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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 49683/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in odine al reato di cui all'art. 495 cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto — che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen. — è inammissibile per genericità intrinseca, poiché, attesa la rinuncia a tutti i motivi di appello e il concordato sulla pena, neppure indica quale, tra i presupposti di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen., ricorrerebbe nella specie; Ritenuto che, alla luce della concreta ratio decidendi, è del tutto irrilevante la questione, posta in ricorso, sulla legittimità costituzionale dell'art. 581 commi 1 ter e quater, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in odine al reato di cui all'art. 495 cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto — che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen. — è inammissibile per genericità intrinseca, poiché, attesa la rinuncia a tutti i motivi di appello e il concordato sulla pena, neppure indica quale, tra i presupposti di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen., ricorrerebbe nella specie; Ritenuto che, alla luce della concreta ratio decidendi, è del tutto irrilevante la questione, posta in ricorso, sulla legittimità costituzionale dell'art. 581 commi 1 ter e quater, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 49683/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris