CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04559/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20154/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] -intimati- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 441, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, con domicilio ex lege -ricorrente incidentale- Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, n. 1059/2023,depositata il 30/06/2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Svolgimento del processo 1. Con ricorso notificato il 9/10/2023 i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1059/2023 della Corte d’Appello di L’Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 10/07/2023. 2. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 3. Resiste con controricorso spiegando altresì ricorso incidentale la società [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito di Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Roma.I ricorrenti e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. 2. L a vicenda trova la propria genesi nell’atto di citazione con cui la [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Sulmona i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i tre figli, chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell’accordo di separazione intervenuto tra i coniugi Gualtieri e Tarullo omologato dal Tribunale di Sulmona il 27/11/2012 e trascritto in data 17/12/2012, confermato da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], oppure l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c. Con comparsa di intervento volontario adesivo ex art. 105 c.p.c., la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva di intervenire nel giudizio promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA], aderendo alla domanda revocatoria, chiedendo, altresì, che fosse dichiarata la nullità̀ assoluta e/o relativa e/o comunque l’inefficacia assoluta e/o relativa dell’atto dispositivo in questione. 3. Il Tribunale di Sulmona accoglieva la domanda principale di dichiarazione della nullità del punto 3 dell’accordo di separazione contenuto nel verbale dell’udienza presidenziale del 18/10/2012, omologato il 27/11/2012 e trascritto nei registri immobiliari il 17/12/2012, relativo al trasferimento della nuda proprietà dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 118, con tutti gli arredi ivi esistenti, ordinando all’Agenzia delle Entrate/Territorio – [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila – Servizio di [OSCURATO:PERSONA] l’annotazione della sentenza, con assorbimento della domanda revocatoria. 4. I convenuti odierni ricorrenti interponevano gravame avanti alla Corte d’Appello di L’Aquila, che in riforma della decisione di prime cure rigettava la domanda originaria di nullità dell’accordo di separazione intervenuto tra i coniugi, sull’assunto che la nullità prospettata fosse di natura meramente testuale, essendo stato l’atto successivamente integrato con richiamo dei dati catastali inizialmente mancanti; e , in accoglimento delle domande subordinate delle parti attrici appellate, dichiarava l’inefficacia del medesimo accordo di separazione ai sensi degli artt. 2901 ss. c.c., accogliendo così la domanda subordinata della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, cui sono succedute a titolo particolare le Società “[OSCURATO:SOCIETA].” e “[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, nonché della interveniente autonoma società “[OSCURATO:SOCIETA].”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti. Condannava inoltre gli appellanti al solidale pagamento delle spese di entrambi gradi del giudiziodi merito. Motivi della decisione 5. Va pregiudizialmente osservato che il ricorso incidentale è inammissibile. 6. C ome eccepito dai ricorrenti nella depositata memoria, la procura alle liti non compare tra gli allegati al ricorso incidentale e viene indicata essere in calce alla comparsa di intervento volontario adesivo ex art. 105 c.p.c. depositato nel giudizio di primo grado Rg. n. 330/15 del Tribunale di Sulmona. 7. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità i l requisito della specialità della procura previsto per il giudizio di legittimità negli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., sebbene non richieda la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, tuttavia rende necessario che essa sia congiunta al ricorso, materialmente o mediante strumenti informatici, e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 2075 del 19/01/2024). 8. T rattandosi di una ipotesi di carenza di procura speciale per il giudizio di legittimità,l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e per la quale, conseguentemente, egli è tenuto anche a pagare in proprio le spese del giudizio in caso di soccombenza ( Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29209 del 12/11/2024; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34638 del 16/11/2021; Cass. Sez. L, Sentenza n. 11551 del 04/06/2015). 9. Il ricorso principale è affidato a quattro motivi . Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c, i ricorrenti denunziano la “nullit à della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.”, per avere il Giudice condannato la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore di terzi intervenuti nel processo per ragioni ad esso estranee, in violazione del principio di causalità che governa la ripartizione delle spese processuali. Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c-, denunziano“violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 2901 c.c”, per avere la Corte d’appello dichiarato l’inefficacia dell’accordo di separazione ai sensi degli artt. 2901 ss. c.c., nonostante la mancanza delle condizioni necessarie ad accogliere la domanda revocatoria. Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.cdenunziano “violazione dell’art 132 c.p.c. n. 4, per omessa, insufficiente e illogica motivazione”, nella parte in cui la Corte di merito ha dichiarato l’inefficacia dell’accordo di separazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cui sono succedute a titolo particolare le [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti. Con il quarto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., denunziano “solo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., la nullit à della sentenza per violazione di norme processuali, in particolare dell’art. 346 c.p.c.”, per non essere stata la domanda revocatoria riproposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell’atto di appello. 8 I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. 9 Con particolare riferimento al primo motivo va osservato che i ricorrenti erroneamente assumono che la corte di merito ha violato l’art. 91 c.p.c. nella parte in cui ha liquidato le spese processuali in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per l’importo di euro 4.888,00, ed in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. ineuro 4.997,70 (ciascuna), ritenendole parti distinte, là dove si tratterebbe del medesimo creditore, essendo rispettivamente cedente e cessionarie del credito. Da qui denunziano la violazione del principio di causalità, in quanto sarebbe stata la [OSCURATO:SOCIETA]. a provocare, nel costituirsi in giudizio, l’intervento delle cessionarie [OSCURATO:SOCIETA]. in sostituzione della allora appellata e “ad integrazione del contraddittorio”, cui le parti ricorrenti non avrebbero potuto sottrarsi, richiamando, a sostegno di quanto dedotto, la giurisprudenza di legittimità secondo cui “il soccombente non paga le spese di giudizio del terzo estraneo se la chiamata è della controparte (Cass., ordinanza n. 12259/2023)”. 9.1 Va al proposito rammentato che l ’ingresso nel processo dell’avente causa non esclude dal medesimo il dante causa e le spese vanno liquidate in riferimento alla singola posizione assunta daciascuna parte. 9.2 Soccorre in proposito il principio per cui, ai sensi dell'art. 111 comma 3 c.p.c., il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire, o essere chiamato in causa, in ogni grado o fase del processo (Cassazione, Sentenza n. 17486 del 20/08/2020), atteso che, assumendo la stessa posizione del suo dante causa, non è terzo rispetto alle altre parti. ([OSCURATO:PERSONA]. Unite, Sentenza n. 21690 del 26/08/2019). Inoltre, il dante causa, in mancanza di una sua formale estromissione, come nel caso di specie, rimane legittimamente parte del processo con conseguente pronuncia nei suoi confronti, oltre che dei successori a titolo particolare intervenuti legittimamente. 10 Quanto alla censura con cui i ricorrenti lamenta no la violazione dell’art. 2901 c.c. va osservato che essa non è supportata da alcuna valida argomentazione. 11 La Corte distrettuale ha, infatti, dichiarato l’inefficacia dell’accordo di separazione dei coniugi Gualtieri – Tarullo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui sono succedute a titolo particolare le [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in considerazione della sussistenza dei presupposti di legge di cui all’art. 2901 c.c. Come correttamente riportato nella sentenza impugnata, in conformità a quanto statuito questa Corte, “l’azione revocatoria è ammissibile in relazione al trasferimento di un immobile effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto, in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo di separazione costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'esenzione di cui all’art. 2901, 3° comma, c.c.” (Cass., Sez. 6, 6 ottobre 2020, n. 21358; Cass., 22 gennaio 2015, n. 1144). 11.1 Sotto altro profilo, va posto in rilievo come la corte di merito abbiaaccertato, con valutazione in fatto del tutto insindacabile in tale sede, essere il debitore a conoscenza del pregiudizio che l’atto ha effettivamente arrecato alle ragioni della Banca - creditrice della somma di € 40.589,85 preesistente rispetto all’atto dispositivo - avendo reso, in ragione della rilevante cessione del patrimonio immobiliare a titolo gratuito e a favore dei propri familiari, incerta e più difficile la realizzazione di tale credito, sulla scorta di un sedimentato indirizzo giurisprudenziale. 12 Con particolare riferimento al terzo motivo va osservato che esso si sostanzia in un’inammissibile censura delle valutazioni probatorie, non profilandosi un vizio di motivazione laddove la prova della scientia damnisia fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato e immune da vizi logici e giuridici, come nel caso di specie ( Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019; Cass.n. 27546/2014). 12.1 I n ordine alla denun z iata la violazione dell’art. 346 c.p.c. là dove la Corte di merito ha ritenuto sussistere i presupposti dell’azione revocatoria anche rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], interveniente in via autonoma nel giudizio di primo grado a tutela di un proprio credito, asseritamente in difetto di proposizione da parte della medesima di domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c., va osservato che non risulta (quantomeno idoneamente ) censurata la menzione recata dalla sentenza impugnata ( p. 3 ) della richiesta della parte appellata di confermare la sentenza di primo grado dichiarativa della nullità negoziale e, in ogni caso, di provvedere in merito alla domanda revocatoria. 12.2 Sotto il profilo del rispetto del requisito di autosufficienza di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., difatti, la censura avrebbe dovuto contenere il riferimento all’atto di costituzione in appello da cui poter ricavare, di contro, l’assenza di tale reiterazione della domanda subordinata. 13 Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., seguono la soccombenza. 14 Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti principali e l’avvocato della ricorrente incidentale [OSCURATO:SOCIETA], quale responsabile in proprio dell’attività defensionale svoltain assenza di procura speciale alle liti, per quanto sopra detto. P.Q.M 4. La Corte dichiara inammissibil i i ricorsi, in via principale e incidentale.Compensa tra i ricorrenti principali e l’avvocato della ricorrente incidentale C redeco s.r.l. le spese del giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti in via principal e al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00 ( di cui euro 5.000 ,00 per onorari ) , oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale,