Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 128/1972
ECLI:IT:COST:1972:128
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
L'art. 2 dell'Allegato B annesso al r.d.l. 15 novembre 1937, n.
1924, stabilisce, tra l'altro, che i contratti verbali di appalto di
ogni specie sono soggetti a registrazione in base a denunzia, con il
pagamento della tassa stabilita nel precedente art. 1.
Il successivo art. 6, al primo comma, prevede che, in mancanza di
presentazione di tale denunzia, per procedere d'ufficio è sufficiente
che l'esecuzione dell'appalto risulti da fatti, da atti o da scritti o
da ogni altro elemento informativo adeguato, i quali facciano presumere
il negozio giuridico, salva la prova contraria, esclusa la
testimoniale.
Con ordinanza 10 luglio 1970, emessa nel procedimento civile
vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e l'Amministrazione finanziaria dello Stato,
il tribunale di Genova, accogliendo l'eccezione dell'attore, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale del surriportato
art. 6, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione, nella parte in cui esclude la prova testimoniale
contraria.
Nel giudizio avanti questa Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri e si è costituito il Ghisoni.
:
L'ordinanza del tribunale di Genova denunzia, per violazione degli
artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, il primo comma
dell'art. 6 del r.d.l. 15 novembre 1937, n. 1924, che, in merito al
pagamento dell'imposta di registro sui contratti di appalto di lavori
in caso di mancata presentazione della prescritta denunzia, dispone
che, per procedere di ufficio, è sufficiente che l'esecuzione del
contratto risulti "da fatti, da atti o da scritti, o da ogni altro
elemento informativo adeguato che facciano presumere il negozio
giuridico", ma, per il contribuente, pur ammettendo la prova contraria,
esclude quella testimoniale. Deriverebbe da ciò una ingiustificata
discriminazione fra la pubblica Amministrazione ed il contribuente
rispetto ai mezzi di prova ammessi in giudizio.
La questione è fondata.
La Corte non può aderire alla tesi sostenuta dall'Avvocatura
generale dello Stato che la presunzione della esistenza di un contratto
di appalto, essendo prevista e regolata da una norma di legge, rientri
nella categoria delle presunzioni legali, la cui legittimità in
materia fiscale è stata riconosciuta da varie sentenze di questa
Corte. Ed invero, la norma impugnata, che vuol stabilire in quali casi
l'ufficio può procedere per la riscossione dell'imposta di registro,
indica alcune circostanze che possono avere un effetto dimostrativo
senza voler dare ad esse effetto probatorio assoluto. Anche, quindi, a
volere ammettere che il termine "si presumono" non sia usato
impropriamente, si può trattare di una presunzione semplice, onde
esattamente l'ordinanza di rimessione richiama l'art. 2729 del codice
civile, per cui le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui
la legge esclude la prova per testimoni.
Il solo fatto della esclusione di un mezzo di prova come quello
della testimonianza non costituisce di per se stesso violazione del
diritto di difesa. In molti casi, e specie nella materia contrattuale
(artt. 2721, 2722, 2723 c.c.), la prova per testimoni è guardata con
disfavore e, perciò, esclusa o limitata per motivi, che il legislatore
può apprezzare in piena discrezionalità. Ma, nel caso in esame,
l'illegittimità deriva dal trattamento differenziato fatto alle parti
in giudizio: alla pubblica Amministrazione è consentito di provare
l'esistenza di un contratto di appalto con qualsiasi mezzo, compreso
ogni elemento informativo adeguato, e quindi compresa la prova
testimoniale, mentre al contribuente non è concesso di provarne con
testimoni la inesistenza. Di fronte alla ampia tutela giurisdizionale
accordata alla pubblica Amministrazione sta la limitazione della stessa
tutela per il contribuente, limitazione che appare tanto più grave in
quanto nella varietà dei rapporti contrattuali, nei quali una delle
prestazioni consiste nella esecuzione di un lavoro, l'accertamento del
fatto obbiettivo dell'adempimento di siffatta prestazione non porta
necessariamente alla conseguenza di dover ritenere che sia stato
stipulato e realizzato un contratto di appalto.
La discriminazione fra le parti, che dinanzi al giudice dovrebbero
trovarsi in condizioni di perfetta uguaglianza, non appare giustificata
dall'interesse generale della pubblica Amministrazione nella
riscossione dei tributi contro ogni tentativo di evasione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.
6 dell'Allegato B al r.d.l. 15 novembre 1937, n. 1924 (provvedimenti
vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari),
limitatamente alle parole "esclusa la testimoniale".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere