Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2021

Cassazione n. 46975/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 del Gip Tribunale di Caltanissetta udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili [OSCURATO:PERSONA] La Corte, rilevato che avverso la sentenza di applicazione della pena emessa dal gip del Tribunale di Caltanissetta il 29 aprile 2021 hanno proposto ricorso: - [OSCURATO:PERSONA] deducendo la intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla sentenza < dovendo essere computato il relativo termine senza la recidiva originariamente contestata in quanto ritenuta equivalente alle attenuanti generiche; - [OSCURATO:PERSONA] deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica/essendo stata ritenuta la ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.p.r. 309/1990 e non quella di cui al comma 5 della medesima disposizione nonché la violazione di legge per essere stata applicata la recidiva rispetto ad un reato con il quale è stato ritenuto il vincolo della continuazione, letta la requisitoria del procuratore generale che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili nonché le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], osserva: il motivo di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato in quanto la recidiva è stata effettivamente applicata e posta in comparazione con le attenuanti generiche; si rammenta che la recidiva incide sul tempo per prescrivere anche quando ritenuta equivalente o minusvalente rispetto alle attenuanti come previsto espressamente dall'art. 157, terzo comma, cod. proc. pen.

L'effetto invocato dalla difesa ricorre, invece, solo nel caso di totale esclusione dell'aumento di pena per la recidiva.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto il primo motivo richiede valutazioni in merito incompatibili con i limiti del giudizio di cassazione ex articolo 448 comma 2-bis cod. proc. pen. e il secondo motivo è manifestamente infondato perché, secondo interpretazione consolidata, vale la regola che "Non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale" , affermata da Sez. 3, Sentenza n. 54182 del 12/09/2018 Rv. 275296 e altre.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma, così deciso il 18 ottobre 2021 iglie estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 del Gip Tribunale di Caltanissetta udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili [OSCURATO:PERSONA] La Corte, rilevato che avverso la sentenza di applicazione della pena emessa dal gip del Tribunale di Caltanissetta il 29 aprile 2021 hanno proposto ricorso: - [OSCURATO:PERSONA] deducendo la intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla sentenza < dovendo essere computato il relativo termine senza la recidiva originariamente contestata in quanto ritenuta equivalente alle attenuanti generiche; - [OSCURATO:PERSONA] deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica/essendo stata ritenuta la ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.p.r. 309/1990 e non quella di cui al comma 5 della medesima disposizione nonché la violazione di legge per essere stata applicata la recidiva rispetto ad un reato con il quale è stato ritenuto il vincolo della continuazione, letta la requisitoria del procuratore generale che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili nonché le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], osserva: il motivo di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato in quanto la recidiva è stata effettivamente applicata e posta in comparazione con le attenuanti generiche; si rammenta che la recidiva incide sul tempo per prescrivere anche quando ritenuta equivalente o minusvalente rispetto alle attenuanti come previsto espressamente dall'art. 157, terzo comma, cod. proc. pen. L'effetto invocato dalla difesa ricorre, invece, solo nel caso di totale esclusione dell'aumento di pena per la recidiva. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto il primo motivo richiede valutazioni in merito incompatibili con i limiti del giudizio di cassazione ex articolo 448 comma 2-bis cod. proc. pen. e il secondo motivo è manifestamente infondato perché, secondo interpretazione consolidata, vale la regola che "Non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale" , affermata da Sez. 3, Sentenza n. 54182 del 12/09/2018 Rv. 275296 e altre. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso il 18 ottobre 2021 iglie estensore
Sentenza Cassazione n. 46975/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris