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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 gennaio 1991

Cassazione n. 12360/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo e / ud4to i3 dife-reare Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23.

Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenze in data 08/10/2021 La Corte d'appello di Genova confermava la sentenza pronunciata il 21/02/2020 dal Gip del tribunale di Imperia che aveva condannato, all'esito del giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per concorso in furto in abitazione, tentata estorsione e sequestro di persona (capi A), B) e C).

Croce anche per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di 15 cartucce calibro 12 di cui ai capi H) e I). [OSCURATO:PERSONA] anche per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti (capo D), minaccia e lesioni (capi E) ed F).

2. Gli imputati ricorrono per Cassazione.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: a) Vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità concorsuale nella tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo B).

Evidenzia che il primo giudice ha ritenuto che la condotta dell'imputato avesse integrato un contributo agevolatore sotto il profilo materiale agli atti idonei diretti in modo non equivoco compiuti da Croce per costringere Novaro a sottrarre denaro o beni preziosi dall'abitazione di Spalla, pur sservando che il ruolo svolto dallo stesso nella realizzazione di tale delitto appariva subordinato a quello di Croce e limitato all'esecuzione delle disposizioni impartite da quest'ultimo con il conseguente riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 114 codice penale.

Lamenta che La Corte d'appello non si è confrontata con l'atto di impugnazione e non ha speso parola per confutare la tesi difensiva secondo cui la presenza sul luogo del reato da parte del ricorrente fosse riconducibile a una sua mera passiva accondiscendenza e non invece sintomo di una chiara adesione al fatto di reato, come tale inidonea a rafforzare il proposito illecito dell'agente; b) vizio della motivazione con riguardo al sequestro di persona in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo C).

Sostiene che il mero fatto dell'accompagnamento del Croce e del Novaro non implica necessariamente la conoscenza e la volontà di adesione al proposito criminoso ed un rafforzamento delle intenzioni illecite di privare il Novaro della sua libertà

3. [OSCURATO:PERSONA], previa contestazione della sinteticità della motivazione, deduce: 3.1 violazione di legge con riguardo all'episodio del furto del portafoglio nell'autovettura dello [OSCURATO:PERSONA] (capo A).

Sostiene che non vi è stato furto con strappo ma concorso nel furto realizzato dal Novaro con conseguente improcedibilità per assenza di querela.

Con riguardo all'episodio del furto nell'abitazione di Spalla (sempre capo A) sostiene che il Novaro non poteva essere considerato come teste, ma come imputato di reato connesso, con tutte le conseguenze in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni.

Richiama sul punto Sezioni unite [OSCURATO:PERSONA] del 2015;

3.2. vizio della motivazione con riguardo alla mancata qualificazione del reato di cui al capo H) ai sensi dell'articolo 73 comma 5 DPR 309/90.

3.3. contesta anche l'entità della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi appaiono fondati.

2. Le sentenze di merito, in particolare quella di primo grado, ricostruiscono i fatti che hanno dato origine alle imputazioni di cui ai capi A), B) e C), sulla scorta delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].

Fatti che trovano la loro origine nei rapporti fra Novaro, [OSCURATO:PERSONA] e poi Croce inerenti ad acquisti di sostanze stupefacenti.

Risulta dalla ricostruzione in fatto che [OSCURATO:PERSONA]„ consumatore abituale di hashish, si approvvigionava di sostanze stupefacenti da [OSCURATO:PERSONA] che nel marzo 2017 gli presentò Croce che sarebbe stato in grado di fornirgli con continuità i quantitativi di cui lui aveva bisogno.

Si inserisce e questo punto la richiesta di 25 grammi di sostanze stupefacente che il Croce propone 7/A- al Novaro per un corrispettivo di euro 100,00, con l'accordo che il pagamento sarebbe avvenuto in maniera frazionata a fronte di somministrazione periodiche.

In esecuzione di tale accordo Croce avrebbe fornito a Novaro alcune dosi pari a grammi 5 di hashish ciascuna per un corrispettivo di 20 C ognuna.

A seguito della richiesta di un quantitativo maggiore Croce pretese il pagamento immediato dell'importo concordato di 100,00 Euro.

Novaro accettò pensando di richiedere detta somma alla nonna presso la cui abitazione si sarebbe portato accompagnato da Croce e [OSCURATO:PERSONA].

