CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 22620/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, depositata il 19 novembre 2021, il Tribunale di Torino ha dichiarato la perdita di efficacia ex art. 310, commi 5 e 10, cod. proc. pen., limitatamente ai reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di bancomat, oggetto di provvisoria incolpazione sub a) e b), dell'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere; ha, altresì, annullato la medesima ordinanza cautelare quanto al reato di furto aggravato di cui al capo c).2. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea deducendo, con unico motivo, violazione della legge processuale in riferimento all'art. 310, commi 5 e 10, cod. proc. pen. per avere il Tribunale reso la statuizione di inefficacia della misura pur essendo stati ritualmente trasmessi, con p.e.c. dell'Il novembre 2021 allegata al ricorso, gli atti relativi al procedimento RGNR 2338/21. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 28 gennaio 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame. 4. Con memoria del 4 marzo 2022, il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso del Pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Pubblico ministero è fondato. 1.Sussiste la violazione della legge processuale denunciata. 1.1. Prima che la legislazione volta a contrastare l'emergenza pandemica imprimesse un decisivo impulso alle modalità telematiche di trattazione dei processi e di trasmissione degli atti, questa Sezione aveva già affermato che è legittimo l'inoltro da parte dell'autorità procedente al Tribunale del riesame, di copia degli atti indicati dall'art. 309, comma 5, cod. proc., in formato digitale, anche attraverso lo strumento della posta elettronica certificata (Sez. 5, n. 32019 del 14/03/2019, Rinaldi, Rv. 277252); ciò in quanto l'art. 100 disp. att. cod. proc. pen., consente la trasmissione anche solo della copia degli atti indicati dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e certamente non vieta che detta trasmissione possa essere effettuata attraverso la trasposizione degli atti in formato digitale, purché la difesa sia posta in grado, in un tempo compatibile con i termini previsti per la celebrazione del giudizio di riesame, di estrarre copia del supporto informatico, ovvero di consultare il suo contenuto presso la cancelleria del tribunale investito dell'istanza (Sez. 5, n. 54534 del 11/07/2018, Fazzallari, Rv. 274395; Sez. 5, n. 48415 del 6/10/2014, Mazzoni e altri, Rv. 261028). Se è vero, infatti, che la ratio della disposizione di cui all'art. 309, quinto comma, cod. proc. pen. - secondo la quale l'autorità procedente «trasmette» al tribunale della libertà, non oltre il quinto giorno dall'avviso, gli atti necessari per il riesame, a pena dell'inefficacia, comminata dal decimo comma del medesimo articolo, dell'applicata misura cautelare - risiede nella necessità di garantire la massima celerità del procedimento "de libertate" (Sez. 2, n. 3696 del 03/06/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 208080), è altresì vero che il diritto di difesa risulta garantito, nel caso di trasmissione degli atti in formato digitale, dalla possibilità di esaminare gli atti trasmessi al tribunale del riesame e di estrarne copia (Sez. 4, Sentenza n. 5087 del 26/01/2010, Laci, Rv. 246650), laddove venga dato l'avviso della data fissata per l'udienza nel termine indicato all'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 221 del 17/01/1995, Triggiano, Rv. 201801). Del resto, l'art. 64 prevede espressamente che «in caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere...» (comma 3), precisando che «la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso l'originale» (comma 4). 1.2. Nel quadro così delineato, la perdita di efficacia dell'ordinanza che applica una misura cautelare personale è prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. come sanzione della "mancata" trasmissione degli atti posti a fondamento dell'ordinanza cautelare entro il termine di cui all'art.309, comma 5, cod. proc. pen. e non della trasmissione "incompleta" o "difettosa" degli atti (Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018, Fazzalari, Rv. 273879). 2. Nel caso in esame, risulta dalla produzione documentale allegata al ricorso - e dalla stessa consultazione degli atti trasmessi a questa Corte - che, diversamente da quanto reputato dal Tribunale del riesame in relazione ai capi a) e b), gli atti relativi al proc. RGNR 2338/2021 sono stati tempestivamente inoltrati, come peraltro attestato dall'assistente giudiziario mittente. In particolare, risulta allegata agli atti la denuncia della persona offesa, oltre alla relazione di servizio. Per contro, dalla motivazione del provvedimento impugnato non risulta che il Tribunale del riesame abbia verificato che l'allegato, trasmesso in un file separato e individuato con il relativo numero di iscrizione, mancasse effettivamente nella memoria digitale del sistema, limitandosi a dare atto della mera indisponibilità, nel fascicolo cartaceo, della relativa stampa. Ed analogo accertamento, limitato alla consultazione del fascicolo d'udienza, rappresenta nella memoria trasmessa per l'odierna udienza di aver effettuato il Difensore, in tal modo non contrastando il dato, documentato, dell'integrale trasmissione. '---Al riguardo, varspeli-aybadito come la sanzione della perdita di efficacia della misura, comminata dal decimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen. sia correlata all'omessa trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente al Tribunale del riesame, e non già ai ritardi - o alle omissioni - che, nei casi di inoltro per via telematica, risultassero, in ipotesi, imputabili all'ufficio destinatario. Ne deriva che la declaratoria di inefficacia della misura è stata statuita fuori dei casi previsti dalla legge, condizionando, altresì, la complessiva (ri)valutazione delle esigenze cautelari anche per la residua, provvisoria imputazione sub c). 3. Alla stregua di quanto rilevato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'impugnazione cautelare affinchè, preso atto della tempestiva ed integrale trasmissione degli atti, proceda a nuovo esame. P.Q.M. annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al tribunale di Torino. Così deciso in Roma, 1'11 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] driba [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI