CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 08579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 29843-3)2() proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I [OSCURATO:PERSONA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controrícorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 3745/2019 del TRI B N ALE di PERUGIA, depositata il 05/11 /2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA] l'. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari l'inammissibilità del ricorso. RILEv_vro CHE [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia, in data 4.11.2020, declinatoria della competenza per territorio, in favore del Tribunale di Bologna, in causa promossa dall'istante contro la [OSCURATO:PERSONA], quale capogruppo mandataria dell'[OSCURATO:PERSONA] di Imprese (ATI), costituita con la Calzoni, cui era stata affidata dall'ATO 2 di Ancona l'esecuzione di un appalto di opera pubblica. La controversia insorta tra le due società riguardava la ripartizione dei proventi dell'appalto. Il Tribunale di Perugia aveva accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Ladurner, in considerazione del foro esclusivo previsto, in favore del Tribunale di Bologna, nella scrittura privata inter partes del 28.9.2015, denominata «regolamento di rapporto di mandato speciale con rappresentanza relativo ad associazione temporanea di imprese», attuato con successiva scrittura del 23.3.2016 costitutiva dell'ATI. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi a fondamento dell'istanza in esame: con il primo lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto far precedere la decisione sulla competenza dalla fissazione dell'udienza di precisazione Ric. 2020 n. 29843 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -2- delle conclusioni e assegnare alle parti termini per memorie; con il secondo deduce l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla Ladurner, che si basava sulla previsione di foro esclusivo in un contratto preliminare, non richiamata nel contratto costitutivo dell'ATI. Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso per regolamento, in quanto privo dell'indicazione del diverso giudice competente per territorio rispetto a quello individuato nell'ordinanza impugnata e delle ragioni della corretta individuazione del giudice adito quale territorialmente competente. Tuttavia la Calzoni, proponendo il ricorso per regolamento, non aveva l'onere di indicare il diverso giudice competente per territorio, ma solo di contestare specificamente la declinatoria di competenza territoriale resa dal Tribunale di Perugia da essa adito, in accoglimento dell'eccezione della Ladurner, in favore del Tribunale di Bologna. Quello impugnato, declinatorio della competenza per territorio, è un provvedimento a carattere decisorio sulla competenza, impugnabile con il proposto regolamento di competenza (ijr- Cass. n. 23095 del 2013, n. 16005 del 2011). Il primo motivo è infondato. Il Tribunale di Perugia, dopo avere concesso alle parti termini per note scritte, ex art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 mamio 2020, ha pronunciato ordinanza con la quale ha deciso sull'eccezione di incompetenza territoriale, formulata dalla convenuta Ladurner, accogliendola_ Ric. 2020 n. 29843 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -3- Non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più che la ricorrente non ha indicato quali ulteriori argomenti avrebbe inteso illustrare, qualora fosse stata fissata una apposita udienza per la precisazione delle conclusioni (peraltro non imposta dal sistema processuale, x artt. 189, 275, 281-bis ss. Il secondo motivo è inammissibile. La ricorrente si limita a contestare genericamente l'erroneità della decisione impugnata, senza confrontarsi con le pertinenti argomentazioni esposte a sostegno della applicabilità della previsione contenuta nella scrittura privata del 28.9.2015, relativa al foro esclusivo del Tribunale di Bologna. Il Tribunale di Perugia ha evidenziato il collegamento negoziale tra l'atto costitutivo dell'ATI «con conferimento di mandato e procura [alla Ladurnerl» in data 23.3.2016 e la sopra citata scrittura del 28.9.2015. Quest'ultima non costituiva un mero o ininfluente accordo preliminare, ma «regolamentava... in modo onnicomprensivo, tutti gli aspetti del futuro appalto, con riguardo sia alle quote di partecipazioni... sia alle "responsabilità di adempimento"... nei confronti della stazione appaltante, sia quindi a tutte le "eventuali contestazioni e controversie insorte fra le parti contraenti"... e alla "contabilizzazione dei lavori, fatturazione, incasso dei corrispettivi"...», senza che l'atto successivo del 2016 contenesse disposizioni diverse in relazione al foro competente. L'ordinanza impugnata è, quindi, immune dalle censure proposte. Il ricorso è rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e rimette al giudice di merito la regolamentazione delle spese relative alla presente fase. Olte° ""mt -n-34(i12 Roma, 10 dicembre 2021 Ric. 2020 n. 29843 s