Dal suo racconto emerge che quando si trovarono in prossimità dell'abitazione della nonna Novaro scorse parcheggiata l'automobile dello zio [OSCURATO:PERSONA] e si impossessò del portafoglio che quest'ultimo aveva lasciato incustodito nel vano portaoggetti.

Portafoglio che gli sarebbe stato preso dal [OSCURATO:PERSONA] "con una rapida mossa" (da qui l'imputazione di furto con strappo di cui al capo A).

Qualche giorno dopo e precisamente il 07/04/2017 il Novaro si incontrava nuovamente con il Croce e il [OSCURATO:PERSONA].

Pilell'occasione i due gli facevano presente che il portafogli sottratto allo Spalla conteneva 200,00 C e che Novaro avrebbe potuto avere grammi 100 di hashish se avesse pagato ulteriori 50 C. Novaro accettava ma non avendo i soldi per pagare si faceva portare presso l'abitazione degli Spalla pensando di chiedere il denaro al cugino.

Ivi giunti realizzavano il furto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) L'8/4 2017 [OSCURATO:PERSONA] presentava querela contro ignoti dicendo che gli era stata sottratta la somma di euro 1500,00 e che aveva notato la rottura della porta finestra che dà accesso all'alloggio ma che in casa tutto era in ordine come se il ladro sapesse dove nascondeva il denaro.

Dopo qualche giorno, precisamente il 12/4/2017, Croce contattava Novaro e lo invitava a passare nella sua pasticceria promettendo di restituirgli il denaro e consegnargli la sostanza stupefacente.

Il giovane si recava all'appuntamento.

Costoro anziché portarsi presso l'abitazione del Croce per ritirare l'hashish e il denaro ritornavano presso l'abitazione di Spalla dove il Novaro avrebbe dovuto prelevare tutto il denaro e gli oggetti preziosi che avesse trovato.

È in questo momento che, secondo il racconto di Novaro, si inserisce la minaccia, la tentata estorsione e il sequestro di cui ai capi B) e C).

Sempre il 12/04/2017 alle 16:15 i carabinieri intervenivano presso l'impresa agricola di Spalla su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] che si era sentito minacciato da [OSCURATO:PERSONA].

Il giorno stesso Spalla presentava denuncia/querela esponendo che alle 14:45 aveva ricevuto un sms da parte della sua impiegata [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva chiesto di raggiungerla per parlare con il nipote [OSCURATO:PERSONA].

Giunto presso la sua abitazione aveva trovato la donna, il nipote e [OSCURATO:PERSONA] che si era presentato come un amico del Novaro.

IL nipote gli chiedeva un colloquio appartato nel corso del quale confessava di avere compiuto insieme al [OSCURATO:PERSONA] e ad un'altra persona il furto il precedente venerdì 07/04/2017.

Sempre il 12/04/2017, [OSCURATO:PERSONA] rendeva spontanee dichiarazioni e il 16 ottobre 2017 veniva sentito con le forme dell'incidente probatorio, come testimone.

Ammetteva il furto del portafoglio dimenticato dallo zio sulla vettura parcheggiata nel piazzale e la spartizione del denaro fra [OSCURATO:PERSONA] e Croce.

3. La Corte d'appello, come denunciato dai ricorrenti, ha fondato la responsabilità degli imputati con riguardo ai reati di cui ai capi A), B) e C) solo sulle dichiarazioni del Novaro affermandone apoditticamente l'attendibilità senza considerare la genesi delle stesse e il suo coinvolgimento nei fatti in argomento anche solo al fine della valutazione del giudizio di credibilità.4.

Si impone pertanto l'annullamento cori rinvio della sentenza impugnata con riguardo agli indicati capi di imputazione.

5. Anche il secondo motivo del ricorso Croce è fondato.

La Corte territoriale ha confermato la decisione del primo giudice con riguardo al reato di cui al capo H) senza confrontarsi con le censure difensive escludendo la qualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 73 comma 5 DPR 309/90 solo perché la Souldi - la cui atteirldibilità non è stata oggetto di valutazione, pur a fronte di accertate contraddizioni - avrebbe parlato della cessione di un panetto di hashish da Croce a [OSCURATO:PERSONA], ritenendo del tutto irrilevante il fatto che non si conosca il peso preciso del panetto affermando apoditticamente che non poteva essere modesto.

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata anche con riguardo alle cessioni in esame con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.

Le ulteriori censure avanzate da Croce sono assorbite.

P.Q.M Annulla la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo e / ud4to i3 dife-reare Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenze in data 08/10/2021 La Corte d'appello di Genova confermava la sentenza pronunciata il 21/02/2020 dal Gip del tribunale di Imperia che aveva condannato, all'esito del giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per concorso in furto in abitazione, tentata estorsione e sequestro di persona (capi A), B) e C). Croce anche per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di 15 cartucce calibro 12 di cui ai capi H) e I). [OSCURATO:PERSONA] anche per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti (capo D), minaccia e lesioni (capi E) ed F). 2. Gli imputati ricorrono per Cassazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: a) Vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità concorsuale nella tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo B). Evidenzia che il primo giudice ha ritenuto che la condotta dell'imputato avesse integrato un contributo agevolatore sotto il profilo materiale agli atti idonei diretti in modo non equivoco compiuti da Croce per costringere Novaro a sottrarre denaro o beni preziosi dall'abitazione di Spalla, pur sservando che il ruolo svolto dallo stesso nella realizzazione di tale delitto appariva subordinato a quello di Croce e limitato all'esecuzione delle disposizioni impartite da quest'ultimo con il conseguente riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 114 codice penale. Lamenta che La Corte d'appello non si è confrontata con l'atto di impugnazione e non ha speso parola per confutare la tesi difensiva secondo cui la presenza sul luogo del reato da parte del ricorrente fosse riconducibile a una sua mera passiva accondiscendenza e non invece sintomo di una chiara adesione al fatto di reato, come tale inidonea a rafforzare il proposito illecito dell'agente; b) vizio della motivazione con riguardo al sequestro di persona in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo C). Sostiene che il mero fatto dell'accompagnamento del Croce e del Novaro non implica necessariamente la conoscenza e la volontà di adesione al proposito criminoso ed un rafforzamento delle intenzioni illecite di privare il Novaro della sua libertà 3. [OSCURATO:PERSONA], previa contestazione della sinteticità della motivazione, deduce: 3.1 violazione di legge con riguardo all'episodio del furto del portafoglio nell'autovettura dello [OSCURATO:PERSONA] (capo A). Sostiene che non vi è stato furto con strappo ma concorso nel furto realizzato dal Novaro con conseguente improcedibilità per assenza di querela. Con riguardo all'episodio del furto nell'abitazione di Spalla (sempre capo A) sostiene che il Novaro non poteva essere considerato come teste, ma come imputato di reato connesso, con tutte le conseguenze in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni. Richiama sul punto Sezioni unite [OSCURATO:PERSONA] del 2015; 3.2. vizio della motivazione con riguardo alla mancata qualificazione del reato di cui al capo H) ai sensi dell'articolo 73 comma 5 DPR 309/90. 3.3. contesta anche l'entità della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi appaiono fondati. 2. Le sentenze di merito, in particolare quella di primo grado, ricostruiscono i fatti che hanno dato origine alle imputazioni di cui ai capi A), B) e C), sulla scorta delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Fatti che trovano la loro origine nei rapporti fra Novaro, [OSCURATO:PERSONA] e poi Croce inerenti ad acquisti di sostanze stupefacenti. Risulta dalla ricostruzione in fatto che [OSCURATO:PERSONA]„ consumatore abituale di hashish, si approvvigionava di sostanze stupefacenti da [OSCURATO:PERSONA] che nel marzo 2017 gli presentò Croce che sarebbe stato in grado di fornirgli con continuità i quantitativi di cui lui aveva bisogno. Si inserisce e questo punto la richiesta di 25 grammi di sostanze stupefacente che il Croce propone 7/A- al Novaro per un corrispettivo di euro 100,00, con l'accordo che il pagamento sarebbe avvenuto in maniera frazionata a fronte di somministrazione periodiche. In esecuzione di tale accordo Croce avrebbe fornito a Novaro alcune dosi pari a grammi 5 di hashish ciascuna per un corrispettivo di 20 C ognuna. A seguito della richiesta di un quantitativo maggiore Croce pretese il pagamento immediato dell'importo concordato di 100,00 Euro. Novaro accettò pensando di richiedere