CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 15732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2037/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione Pec. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliato in Roma P.zza [OSCURATO:PERSONA] 1 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’, -controricorrente - avverso la sentenza n. 873/2021 del TRIBUNALE di FROSINONE, depositata il 16/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 daL Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il nipote [OSCURATO:PERSONA] assumendo di essere stato oggetto di ingiurie verbali da parte del medesimo, sia telefoniche sia via sms , per un presunto approfittamento perpetrato da parte di esso attore ai danni dei suoceri (nonni del convenuto) in relazione alla vendita di un loro appartamento; chiese pertanto di essere risarcito dei danni derivanti dalle ingiurie sofferte; il convenuto si costituì in giudizio proponendo una domanda riconvenzionale; il Giudice di p ace adito rigettò e ntrambe le domande, compensando le spese; su appello del solo Pochesci, il Tribunale di Frosinone rigettò il gravame, ritenendo che l’allegato danno non fosse stato provato secondo l’insegnamento di questa Corte, secondo cui in tema di risarcimento del danno per lesione dell’onore e della reputazione, l’attore non può limitarsi a dimostrare la verificazione della condotta lesiva ma deve fornire la prova dell’evento lesivo e del danno, non potendo il medesimo considerarsi “in re ipsa” (Cass., 3, n. 7594 del 28/3/2018; Cass., 3, n. 31537 del 6/12/2018); rigettato il gravame, il Tribunale condannò l’appellante alle spese del doppio grado;avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; la causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo di ricorso -error in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 nn. 4 e 5 c.p.c. - il ricorrente lamenta l’illogicità manifesta e la motivazione apparente della impugnata sentenza per avere il giudice rigettato la domanda pur in presenza di una evidente lesione dei diritti costituzionalmente tutelati della persona; con il secondo motivo di ricorso - error in procedendo e in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 1226 c.c. del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, nonché dell’art. 2 Cost. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente lamenta che il giudice non abbia fatto ricorso alle presunzioni sulla esistenza di un danno risarcibile al fine di pervenire, quanto meno, ad una liquidazione equitativa del danno; i due motivi, da trattare congiuntamente, contestano in modo generico la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza della prova del danno, prova che, nella prospettazione dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere fornita tramite presunzioni per pervenire quanto mano ad una liquidazione equitativa; i motivi, in disparte profili di inammissibilità nella parte in cui veicolano un vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. a fronte di una pronuncia cd. “doppia conforme”, sono comunque entrambi infondati; il Tribunale, nel ritenere che la domanda risarcitoria non fosse supportata da adeguata prova del danno subìto, si è conformatoal consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale “in re ipsa”, essendo comunque necessario che la vittima alleghi e provi il danno effettivamente patito (Cass., n. 7594 del 28/3/2018; Cass., n. 31537 del 6/12/2018); quanto alla prova del danno mediante presunzioni, la censura è anch’essa infondata , in quanto il Tribunale non ha affatto escluso la possibilità di fare ricorso ad argomenti presuntivi ma ha ritenuto che la parte non avesse ottemperato al proprio onere di allegare gli elementi costitutivi e le circostanze di fatto da cui dedurre, sia purin via presuntiva, l’esistenza del danno; con il terzo motivo di ricorso -error in procedendo e in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c. -il ricorrente lamenta che il giudice del gravame, pur non pronunciandosi sulla domanda riconvenzionale proposta dall’allora convenuto, non abbia considerato la sussistenza di una soccombenza reciproca, e non abbia disposto la compensazione delle spese del doppio grado, ma le abbia poste per entrambi i gradi a carico del Pochesci; il motivo è parzialmente fondato; pur non potendo ravvisarsi nel caso di specie una ipotesi di soccombenza reciproca, in quanto il Girolami non aveva proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, in ogni caso il giudice, nel disporre la condanna alle spese del doppio grado del giudizio, ha riformato anche la statuizione di compensazione delle spese del primo grado del giudizio, violando il principio di ultrapetizione e di divieto della reformatio in peius; a seguito del rigetto dell’appello, infatti,non vi era alcun motivo per modificare la statuizione di compensazione delle spese disposta in primo grado; la sentenza, pertanto, va sul punto cassata e , non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esseredecisa nel merito, confermando la compensazione delle spese del primo grado del giudizio e, ferma la statuizione di condanna alle spese del grado di appello, disponendo la compensazione anche delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie parzialmente il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, conferma la compensazione tra le parti delle spese del primo grado del giudizio e, ferma la statuizione di condanna alle spese del grado di appello a carico del Pochesci , dispone la compensazione anche delle spese del giudizio