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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32406/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce del 23 settembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Lecce il 5 ottobre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di due anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000; fatto accertato in Maglie il 3 agosto 2020.

Rilevato che l'unico motivo del presente ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una non consentita rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della sua omonima ditta individuale, ha occultato, rispetto agli anni di imposta compresi dal 2013 al 2016, una pluralità di fatture attive, in modo da ostacolare la ricostruzione del volume di affari, avendo dovuto a tal fine la Guardia di Finanza porre in essere un'articolata attività ispettiva, resa possibile dai riscontri contabili effettuati tramite i questionari trasmessi ai soggetti economici beneficiari delle fatture emesse dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA], individuati attraverso la banca dati del cd. spesometro.

Richiamata l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862 - 02), secondo cui, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o alfunde, come appunto è avvenuto nel caso di specie.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce del 23 settembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Lecce il 5 ottobre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di due anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000; fatto accertato in Maglie il 3 agosto 2020. Rilevato che l'unico motivo del presente ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una non consentita rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della sua omonima ditta individuale, ha occultato, rispetto agli anni di imposta compresi dal 2013 al 2016, una pluralità di fatture attive, in modo da ostacolare la ricostruzione del volume di affari, avendo dovuto a tal fine la Guardia di Finanza porre in essere un'articolata attività ispettiva, resa possibile dai riscontri contabili effettuati tramite i questionari trasmessi ai soggetti economici beneficiari delle fatture emesse dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA], individuati attraverso la banca dati del cd. spesometro. Richiamata l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862 - 02), secondo cui, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o alfunde, come appunto è avvenuto nel caso di specie. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 giugno
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