CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44660/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 038ZYLV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 18927/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che la sentenza impugnata non è censurabile sotto il profilo della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, avendo essa dato conto della assenza di elementi positivi per concedere il beneficio richiesto (cfr. p. 5 della sentenza impugnata), a fronte della personalità negativa emergente dai precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/