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 212/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 32278/2020 Rilevato che: 1. la Corte territoriale di L'Aquila, con sentenza pubblicata in data 4.6.2020, ha respinto l'appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale di Teramo n. 226/2019, pubblicata il 3.4.2019, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Baran, è stata riconosciuta alla stessa la qualifica di livello B) del CCNL colf e badanti ed il Ferrari è stato condannato al pagamento della somma complessiva di Euro 4.334,57, oltre accessori di legge, a titolo di tredicesima mensilità e TFR relativi al periodo 1.6.2007-31.8.2014; 2. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; 3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 4. il primo motivo censura la «violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 100 c.p.c.-Omesso esame circa un fatto storico oggetto di discussione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.- In subordine, nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.», per avere «il primo giudice percepito una realtà fattuale diversa da quella che emergeva dalle prove» ed avere la Corte di Appello «omesso di considerare le conseguenze decisive dell'omesso esame di risultanze probatorie acquisite e completamente trascurate. In ciò potendosi individuare, ad avviso del ricorrente, la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.»; ed è inammissibile, innanzitutto, perché solleva differenti censure senza il rispetto del canone della specificità del motivo, che determina, nella parte argomentativa dello stesso, la difficoltà di scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio e, dunque, di effettuare puntualmente l'operazione di interpretazione e di sussunzione delle censure (cfr., tra le molte, Cass. nn. 21239/2015, 7394/2010, 20355/2008, 9470/2008); le Sezioni Unite di questa Corte, dinanzi ad un motivo di ricorso che conteneva censure astrattamente riconducibili ad una pluralità di vizi tra quelli indicati nell'art. 360 c.p.c., hanno ribadito la critica di tale tecnica di redazione del ricorso per cassazione, evidenziando «la impossibilità di convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irrimediabile eterogeneità» (Cass., SS.UU., nn. 26242/2014; 17931/2013). Peraltro, per ciò che riguarda la doglianza relativa all'art. 2094 c.c., si rileva che «è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito» (Cass., SS.UU., n. 34476/2019). Inoltre, non è indicato il fatto storico (cfr. Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, la cui omessa considerazione avrebbe condotto alla nullità della sentenza né, tanto meno, si fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ad un vizio della sentenza «così radicale da comportare», in linea con «quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della pronunzia per mancanza di motivazione», non potendosi configurare, nella fattispecie, un caso di motivazione apparente o di mancanza di motivazione, da cui conseguirebbe la non idoneità della sentenza a consentire il controllo delle ragioni poste a fondamento della stessa. Infine, ai sensi dell'art. 348-ter, co. 4 e 5, del codice di rito, «in caso di doppia conforme, è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicché il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili» (così testualmente - e tra le molte -, Cass., Sez. VI, n. 26097/2014); che, pertanto, in tali ipotesi, «il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 360»; e tale disposizione, inserita dall'art. 54, (:o. 1, lett. a), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. 7.8.2012, n. 134, è applicabile al caso di specie, aii sensi del co. 2 dello stesso articolo (che stabilisce che le norme in esso contenute si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), essendo stato introdotto il gravame il 7.5.2019; 5. il secondo motivo deduce la «nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 101, 421, 437, 111 e 112 c.p.c.- [OSCURATO:PERSONA] del contraddittorio- ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.>> e non è meritevole di accoglimento, in quanto, perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità la violazione dell'art. 112 c.p.c., sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, deve prospettarsi, in concreto, l'omesso esame di una domanda o la pronunzia sii una domanda non proposta (cfr., tra le molte, Cass. nn. 13482/2014; 9108/2012; 7932/2012; 20373/2008); ipotesi, queste, che non si profilano nel caso di specie, in cui i giudici di seconda istanza, ricostruita correttamente l'ipotesi fattuale di cui si tratta, conformemente alla decisione del primo giudice, hanno motivatamente affermato che «con le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, veniva chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro part-time intercorso dall'i giugno 2007 al 31 agosto 2014, sulla base della articolazione oraria specificata in relazione allo stesso periodo (per 12 ore settimanali, 4 ore per 3 giorni, nel periodo iniziale; da febbraio 2009 a dicembre 2009 per 20 ore, 4 ore per 5 giorni; da gennaio 2010 a luglio 2011, 17 ore, 3,5 per 5 giorni; da agosto 2011 al licenziamento per 15 ore settimanali): articolazione oraria oggetto, peraltro, dei relativi capitoli di prova. Inoltre, gli stessi conteggi riformulati e depostati su espressa richiesta del Tribunale all'udienza del 4 ottobre 2018 riguardano l'intero periodo lavorativo anzidetto dall'i giugno 2007 al 31 agosto 2014. Ne deriva l'insussistenza del vizio di ultrapetizione lamentato col secondo motivo» (v. pag. 4 della sentenza impugnata); 6. il terzo motivo denunzia la «nullità della sentenza di rigetto del terzo motivo di appello per motivazione inesistente o meramente apparente. Violazione degli artt. 115, 118 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.», per «carenza di prova in ordine alla continuità del rapporto di lavoro, non evincibile dalla prova raccolta»; ed è inammissibile, in quanto, all'evidenza, teso a sollecitare un nuovo esame del merito, non consentito in questa sede, attraverso una diversa valutazione delle risultanze istruttorie esaminate dai giudici di appello e poste a fondamento della decisione impugnata (v. pag. 5 della sentenza). Inoltre, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte (cfr., per tutti, Cass., SS.UU., nn. 20867/2020; 15486/2017), «La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli. A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (v., tra le altre, Cass. n. 24434/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in c:onsiderazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053/2014)»; 7. per le considerazioni svolte, il ricorso va rigettato; 8. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poiché [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; 9. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr