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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 17806/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29395-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'AI,OISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - !esistente - avverso la sentenza n. 226/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 27/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato illegittima l'iscrizione d'ufficio alla [OSCURATO:PERSONA] dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], per gli anni 2009 e 2010, in relazione all'attività libero professionale dal medesimo svolta quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato conseguimento di redditi nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo;

2. in estrema sintesi, per quanto solo in questa sede rileva, la Corte territoriale ha osservato come il requisito tassativo ed imprescindibile per l'iscrizione alla Gestione INPS fosse costituito dal carattere abituale della attività di lavoro autonomo, condizione che era da escludere nella fattispecie: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], infatti, nel corso degli anni 2009 e 2010 non aveva esercitato con carattere di abitualità la professione.

Tanto era confermato anche dall'entità del reddito prodotto;

3. avverso tale sentenza, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, il professionista in epigrafe;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2020 n. 29395 sez.

ML - ud. 15-02-2022 -2-

5. con l'unico motivo di ricorso l'INPS -ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ.- ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, della legge nr. 335 del 1995, dell'art. 18, commi 1 e 2 (recte 11 e 12), d.l. nr. 98 del 2011, conv. con mod. dalla legge nr. 111 del 2011, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003, conv. con mod. dalla legge 326/2003, per avere la Corte di appello ritenuto insussistente l'obbligo di versamento della contribuzione in ragione dell'ammontare del reddito conseguito dal professionista, nell'anno di riferimento, inferiore al limite indicato dall'art. 44, comma 2, d.l. nr. 269 del 2003 (id est: Euro 5.000,00);

6. l'Istituto ha ribadito l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli avvocati (per i quali non sorga l'obbligo di iscrizione alla cassa forense) che svolgono in modo abituale l'attività professionale, in base al disposto dell'art. 2, comma 26, legge nr. 335 del 1995 cit., come interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, d.l. nr. 98 del 2011 cit., non venendo in considerazione l'art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003 cit.,, che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale;

7. il ricorso non può trovare accoglimento;

8. questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021);

9. dirimente, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o Ric. 2020 n. 29395 sez.

ML - ud. 15-02-2022 -3- meno; con la precisazione che nell'accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare «le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività» oppure, in senso contrario, «la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00», senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo;

10. a tali principi si è conformata la decisione impugnata che è dunque immune dai mossi rilievi;

11. diversamente da quanto denunciato dall'INPS, la Corte di appello, infatti, non è pervenuta alla decisione sulla base di un ragionamento di tipo automatico, desumendo cioè l'insussistenza del debito contributivo, in via diretta, dall'entità del reddito prodotto dal professionista nell'anno di riferimento;

12. i giudici hanno piuttosto affermato che «il ricorrente in primo grado (id est: l'avv.to Castiglione), nel corso degli anni 2009 e 2010, non ha esercitato attività lavorativa abituale»;

13. il giudizio reso, espresso attraverso la valutazione degli elementi di causa (la qualità di praticante avvocato, l'entità dei redditi), costituisce un tipico accertamento di fatto, dall'Istituto non ritualmente censurato;

14. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

15. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ric. 2020 n. 29395 sez.

ML - ud. 15-02-2022 -4- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29395-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'AI,OISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - !esistente - avverso la sentenza n. 226/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 27/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato illegittima l'iscrizione d'ufficio alla [OSCURATO:PERSONA] dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], per gli anni 2009 e 2010, in relazione all'attività libero professionale dal medesimo svolta quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato conseguimento di redditi nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo; 2. in estrema sintesi, per quanto solo in questa sede rileva, la Corte territoriale ha osservato come il requisito tassativo ed imprescindibile per l'iscrizione alla Gestione INPS fosse costituito dal carattere abituale della attività di lavoro autonomo, condizione che era da escludere nella fattispecie: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], infatti, nel corso degli anni 2009 e 2010 non aveva esercitato con carattere di abitualità la professione. Tanto era confermato anche dall'entità del reddito prodotto; 3. avverso tale sentenza, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, il professionista in epigrafe; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2020 n. 29395 sez. ML - ud. 15-02-2022 -2- 5. con l'unico motivo di ricorso l'INPS -ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ.- ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, della legge nr. 335 del 1995, dell'art. 18, commi 1 e 2 (recte 11 e 12), d.l. nr. 98 del 2011, conv. con mod. dalla legge nr. 111 del 2011, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003, conv. con mod. dalla legge 326/2003, per avere la Corte di appello ritenuto insussistente l'obbligo di versamento della contribuzione in ragione dell'ammontare del reddito conseguito dal professionista, nell'anno di riferimento, inferiore al limite indicato dall'art. 44, comma 2, d.l. nr. 269 del 2003 (id est: Euro 5.000,00); 6. l'Istituto ha ribadito l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli avvocati (per i quali non sorga l'obbligo di iscrizione alla cassa forense) che svolgono in modo abituale l'attività professionale, in base al disposto dell'art. 2, comma 26, legge nr. 335 del 1995 cit., come interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, d.l. nr. 98 del 2011 cit., non venendo in considerazione l'art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003 cit.,, che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale; 7. il ricorso non può trovare accoglimento; 8. questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021); 9. dirimente, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o Ric. 2020 n. 29395 sez. ML - ud. 15-02-2022 -3- meno; con la precisazione che nell'accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare «le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività» oppure, in senso contrario, «la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00», senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo; 10. a tali principi si è conformata la decisione impugnata che è dunque immune dai mossi rilievi; 11. diversamente da quanto denunciato dall'INPS, la Corte di appello, infatti, non è pervenuta alla decisione sulla base di un ragionamento di tipo automatico, desumendo cioè l'insussistenza del debito contributivo, in via diretta, dall'entità del reddito prodotto dal professionista nell'anno di riferimento; 12. i giudici hanno piuttosto affermato che «il ricorrente in primo grado (id est: l'avv.to Castiglione), nel corso degli anni 2009 e 2010, non ha esercitato attività lavorativa abituale»; 13. il giudizio reso, espresso attraverso la valutazione degli elementi di causa (la qualità di praticante avvocato, l'entità dei redditi), costituisce un tipico accertamento di fatto, dall'Istituto non ritualmente censurato; 14. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 15. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ric. 2020 n. 29395 sez. ML - ud. 15-02-2022 -4- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovu
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