CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 novembre 1952
Cassazione n. 16931/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/11/1952 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che rileva il difetto di motivazione della sentenza impugnata e insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Giudice dell'udienza preliminare di Ferrara - che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta patrimoniale, per avere distratto, nella qualità di liquidatore, dal patrimonio della società E.P. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 7 maggio 2015, la somma di euro 73.200,84 prelevandola dai conti correnti della società, a titolo di anticipazione per ristrutturazione aziendale mai eseguita (euro 60.000) oltre che quali compensi per l'attività di liquidatore, condannandolo alla pena di giustizia - ha rideterminato la durata delle sanzioni fallimentari accessorie in anni tre, confermando, nel resto, le statuizioni di primo grado. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione o erronea applicazione dell'art. 216 L.F. Il ricorrente, infatti, ha percepito il compenso dovuto per l'attività di liquidatore della società, in conformità all'importo deliberato con due verbali assembleari. Richiamata la giurisprudenza che configura una presunzione di onerosità e non di gratuità dell'incarico di liquidatore; rilevato, ai fini della correttezza comportamentale dell'imputato, che non si è trattato di autoliquidazione ma di pagamento di un credito liquido avvenuto nel rispetto dell'art. 2389 cod. civ., la Difesa si concentra sul vizio argomentativo della sentenza impugnata quanto al profilo della proporzione della somma liquidata con l'attività svolta. Contesta l'argomento, del tutto congetturale, con il quale la Corte di appello giunge a presumere che l'imputato abbia "influito in modo preponderante sulla determinazione dei compensi", sul rilievo che le delibere di liquidazione del compenso sono intervenute successivamente alla sua nomina quale liquidatore, e sottolinea come la stessa Curatela - che pure si era opposta alla liquidazione della prima tranche di 15.000 euro, tanto che si era poi giunti a una transazione - non ha sollevato eccezioni in merito al compenso per i due anni di attività di liquidazione. D'altro canto, potrebbe, al più, configurarsi una bancarotta preferenziale, stante l'opinabilità della interpretazione dei giudici di merito circa la incongruità del compenso, come detto, esclusa dagli organi fallimentari. 2.2. Con il secondo motivo sono denunciati vizi della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Ci si duole che la Corte di appello abbia omesso di considerare che l'unico precedente preclusivo al beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. è riferito a una sentenza di patteggiamento, in cui la pena detentiva è stata convertita in pena pecuniaria interamente corrisposta, cosicchè la Corte di appello ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena pur sussistendone le condizioni di legge. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.E' fondato in modo assorbente il primo motivo, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito. 2. Come premesso, al ricorrente è contestato di essersi appropriato di 60.000 euro a titolo di anticipazione per l'elaborazione di un piano di rilancio aziendale, in realtà, mai avviato. Risulta dalla ricostruzione dei giudici di merito, che egli venne nominato quale liquidatore della società il 19 gennaio 2015, quando l'attività sociale era in liquidazione dal settembre precedente; che tale somma è stata erogata in seguito a due delibere assembleari del 22/01/2015 ( euro 15.500 a titolo di compenso netto a seguito della nomina a liquidatore) e del 18/02/2015 ( euro 60.000 quale compenso per rilanciare l'azienda trasformandola da azienda di produzione a compagine commerciale), che avevano individuato gli importi per cui è processo. Le somme di cui Turri è accusato di essersi appropriato, sottraendole alla garanzia dei creditori della società, erano state, dunque, deliberate in suo favore, quale remunerazione della attività di liquidatore della fallita. 3. La Corte di appello ha ravvisato la responsabilità dell'imputato osservando che "A nulla rileva che i compensi percepiti dall'imputato siano stati deliberati dall'assemblea: considerando che entrambe le delibere intervengono successivamente alla nomina di Turri come liquidatore, si presume che l'imputato abbia influito in modo preponderante sulla determinazione del compenso". Neppure la Corte di appello ha ritenuto di qualche rilievo la circostanza che la curatela - pur oppostasi alla liquidazione del primo importo di euro 15.500, in quanto ritenuto sproporzionato rispetto alla attività di liquidatore del Turri, cosicchè si giungeva a un accordo transattivo - nulla abbia obiettato né abbia agito nel giudizio civile. 4. La valutazione della Corte di appello non è corretta, in quanto mostra vizi logici palesi. 4.1. Invero, può affermarsi, in punto di fatto, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, che, oltre al diritto al compenso, in favore del liquidatore odierno ricorrente, l'assemblea dei soci avesse individuato anche il "quantum" spettante, fissato specificamente prima della erogazione, in conformità alle previsioni di cui all'art. 2487 cod. civ., che riserva, appunto, alla assemblea la nomina dei liquidatori e la individuazione dei relativi poteri, nonché il compenso spettante. Con riguardo al diritto al compenso del liquidatore, si ritiene, sia in dottrina che in giurisprudenza, che l'incarico di liquidazione sia oneroso per natura e che la determinazione del compenso rientri nei compiti dell'assemblea. Si ritiene, infatti, che la lacuna normativa vada colmata per analogia con quanto disposto per gli amministratori, essendo ambedue gli organi gestori nominati dall'assemblea (artt. 2364, n. 2, 2479, comma 2, n. 2 e 2487, comma 1, c.c.) e accomunati tanto dalle regole in materia di responsabilità (art. 2489 c.c.) quanto dal genere di attività professionale svolta. 4.2. Il liquidatore della società è, dunque, un creditore della stessa, che ha diritto ad un congruo compenso per l'attività svolta. Si afferma, a tal proposito, nella giurisprudenza di legittimità che l'autoliquidazione di somme a proprio favore, ove deliberate dall'assemblea, altera la par condicio creditorum, ma non depaupera la società, e integra il reato di bancarotta preferenziale mentre il delitto di bancarotta fraudolenta ricorre nel caso in cui l'amministratore si auto attribuisca un compenso sproporzionato all'attività svolta (sez. 5, n. 32378 del 12/4/2018, Rv.273576; conf. Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015 Rv. 266311; Sez. 5, n. 5186 del 02/10/2013 (dep. 2014 ) Rv. 260196). 4.3. Venendo al caso di specie, stando a quanto ricostruito dai giudici di merito, sembrerebbe che la nomina quale liquidatore del Turri - soggetto del tutto estrano alla compagine societaria - sia intervenuta qualche giorno prima delle due citate delibere assembleari. Ora, al di là dell'anomalia di una tale circostanza, dal momento che la delibera di nomina contiene ordinariamente, in coerenza con la previsione legale, anche la individuazione dei poteri e dei compensi, si osserva che, i ogni caso, posto che l'importo incassato dal ricorrente corrisponde al quantum deliberato dall'assemblea, è evidente che il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, ravvisato dalla Corte di appello, in tanto possa venire in rilievo in quanto emerga la palese sproporzione dell'importo. Su tale aspetto, tuttavia, l'affermazione della sentenza, secondo cui l'imputato avrebbe influito sulla delibera assembleare quanto alla individuazione dell'importo, risulta del tutto apodittica, in assenza di una, necessaria, più congrua, argomentazione che evidenzi gli elementi fattuali sui quali essa si è fondata. 4.4. Al di là, quindi, dell'astratta correttezza dei principi evocati dalla sentenza impugnata, quanto al discrimen tra bancarotta preferenziale e distrattiva in relazione alla fattispecie del pagamento del compenso dei liquidatori, ciò che manca è un razionale scrutinio delle circostanze di fatto in presenza delle quali è maturato il diritto al compenso del liquidatore e che hanno condotto a ritenere che siano stati deliberati in favore del Turri importi sproporzionati all'attività demandata. E' apodittica, dunque, l'affermata influenza esercitata dal ricorrente sulla compagine societaria per determinare il compenso in suo favore, senza spiegare come il ricorrente abbia potuto essere tanto determinante, mancando indici di un pregresso rapporto di qualsiasi natura con i soci e gli amministratori della fallita, che potesse giustificarla, e essendo intervenute le due delibere a distanza di pochissimi giorni dalla sua nomina. In tale contesto di illogicità, non va neppure trascurato il vuoto argomentativo che sorregge l'affermazione della ritenuta irrilevanza della circostanza che la curatela non abbia obiettato alcunchè a fronte della determinazione e del pagamento di una somma così significativa ( euro 60.000), peraltro, erogata in un momento in cui la società si trovava già in dissesto, avendo debiti per 300.000 euro ( fondo TFR dipendenti). Tanto più che, con riguardo al precedente importo, ben più modesto ( euro 15.500), proprio la curatela fallimentare aveva ottenuto la restituzione del 10% di quell'importo con atto di transazione. 5. Dunque, dovrà essere chiarito perché gli importi deliberati dall'assemblea dei soci- anche alla luce dei parametri legali di liquidazione previsti per gli amministratori -siano da considerarsi sproporzionati, individuando concreti indici fattuali che diano conto dell'accordo fraudolento tra il liquidatore e la società. 6. Resta riservato all'esito del demandato scrutinio la corretta qualificazione giuridica del fatto, da condurre secondo i principi di diritto richiamati poc'anzi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezio