CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 22329/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; b2 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso di natura processuale è manifestamente infondato alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui ove le indagini di un procedimento penale si siano chiuse con l'archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, non è richiesta l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, contando solo l'aspetto formale della questione (Sez. 1, n. 42518 del 14/07/2022, Beneduce, Rv. 283686, che risulta conforme al più risalente orientamento tracciato da Sez. U, n. 13040 del 28/03/2006, Ignoti); ritenuto che il secondo motivo, che contesta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, con particolare riguardo alla individuazione effettuata dal teste Sartori (cfr. fgg. 6 e 7), considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si invoca il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio anche con riferimento agli aumenti per continuazione, è generico poiché afferente a punti della decisione sorretti da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024