detta somma alla nonna presso la cui abitazione si sarebbe portato accompagnato da Croce e [OSCURATO:PERSONA]. Dal suo racconto emerge che quando si trovarono in prossimità dell'abitazione della nonna Novaro scorse parcheggiata l'automobile dello zio [OSCURATO:PERSONA] e si impossessò del portafoglio che quest'ultimo aveva lasciato incustodito nel vano portaoggetti. Portafoglio che gli sarebbe stato preso dal [OSCURATO:PERSONA] "con una rapida mossa" (da qui l'imputazione di furto con strappo di cui al capo A). Qualche giorno dopo e precisamente il 07/04/2017 il Novaro si incontrava nuovamente con il Croce e il [OSCURATO:PERSONA]. Pilell'occasione i due gli facevano presente che il portafogli sottratto allo Spalla conteneva 200,00 C e che Novaro avrebbe potuto avere grammi 100 di hashish se avesse pagato ulteriori 50 C. Novaro accettava ma non avendo i soldi per pagare si faceva portare presso l'abitazione degli Spalla pensando di chiedere il denaro al cugino. Ivi giunti realizzavano il furto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) L'8/4 2017 [OSCURATO:PERSONA] presentava querela contro ignoti dicendo che gli era stata sottratta la somma di euro 1500,00 e che aveva notato la rottura della porta finestra che dà accesso all'alloggio ma che in casa tutto era in ordine come se il ladro sapesse dove nascondeva il denaro. Dopo qualche giorno, precisamente il 12/4/2017, Croce contattava Novaro e lo invitava a passare nella sua pasticceria promettendo di restituirgli il denaro e consegnargli la sostanza stupefacente. Il giovane si recava all'appuntamento. Costoro anziché portarsi presso l'abitazione del Croce per ritirare l'hashish e il denaro ritornavano presso l'abitazione di Spalla dove il Novaro avrebbe dovuto prelevare tutto il denaro e gli oggetti preziosi che avesse trovato. È in questo momento che, secondo il racconto di Novaro, si inserisce la minaccia, la tentata estorsione e il sequestro di cui ai capi B) e C). Sempre il 12/04/2017 alle 16:15 i carabinieri intervenivano presso l'impresa agricola di Spalla su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] che si era sentito minacciato da [OSCURATO:PERSONA]. Il giorno stesso Spalla presentava denuncia/querela esponendo che alle 14:45 aveva ricevuto un sms da parte della sua impiegata [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva chiesto di raggiungerla per parlare con il nipote [OSCURATO:PERSONA]. Giunto presso la sua abitazione aveva trovato la donna, il nipote e [OSCURATO:PERSONA] che si era presentato come un amico del Novaro. IL nipote gli chiedeva un colloquio appartato nel corso del quale confessava di avere compiuto insieme al [OSCURATO:PERSONA] e ad un'altra persona il furto il precedente venerdì 07/04/2017. Sempre il 12/04/2017, [OSCURATO:PERSONA] rendeva spontanee dichiarazioni e il 16 ottobre 2017 veniva sentito con le forme dell'incidente probatorio, come testimone. Ammetteva il furto del portafoglio dimenticato dallo zio sulla vettura parcheggiata nel piazzale e la spartizione del denaro fra [OSCURATO:PERSONA] e Croce. 3. La Corte d'appello, come denunciato dai ricorrenti, ha fondato la responsabilità degli imputati con riguardo ai reati di cui ai capi A), B) e C) solo sulle dichiarazioni del Novaro affermandone apoditticamente l'attendibilità senza considerare la genesi delle stesse e il suo coinvolgimento nei fatti in argomento anche solo al fine della valutazione del giudizio di credibilità.4. Si impone pertanto l'annullamento cori rinvio della sentenza impugnata con riguardo agli indicati capi di imputazione. 5. Anche il secondo motivo del ricorso Croce è fondato. La Corte territoriale ha confermato la decisione del primo giudice con riguardo al reato di cui al capo H) senza confrontarsi con le censure difensive escludendo la qualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 73 comma 5 DPR 309/90 solo perché la Souldi - la cui atteirldibilità non è stata oggetto di valutazione, pur a fronte di accertate contraddizioni - avrebbe parlato della cessione di un panetto di hashish da Croce a [OSCURATO:PERSONA], ritenendo del tutto irrilevante il fatto che non si conosca il peso preciso del panetto affermando apoditticamente che non poteva essere modesto. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata anche con riguardo alle cessioni in esame con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. Le ulteriori censure avanzate da Croce sono assorbite. P.Q.M Annulla la
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